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Antitrust: i Consigli Notarili di Milano, Bari e Verona hanno ristretto la concorrenza con la reintroduzione delle tariffe abrogate

ORDINI PROFESSIONALI: ANTITRUST, I CONSIGLI NOTARILI DI MILANO, BARI E VERONA HANNO RISTRETTO LA CONCORRENZA ATTRAVERSO INTESE FINALIZZATE A REINTRODURRE LE TARIFFE ABROGATE DALLA LEGGE

Con le loro deliberazioni hanno cercato di limitare l’autonomia nella determinazione dei compensi da parte dei singoli notai. Per far sì che i professionisti si allineassero alle tariffe indicate hanno minacciato il ricorso allo strumento dei  provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che non si fossero adeguati. Al termine di tre distinte istruttorie comminate sanzioni calcolate sui contributi associativi.

I Consigli Notarili di Milano, Bari e Verona hanno posto in essere tre distinte intese restrittive della concorrenza finalizzate a reintrodurre le tariffe abrogate dalla legge quale parametro di riferimento per la determinazione dei compensi, minacciando provvedimenti disciplinari in caso di mancato adeguamento. Lo ha deciso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, nella riunione del 30 maggio, al termine delle relative istruttorie, ha diffidato i Consigli coinvolti dal porre in essere analoghi comportamenti . Le sanzioni, calcolate sulla base dei contributi associativi dovuti dai notai dei distretti di riferimento per le attività notarili, sono pari a  99.403 euro per il Consiglio notarile di Milano, 10.227 euro per il Consiglio notarile di Bari, e a  20.445 euro per il Consiglio notarile di Verona.

Secondo l’Antitrust i tre Consigli, sia pur con modalità differenziate, hanno in sostanza cercato di vanificare l’intervento liberalizzatore voluto dal legislatore con il decreto legge ‘Cresci Italia’: attraverso il principio dell’adeguatezza del compenso alla prestazione professionale veniva nella sostanza richiesto di ancorare le tariffe praticate alla clientela a quelle ministeriali abrogate dal legislatore. Per garantire comportamenti omogenei, in termini di prezzo, da parte di tutti i professionisti del distretto, i Consigli ricorrevano poi alla minaccia di azioni disciplinari.

Nel corso dei procedimenti istruttori avviati dall’Antitrust i tre Consigli hanno ritirato gli atti finalizzati a reintrodurre le tariffe.

APPROFONDISCI:

Provvedimento relativo al Consiglio Notarile di Milano

Provvedimento relativo al Consiglio Notarile di Bari

Provvedimento relativo al Consiglio Notarile di Verona


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Eletto il nuovo Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato (2013 – 2016)

notariato

 

Il 7 giugno 2013 u.s. Maurizio D’Errico è stato eletto Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato per il triennio 2013-2016.

Ad affiancarlo con la carica di Vice Presidente è Gabriele Noto, Ivo Grosso ricoprirà la carica di Segretario del Consiglio.

Il vertice dell’organo di rappresentanza dei notai italiani è stato eletto nel corso della riunione di insediamento del Consiglio Nazionale del Notariato, rinnovato con le elezioni del febbraio 2013.

Notaio dal 1981, Maurizio D’Errico è Presidente del Consiglio notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia dal 2007 e ha già ricoperto la carica di Consigliere Nazionale per la Regione Lazio nel triennio 2010-2013.

Componente del direttivo dell’Associazione sindacale notai del Lazio dal 2000. Docente emerito di Diritto Costituzionale presso l’Università Federico II di Napoli, è autore di numerose pubblicazioni in tema di trust, di destinazione di bene allo scopo, di pubblicità immobiliare.

I componenti del Consiglio Nazionale sono i notai:

Ivo Grosso e Roberto Martino – Piemonte e Valle d’Aosta;

Franco Amadeo – Liguria;

Domenico Cambareri e Enrico Maria Sironi – Lombardia;

Gabriele Noto e Paolo Pasqualis– Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia;

Maria Luisa Cenni – Emilia-Romagna;

Massimo Palazzo – Toscana;

Maurizio D’Errico e Giuseppe Celeste – Lazio;

Enrico Dolia – Sardegna;

Albino Farina – Marche e Umbria;

Michele Nastri – Campania (con esclusione della corte di appello di Salerno);

Sergio Sideri – Abruzzo e Molise;

Roberto Braccio – Puglia;

Aniello Calabrese – Basilicata (con l’aggiunta della corte di appello di Salerno);

Giampiero Monteleone – Calabria;

Salvatore Lombardo e Melchiorre Macrì Pellizzeri – Sicilia.

