IRAP. Professionisti esenti
La CTR Lazio annulla la cartella IRAP per il geometra
Per alcune figure professionali, tra cui avvocati, geometri e notai, l’IRAP è sempre da escludere, in quanto non è ipotizzabile l’esistenza di un’organizzazione di beni che possa funzionare separatamente e indipendentemente dall’intervento del professionista.
La sentenza. Sono queste, in estrema sintesi, le conclusioni cui giunge la Commissione Tributaria Regionale del Lazio nella sentenza n. 238/01/13, pubblicata lo scorso 22 aprile.
La cartella. I giudici tributari della capitale hanno annullato la cartella di pagamento ai fini IRAP notificata a un geometra, il quale ha subito impugnato l’atto, ritenendo di non essere soggetto al tributo, secondo i dettami della Corte Costituzionale.
Autonoma organizzazione assente. Il ricorso del contribuente, già accolto in primo grado, è stato ritenuto fondato anche dalla CTR di Roma, che non ha rilevato costi per beni ammortizzabili o per l’acquisizione di servizi di terzi che potevano far pensare a un’organizzazione imprenditoriale, presupposto indefettibile ai fini impositivi.
La Consulta. Riferendosi al concetto di autonoma organizzazione, la nota sentenza n. 156/2001 della Corte Costituzionale ha sostenuto che l’esercizio delle professioni cosiddette protette, cioè quelle per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione all’ordine professionale, non integra mai il presupposto per l’applicazione dell’IRAP. Infatti nell’esercizio delle professioni intellettuali, caratterizzate come sono dal requisito dell’intuitu personae, è del tutto assente l’organizzazione intesa come complesso di beni strumentali funzionalmente collegati tra loro al fine dell’esercizio dell’impresa, tanto da assumere le caratteristiche di un quid pluris rispetto all’attività di lavoro personale dello stesso imprenditore.
Il principio. Ebbene, richiamando l’insegnamento della Consulta, la CTR giunge alla conclusione che nell’esercizio delle professioni intellettuali è, in via di principio, assolutamente non configurabile l’esistenza di un’organizzazione di beni che possa funzionare separatamente e indipendentemente dall’intervento del professionista, dovendo essere prevalente la sua personale attività professionale rispetto all’eventuale utilizzazione di qualsivoglia organizzazione di beni strumentali che non potrà mai essere sostitutiva dell’attività medesima.
Avvocati & Co. Per esempio, attività professionali come quella del geometra, dell’ingegnere, dell’avvocato, del notaio e dell’agente di commercio non possono svolgersi – afferma il Collegio capitolino – in assenza di organizzazione e, per quanto essa possa essere minima, “la sua presenza nell’esercizio dell’attività sarà sempre e comunque indispensabile e, all’opposto, per quanto ampia e sofisticata sia la predetta organizzazione, sarà sempre e comunque necessario far riferimento alla presenza personale del professionista abilitato perché l’attività di questi possa effettivamente svolgersi. Né risulta meritevole di condivisione che possa considerarsi soggetta a IRAP l’attività professionale quando, in ragione della sua particolare specificità e complessità non può in alcun modo prescindere, neppure astrattamente, da una seppur minima forma di autonoma organizzazione, la quale appunto fornisce elemento fondamentale per differenziare tale attività di lavoro da quella svolta in maniera dipendente”.
Conclusioni. La decisione sul contendere si basa sull’applicazione di alcune sentenze della Corte Costituzionale, tra cui la n. 156/2001, che pur confermando la legittimità dell’IRAP, hanno ritenuto la non applicabilità del tributo in mancanza di elementi configuranti una organizzazione imprenditoriale a carico del contribuente.
Il nocciolo del ragionamento seguito dai giudici tributari di via Labicana è che la prestazione al cliente in questi casi non può prescindere dall’intervento personale del professionista e di conseguenza l’organizzazione non può definirsi «autonoma», non essendo in grado di funzionare da sola e in assenza del titolare.
La Commissione tributaria regionale ritiene che lo svolgimento di alcune professioni intellettuali non possa prescindere dall’intervento del titolare quanto ad organizzazione dell’attività in favore della clientela.
Il requisito richiesto ai soggetti passivi per l’imposta in questione non riguarda l’organizzazione utilizzata e coordinata dal professionista per rendere più agevole lo svolgimento del proprio lavoro, ma l’esistenza di un’organizzazione autonoma rispetto al lavoro del titolare, «capace di spersonalizzare l’attività svolta e di fornire, come struttura a se stante, la prestazione».
Quindi commentando la decisione de qua possiamo dedurne che ogni volta che lo studio professionale riesce a funzionare senza la presenza del professionista di riferimento l’imposta sia dovuta mentre se l’assenza del titolare di studio può pregiudicare l’attività professionale l’IRAP non andrebbe corrisposta al fisco, rimanendo in secondo piano la presenza di collaboratori, dipendenti e mezzi tecnici nello studio.
Se il requisito “autonomia” va interpretato come capacità dell’organizzazione di erogare un servizio indipendentemente dall’intervento del titolare per le categorie professionali definite “protette”ex artt. 33 Cost. e 2229 del codice civile, l’obbligatorietà dell’iscrizione in appositi albi o elenchi per l’esercizio della professione non potrà concretizzarsi tale requisito, quindi l’IRAP non sarà applicabile.
Ad ogni modo va ribadito in subiecta materia in continua evoluzione giurisprudenziale che … una rondine non fa primavera… per cui prima di sbilanciarsi e dare pareri aprioristici sulla questione assoggettamento al versamento IRAP e rimborsi IRAP va esaminata in concreto, cioè per tabulas, la situazione del singolo professionista contribuente senza tralasciare l’organizzazione effettivamente esistente nel periodo d’imposta interessato.
E’ molto probabile che l’Ufficio tributario non rimarrà inerte di fronte a questa “posizione” e c’è da attendersi il ricorso alla Suprema Corte per “neutralizzare” un pericoloso precedente.