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dai notai:

Marco Marchetti– Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto;

Andrea Teti – Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria;

Francesco Giglio – Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.


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CTR Lazio: Notai esenti da IRAP (sentenza n. 238/01/13)

IRAP. Professionisti esenti

La CTR Lazio annulla la cartella IRAP per il geometra

Per alcune figure professionali, tra cui avvocati, geometri e notai, l’IRAP è sempre da escludere, in quanto non è ipotizzabile l’esistenza di un’organizzazione di beni che possa funzionare separatamente e indipendentemente dall’intervento del professionista.

La sentenza. Sono queste, in estrema sintesi, le conclusioni cui giunge la Commissione Tributaria Regionale del Lazio nella sentenza n. 238/01/13, pubblicata lo scorso 22 aprile.

La cartella. I giudici tributari della capitale hanno annullato la cartella di pagamento ai fini IRAP notificata a un geometra, il quale ha subito impugnato l’atto, ritenendo di non essere soggetto al tributo, secondo i dettami della Corte Costituzionale.

Autonoma organizzazione assente. Il ricorso del contribuente, già accolto in primo grado, è stato ritenuto fondato anche dalla CTR di Roma, che non ha rilevato costi per beni ammortizzabili o per l’acquisizione di servizi di terzi che potevano far pensare a un’organizzazione imprenditoriale, presupposto indefettibile ai fini impositivi.

La Consulta. Riferendosi al concetto di autonoma organizzazione, la nota sentenza n. 156/2001 della Corte Costituzionale ha sostenuto che l’esercizio delle professioni cosiddette protette, cioè quelle per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione all’ordine professionale, non integra mai il presupposto per l’applicazione dell’IRAP. Infatti nell’esercizio delle professioni intellettuali, caratterizzate come sono dal requisito dell’intuitu personae, è del tutto assente l’organizzazione intesa come complesso di beni strumentali funzionalmente collegati tra loro al fine dell’esercizio dell’impresa, tanto da assumere le caratteristiche di un quid pluris rispetto all’attività di lavoro personale dello stesso imprenditore.

Il principio. Ebbene, richiamando l’insegnamento della Consulta, la CTR giunge alla conclusione che nell’esercizio delle professioni intellettuali è, in via di principio, assolutamente non configurabile l’esistenza di un’organizzazione di beni che possa funzionare separatamente e indipendentemente dall’intervento del professionista, dovendo essere prevalente la sua personale attività professionale rispetto all’eventuale utilizzazione di qualsivoglia organizzazione di beni strumentali che non potrà mai essere sostitutiva dell’attività medesima.

Avvocati & Co. Per esempio, attività professionali come quella del geometra, dell’ingegnere, dell’avvocato, del notaio e dell’agente di commercio non possono svolgersi – afferma il Collegio capitolino – in assenza di organizzazione e, per quanto essa possa essere minima, “la sua presenza nell’esercizio dell’attività sarà sempre e comunque indispensabile e, all’opposto, per quanto ampia e sofisticata sia la predetta organizzazione, sarà sempre e comunque necessario far riferimento alla presenza personale del professionista abilitato perché l’attività di questi possa effettivamente svolgersi. Né risulta meritevole di condivisione che possa considerarsi soggetta a IRAP l’attività professionale quando, in ragione della sua particolare specificità e complessità non può in alcun modo prescindere, neppure astrattamente, da una seppur minima forma di autonoma organizzazione, la quale appunto fornisce elemento fondamentale per differenziare tale attività di lavoro da quella svolta in maniera dipendente”.

Conclusioni. La decisione sul contendere si basa sull’applicazione di alcune sentenze della Corte Costituzionale, tra cui la n. 156/2001, che pur confermando la legittimità dell’IRAP, hanno ritenuto la non applicabilità del tributo in mancanza di elementi configuranti una organizzazione imprenditoriale a carico del contribuente.

Il nocciolo del ragionamento seguito dai giudici tributari di via Labicana è che la prestazione al cliente in questi casi non può prescindere dall’intervento personale del professionista e di conseguenza l’organizzazione non può definirsi «autonoma», non essendo in grado di funzionare da sola e in assenza del titolare.

La Commissione tributaria regionale ritiene che lo svolgimento di alcune professioni intellettuali non possa prescindere dall’intervento del titolare quanto ad organizzazione dell’attività in favore della clientela.

Il requisito richiesto ai soggetti passivi per l’imposta in questione non riguarda l’organizzazione utilizzata e coordinata dal professionista per rendere più agevole lo svolgimento del proprio lavoro, ma l’esistenza di un’organizzazione autonoma rispetto al lavoro del titolare, «capace di spersonalizzare l’attività svolta e di fornire, come struttura a se stante, la prestazione».

Quindi commentando la decisione de qua possiamo dedurne che ogni volta che lo studio professionale riesce a funzionare senza la presenza del professionista di riferimento l’imposta sia dovuta mentre se l’assenza del titolare di studio può pregiudicare l’attività professionale l’IRAP non andrebbe corrisposta al fisco, rimanendo in secondo piano la presenza di collaboratori, dipendenti e mezzi tecnici nello studio.

Se il requisito “autonomia” va interpretato come capacità dell’organizzazione di erogare un servizio indipendentemente dall’intervento del titolare per le categorie professionali definite “protette”ex artt. 33 Cost. e 2229 del codice civile, l’obbligatorietà dell’iscrizione in appositi albi o elenchi per l’esercizio della professione non potrà concretizzarsi tale requisito, quindi l’IRAP non sarà applicabile.

Ad ogni modo va ribadito in subiecta materia in continua evoluzione giurisprudenziale che … una rondine non fa primavera… per cui prima di sbilanciarsi e dare pareri aprioristici sulla questione assoggettamento al versamento IRAP e rimborsi IRAP va esaminata in concreto, cioè per tabulas, la situazione del singolo professionista contribuente senza tralasciare l’organizzazione effettivamente esistente nel periodo d’imposta interessato.

E’ molto probabile che l’Ufficio tributario non rimarrà inerte di fronte a questa “posizione” e c’è da attendersi il ricorso alla Suprema Corte per “neutralizzare” un pericoloso precedente.


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Antiriciclaggio: i “paletti” fissati da un recente Studio del Notariato

antiriciclaggio

Reati fiscali e normativa antiriciclaggio: i confini dell’obbligo di segnalazione a carico dei notai

di Roberto Cordeiro Guerra 

Sommario: 1. Premessa: l’obiettivo del presente studio; 2. La nozione di riciclaggio nella legge 231/2007; 3. Il riciclaggio di proventi provenienti da reati tributari; 4. Il problema della provenienza del profitto da reati tributari; 5. Le diverse tipologie di reati tributari: un breve quadro riassuntivo; 6. Due prime limitazioni all’obbligo di segnalazione: la verifica in ordine alla sussistenza del reato tributario in ragione del campo di applicazione della normativa sui reati tributari e delle soglie di rilevanza penale; 7. Una terza macro-limitazione: l’integrazione del reato tributario quale presupposto della successiva attività di riciclaggio; 8. Il diverso caso di atti finalizzati a impiegare e/o riciclare il profitto di reati tributari in precedenza commessi; 9. L’elusione fiscale: un rapido cenno all’evoluzione normativa e giurisprudenziale in ambito tributario e penale; 10. Elusione ed obbligo di segnalazione antiriciclaggio; 11. Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte: cenni sulla possibile rilevanza ai fini della disciplina antiriciclaggio.

 

Approfondisci –> Studio n. 261-2013/B

Leggi l’Abstract

a cura di Maria Concetta Cignarella

Lo studio prende le mosse dall’osservare che negli ultimi due anni il numero delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ha subito un notevole aumento.

Attesi, in quest’ottica, il peculiare ruolo ed impegno del notaio nello svolgimento della propria funzione di pubblico ufficiale, nello studio si evidenzia l’opportunità di delineare i confini dell’obbligo si segnalazione, con particolare riferimento ad operazioni di riciclaggio connesse ad attività criminose di natura fiscale, allo scopo di evitare che possano effettuarsi segnalazioni anche laddove non ne ricorrano i presupposti.

A tal fine, si esamina la normativa di riferimento, ponendo in luce che la definizione di “riciclaggio” di cui al D.lgs. n. 231/2007 non coincide del tutto con la fattispecie criminosa di cui agli artt. 648bis e 648ter del Codice penale, in quanto, in primo luogo, la segnalazione ai fini della applicazione della normativa antiriciclaggio ha come presupposto la provenienza da attività criminosa in genere, mentre il codice penale richiede la tassativa provenienza da delitto non colposo; in secondo luogo, mentre la formula “fuori dai casi di concorso nel reato”, contenuta nell’art. 648 c.p., rende penalmente irrilevante il cd. autoriciclaggio, considerato quale post factum non punibile, ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. n. 231/2007, l’attività di occultamento posta in essere dal medesimo autore del reato presupposto integra a pieno titolo, in assenza di analoga clausola di esclusione, il riciclaggio.

Passando al tema dei reati tributari, posto che, ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. n. 231/2007, l’obbligo di segnalazione sussiste qualora i soggetti sappiano, sospettino od abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, nello studio si afferma che il “sospetto”, per assumere rilevanza ai fini della normativa antiriciclaggio, non deve essere riferito esclusivamente al “reato tributario”, ma altresì al “riciclaggio” di beni provenienti da quella particolare specie di attività criminosa rappresentata dalla violazione di obblighi fiscali penalmente sanzionati.

Occorre, pertanto, che, quantomeno, siano in corso o siano state tentate operazioni di riciclaggio, risultando essenziale l’essere a conoscenza di un’attività criminosa dalla quale i beni provengano o, almeno, il sospettare che gli stessi provengano da un’attività criminosa.

Nello studio si indaga quindi la possibilità che nell’ambito delle attività criminose dalle quali un bene proviene vengano inclusi i reati tributari e si dà atto dei dubbi che, al riguardo, sono stati espressi da una parte della dottrina, secondo cui non è configurabile la possibilità che un bene, di regola una somma di denaro, possa provenire da un’attività di evasione fiscale, dal momento che quest’ultima di per sé non genera proventi, limitandosi a determinare un risparmio fiscale su una ricchezza.

Così ragionando, una rilevante fetta dei delitti tributari sarebbero esclusi dall’area di quelli suscettibili di costituire presupposto del riciclaggio, in quanto, appunto, non in grado di provocare un effettivo incremento del patrimonio.

Ciononostante, si rileva che il trend normativo internazionale, incluse recenti raccomandazioni del GAFI, è orientato a considerare generalmente i reati fiscali come possibile presupposto del riciclaggio; ne deriva che il “quantum” prodotto dal reato, in questo caso, va identificato, non nell’imponibile sottratto a tassazione, ma nell’imposta evasa, che rappresenterebbe il vero “profitto del reato”.

Nello studio si procede con una sintesi riepilogativa delle diverse tipologie dei reati tributari e si chiarisce, quindi, che il reato fiscale, quale presupposto di condotte volte al riciclaggio, non è di per sé sufficiente a far insorgere l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta.

Una prima “macrolimitazione” deriva infatti direttamente dalla normativa fiscale, secondo cui sono penalmente punibili solo le violazioni concernenti l’IVA e le imposte sui redditi, restando escluse le violazioni in materia di IRAP e di imposte indirette.

Ne consegue che, laddove la violazione concerna detti ultimi tributi, la condotta non può essere mai qualificata come attività criminosa e, pertanto, non potrà parlarsi – specularmente di riciclaggio. Una seconda “macrolimitazione” deriva invece dal meccanismo applicativo dei reati fiscali, il cui sistema punitivo si fonda – per determinate tipologie di reati sul superamento di limiti quantitativi di evasione.

Al riguardo, nello studio, si rammenta che proprio con riguardo alla recente modifica delle soglie di rilevanza penale, l’Unità di informazione finanziaria (UIF), istituita presso la Banca d’Italia, ha opportunamente evidenziato che l’ampliamento della sfera di intervento penale accresce le condotte penalmente rilevanti presupposto del riciclaggio e, conseguentemente, aumenta il numero delle operazioni suscettibili di essere segnalate come sospette.

Nello studio, si evidenzia infine una terza “macrolimitazione” legata all’individuazione del momento di commissione del reato tributario e, quindi, della integrazione dello stesso, quale momento a partire dal quale può concepirsi un attività di riciclaggio dei relativi proventi; in proposito, si ricorda che i reati di infedele dichiarazione, omessa dichiarazione e frode fiscale si perfezionano con la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nello studio, si esamina altresì l’ipotesi in cui non si sia ancora verificato né il reato presupposto né la conseguente attività di riciclaggio e si chiarisce che, in simili casi, un obbligo di segnalazione potrà configurarsi solo eccezionalmente, in presenza di inequivocabili indizi in ordine all’integrazione prima del reato tributario e poi dell’attività di riciclaggio.

Per quanto riguarda il caso in cui esistono elementi per sospettare che già in precedenza siano stati commessi uno o più reati fiscali e che, attraverso l’acquisto di un determinato bene effettuato con il profitto di tali reati tributari, si intenda riciclare le somme frutto dei reati fiscali medesimi, nello studio si illustra che in tale ipotesi l’aspetto problematico non attiene tanto ai confini giuridici dell’obbligo di segnalazione, quanto, piuttosto, alla valutazione degli elementi a disposizione del notaio per configurare come sospetta l’operazione e si sottolinea che tale valutazione deve avvenire sulla base di tutti (e soli) quei documenti che il notaio è tenuto a domandare per il corretto svolgimento delle proprie funzioni, senza dunque che possa configurarsi a suo carico un obbligo di penetranti indagini tese ad escludere l’esistenza di pregressi reati fiscali.

Conclusivamente, nello studio si esaminano i confini dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta nelle ipotesi di elusione fiscale e, prendendo le mosse da una ricostruzione dell’evoluzione dell’istituto in ambito tributario e penale, si descrive come non ogni forma di elusione assurge a reato e che certamente rimangono fuori dal perimetro della rilevanza penale le condotte elusive diverse da quelle relative ad imposte sui redditi e da quelle che, pur attinenti alle imposte sui redditi, non comportano il superamento delle soglie di imposta ed imponibile previste dalla legge.

Identificati i contorni delle fattispecie elusive penalmente rilevanti, si conclude affermando che, ad ogni modo, non è agevole configurare la violazione del dovere di segnalazione da parte del notaio in relazione ad una fattispecie così articolata e dai contorni così fortemente discrezionali.

Si svolgono in ultimo considerazioni circa la possibile rilevanza ai fini della disciplina antiriciclaggio del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

In proposito, partendo dal presupposto che il “sospetto” non deve e non può essere riferito esclusivamente al “reato tributario” ma altresì al “riciclaggio” di beni provenienti dalla violazione di obblighi fiscali penalmente sanzionati, si conclude che unicamente nell’ipotesi particolare in cui esistano precisi elementi per ritenere che i beni ceduti tramite gli atti fraudolenti o simulati costituiscono il profitto di precedenti reati fiscali ‐ ad esempio perché acquistati con ricchezza sottratta al prelievo ‐potrebbe configurarsi un’attività di riciclaggio ed un conseguente obbligo di segnalazione.

 


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Maggio 2013: ultimi Studi del Notariato in materia societaria e tributaria

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Gli ultimi Studi approvati dal Consiglio Nazionale del Notariato hanno approfondito tematiche relative alle società consortili, al diritto fallimentare e tributario:

1) Società consortili: profili pratici e questioni applicative

di Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo

Sommario: 1. La sovrapposizione tra regole societarie e norme sui consorzi; 2. Trasferimento di azienda e perdita della qualità di imprenditore; 3. La sopravvenuta unipersonalità; 4. Capitale sociale e fondo consortile; 5. Il voto capitario; 6. La liquidazione della quota in caso di recesso ed esclusione.

APPROFONDISCI –> Studio n. 134-2013/I

 

2) La c.d. domanda di concordato in bianco

di Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo

Sommario: 1. Premessa; 2. Il contenuto della domanda di concordato; 3. Il verbale notarile ed il problema della pubblicità; 4. Il concordato in bianco o concordato con riserva o preconcordato o concordato senza piano; 5. Il contenuto della domanda; 6. Gli effetti della presentazione della domanda con riserva; 7. Il compimento degli atti di ordinaria e straordinari amministrazione; 8. La prededucibilità dei crediti post ricorso e gli obblighi informativi periodici; 9. Lo scioglimento dai rapporti in corso; 10. Compatibilità della domanda con riserva con l’accordo di ristrutturazione dei debiti e con il concordato con continuità aziendale; 11. L’orientamento restrittivo ed il rischio del c.d. abuso del diritto; 12. Conseguenze del mancato deposito della domanda di concordato (e della mancata integrazione).

APPROFONDISCI –> Studio n. 100-2013/I

 

3) La composizione delle crisi da sovraindebitamento alla luce delle più recenti novità normative

di Daniela Boggiali

Sommario: 1. Forme di composizione delle crisi da sovraindebitamento – 2. Il sovraindebitamento – 3. I presupposti per l’accesso alle procedure di composizione della crisi – 4. L’accordo del debitore; 4.1 Contenuto; 4.2 Procedimento di omologazione e adempimenti pubblicitari – 5. Il piano del consumatore – 6. Gli effetti della proposta di accordo del debitore o di piano del consumatore sulla sua capacità negoziale – 7. Gli effetti dell’omologazione dell’accordo del debitore e del piano del consumatore – 8. L’esecuzione dell’accordo o del piano – 9. Impugnazione e risoluzione dell’accordo – 10. La liquidazione dei beni; 10.1 Analogie con il fallimento; 10.2 Presupposti per il ricorso alla liquidazione del patrimonio; 10.3 Il patrimonio da liquidare; 10.4 La conversione in liquidazione; 10.5 L’aperura della liquidazione: pubblicità ed effetti; 10.6 Gli effetti del procedimento sul patrimonio del debitore; 10.7 Esecuzione della liquidazione; 10.8 Esdebitazione – 11. Gli organismi di
composizione della crisi; 11.1 I requisiti soggettivi; 11.2 I professionisti investiti della composizione della crisi; 11.3 Le funzioni.

APPROFONDISCI –> Studio n. 99-2013/I

 

4) Mediazione tributaria ed imposta principale “postuma”

di Adriano Pischetola

Sommario: 1. Premessa; 2. Il profilo funzionale/procedurale; 3. Il profilo soggettivo; 4. Il profilo oggettivo; 5. Ricorso alla mediazione tributaria in tema di imposta principale “postuma”; 6. Fac-simile di reclamo/mediazione riportata in allegato alla Circolare n. 9 E del 19 marzo 2012.

APPROFONDISCI –> Studio n. 72-2013/T


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Cass. 10042/2013: non è sanzionabile la stipula di un elevato numero di atti in un sol giorno

cassazione

La stipula smisurata di atti in un unico giorno da parte di un notaio non indica scarsa attenzione nella prestazione dello stesso se essa è frutto di una accurata organizzazione.

Si riscontra altresì illecita concorrenza nel caso in cui il notaio esegua solitamente la propria prestazione  in modalità frettolosa o compiacente, o non si attenga al principio di personalità della prestazione oppure attui comportamenti di carattere commerciale non consoni all’etica professionale.

 

APPROFONDISCI –> testo della sentenza


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Cass. 9358/2013: non c’è illecita concorrenza se il notaio percepisce compensi inferiori ai minimi tariffari

DOSSIER SISMI: P.CHIGI, TOTALE FIDUCIA IN MAGISTRATI. EVENTUALI SOPRUSI SERVIZI NON RIENTRANO IN CORRETTA GESTIONE

Per la Cassazione il notaio è a pieno titolo un lavoratore autonomo che esercita una professione intellettuale, con tutto quel che ne deriva.

L’alta qualificazione del notaio e il suo status di pubblico ufficiale devono semmai pesare sulla qualità della prestazione, che non può scadere in alcun modo in virtù di un compenso più basso.

Via libera dunque alla concorrenza sul prezzo, che la Cassazione definisce “uno degli elementi più qualificanti dell’attività economica del professionista”.

Quello che però il notaio non può fare, e sul punto la ricorrente merita la sanzione, è svolgere gran parte del suo lavoro fuori dallo studio.

Nel caso specifico il 71% degli atti erano stati stipulati all’esterno, mentre la sede notarile deve rimanere “il perno intorno a cui deve ruotare e su cui va commisurato deontologicamente l’operato del professionista”.

APPROFONDISCI –> testo della sentenza


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Aprile 2013: ultimi Studi del Notariato in materia civilistica e societaria

notariato

 

Gli ultimi Studi approvati dal Consiglio Nazionale del Notariato hanno ad oggetto approfondimenti in materia civilistica e societaria:

1) La circolazione mortis causa dei “rapporti giuridici in via di formazione” e dei “rapporti preliminari a parziale indeterminatezza soggettiva”

di Antonio Musto

Sommario: Introduzione. 1. Il concetto di successione e di rapporto giuridico: definizione ed interazioni. 2. La generale trasmissibilità agli eredi dei rapporti giuridici patrimoniali già facenti capo al defunto e la sorte dei rapporti intuitus personae. 3. La caduta in successione dei “rapporti giuridici in via di formazione”. 3.1. Segue. La proposta “semplice”. 3.2. Segue. L’accettazione della proposta “semplice”. 3.3. Segue. La proposta “irrevocabile” e la proposta fatta dall’imprenditore. 3.4. Segue. L’accettazione della proposta “irrevocabile” e della proposta fatta dall’imprenditore. 3.5. L’estensione della disciplina della proposta irrevocabile al contratto di opzione. 3.6. Segue. La trasmissione testamentaria del diritto d’opzione. 3.7. La trasmissione testamentaria del diritto di prelazione. 4. La circolazione mortis causa dei “rapporti preliminari a parziale indeterminatezza soggettiva”: introduzione della quaestio iuris. 5. La funzione della clausola “per sé o per persona da nominare”: il contratto per persona da nominare. Il contratto a favore di terzo eventualmente da determinare. La cessione del contratto preventivamente autorizzata. 6. L’electio amici testamentaria. 7. La trasmissione testamentaria della facultas amicum eligendi. Conclusioni.

 

APPROFONDISCI –> Studio n. 416-2012/C

 

2) L’attività notarile fra constatazione di fatti, verbalizzazione di dichiarazioni testimoniali, prova prima del processo e delega all’assunzione della prova (testimoniale)

di Ernesto Fabiani

Sommario: 1. Premessa; 2. La competenza notarile in tema di verbali di constatazione; 3. Segue: … e quella in tema di verbalizzazione di dichiarazioni testimoniali nella dottrina e nella giurisprudenza; 4. Possibilità per il notaio di procedere alla verbalizzazione di dichiarazioni testimoniali ed efficacia probatoria delle stesse; 4.1. Premessa; 4.2. Competenza del notaio in tema di verbalizzazione di dichiarazioni testimoniali ed insussistenza di un contrasto con la previsione di cui all’art. 28 l. not.; 4.3. L’efficacia probatoria delle dichiarazioni testimoniali fatte oggetto di verbalizzazione da parte del notaio; 5. Il possibile ricorso alla figura del notaio per l’assunzione dei mezzi di prova (nella specie, testimoniale) in una prospettiva di riforma del sistema vigente (anche alla luce della disciplina esistente in altri ordinamenti); 5.1. Premessa; 5.2. Le vie astrattamente percorribili (anche alla luce delle scelte effettuate in materia da altri ordinamenti); 5.3. La “forma” della dichiarazione resa dal terzo; 5.4. Prova prima del processo e delega al notaio quali preziosi strumenti di deflazione del contenzioso civile; 5.5. Segue: la delega al notaio in pendenza del processo; 5.6. Segue: la delega al notaio prima del processo; 5.7. Segue: la dichiarazione resa dal terzo in assenza di contraddittorio delle parti e di “controllo” del giudice ed i verbali di constatazione; 5.8. Segue: la dichiarazione resa dal terzo in assenza di contraddittorio delle parti ma sotto il “controllo” del giudice; 6. Conclusioni.

 

APPROFONDISCI –> Studio n. 432-2012/C

 

3) Prime osservazioni in tema di società a responsabilità limitata semplificata e di società a responsabilità limitata a capitale ridotto

di Giuseppe Ferri jr

Sommario: 1. Il problema; 2. L’impostazione; 3. La disciplina: la struttura; 4. (segue): la funzione; 5. La soluzione.

 

APPROFONDISCI –> Studio n. 221-2013/I

 


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Compravendite e Mutui di fonte notarile (Istat, III° trim. 2012)

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Nel III trimestre 2012 ammontano a 134.984 le convenzioni notarili per compravendite immobiliari (ovvero i passaggi di proprietà) (-23,1% rispetto allo stesso periodo del 2011).

Le convenzioni per la compravendita di unità immobiliari ad uso abitazione ed accessori (125.903 nel III trimestre 2012), rappresentano il 93,3% delle convenzioni rogate, a fronte di un contenuto 6% per le convenzioni di compravendita di unità immobiliari ad uso economico (8.065) e di un residuale 0,7% per quelle relative agli immobili ad uso speciale e le multiproprietà (1.016).

Nel III trimestre 2012 le convenzioni per il trasferimento di proprietà di unità immobiliari ad uso economico raggiungono il loro vertice negativo (-25,7%); significativa è anche la variazione tendenziale per i trasferimenti di proprietà degli immobili ad uso abitazione ed accessori (-23%); in ambedue i casi si tratta del calo tendenziale più elevato a partire dal primo trimestre 2008.

Le convenzioni registrano, nello stesso trimestre, il calo tendenziale più marcato nel Nord-est (-25,4%), nel Nord-ovest (-24,7%) e nelle città non metropolitane (-24,1%).

Per le convenzioni che riguardano immobili ad uso economico il calo tendenziale è maggiore nelle Isole (-31,9%), nel Nord-ovest (-29%) e nelle grandi città (-28,5%).

Nei primi 9 mesi del 2012 le convenzioni notarili per compravendite di unità immobiliari sono state 457.518 (-21,4% rispetto allo stesso periodo del 2011). Le Isole (-24,4%), il Nord-est (-23,3%) e il Centro (-22,5%) presentano cali tendenziali superiori alla media nazionale.

Le concessioni di ipoteche immobiliari a garanzia di mutui, finanziamenti ed altre obbligazioni verso banche e soggetti diversi dalle banche registrano, nei primi tre trimestri del 2012, una flessione tendenziale del 39,5%, con picchi negativi nelle Isole (-50,6%) e nel Sud (-42,8%), che sono le ripartizioni dove si registrano i cali maggiori anche nel III trimestre (rispettivamente -43,9% e -42%).

Delle 193.101 convenzioni registrate dai notai nei primi nove mesi del 2012 per mutui, finanziamenti ed altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare, il 33,9% si colloca nel Nord-ovest, il 24,6% nel Nord-est e solo il 6,9% nelle Isole.

Nota.Nel terzo paragrafo (-23,6%) invece di (-23%). Questa correzione è stata riportata anche nel testo a pagina 3. Nel quarto paragrafo, sono state eliminate le parole “ad uso residenziale”.

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Cass. 15981/2013: controlli del notaio e lottizzazione abusiva

La firma del notaio sull’atto di acquisto di una casa abusiva non basta a provare la buona fede del compratore.
La Cassazione avverte che il notaio non può essere considerato al di sopra di ogni sospetto, perché potrebbe concorrere alla lottizzazione abusiva “sia contribuendo con la propria condotta alla realizzazione dell’evento illecito sia per violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi del 2° comma dell’articolo 1176 del codice civile”.
Il notaio “deve assumere una pregnante funzione di controllo documentale, sussistendo un interesse generale da tutelare oltre quello delle parti costituite”. I giudici della terza sezione ci tengono a sottolineare che quanto richiedono non è il frutto di una loro interpretazione, ma è previsto dalle regole di condotta dei Protocolli dell’attività notarile, esattamente dalla Regola n. 13.

APPROFONDISCI –> Il testo della sentenza