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Compravendita e Notaio: dati catastali e titoli di provenienza

corte_appello_milanoIl notaio rogante una compravendita immobiliare non può rifarsi unicamente ai dati catastali del bene dovendone al contrario accertare l’effettiva proprietà in capo al venditore attraverso l’esame dei titoli di provenienza. Lo ha stabilito la Corte di appello di Milano, con la sentenza 7 gennaio 2014 n. 16, individuando la responsabilità professionale di un notaio, ed anche del geometra che aveva errato nel frazionamento dell’immobile, per aver stipulato un contratto in cui veniva venduto anche un subalterno che esulava dalla proprietà degli alienanti.

L’errore nella planimetria – Secondo la Corte di merito, infatti, dalla descrizione fattuale della vicenda, «risulta chiaro» che il notaio nella redazione del contratto di vendita abbia considerato soltanto le planimetrie predisposte dal geometra, «senza consultare con la dovuta perizia i precedenti atti di provenienza».
Mentre per verificare che i beni fossero realmente di proprietà dei venditori, «sarebbe stato necessario accertarsi che i medesimi beni costituissero l’oggetto del contratto d’acquisto da parte del padre dei fratelli ai quali poi i cespiti sono stati trasferiti per successione mortis causa». E tale accertamento si sarebbe dovuto effettuare «confrontando semplicemente la descrizione e le coerenze dei beni oggetto del titolo di provenienza con quanto riportato nelle schede catastali redatte dal geometra». A quel punto la mancata coincidenza delle due descrizioni «avrebbe dovuto indurre il notaio a rilevare l’errore o a far sorgere un dubbio in merito, da sciogliere con i dovuti controlli».

I doveri del professionista – Per queste ragioni il giudice di appello concorda con la motivazione fornita in primo grado dal tribunale secondo cui «nel predisporre la descrizione del bene oggetto della compravendita il Notaio non poteva limitarsi a richiamare i dati identificativi catastali risultanti dalle ultime schede catastali, ma doveva altresì esaminare il titolo di provenienza onde accertare che i beni fossero effettivamente di proprietà dei venditori».

Il valore dei registri catastali – Infatti, prosegue la sentenza, le risultanze dei registri catastali – «preordinati a fini essenzialmente fiscali» – hanno valore «meramente indiziario e da esse non può trarsi la prova decisiva della consistenza degli immobili e della loro appartenenza». Ciò vale tanto più se quelle risultanze, come nel caso di specie, «sono contraddette da altre emergenze», in particolare risultanti dal titolo di provenienza, poiché, in tema di compravendita immobiliare, «ai fini dell’individuazione dell’immobile oggetto del contratto, più che i dati catastali ha valore determinante il contenuto descrittivo del titolo ed i confini indicati nel titolo stesso».

Le attività accessorie«Come è noto – conclude la sentenza, riprendendo la Cassazione (26020/2014) – l’attività professionale richiesta al Notaio nel caso di stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, non è limitata al compito di accertamento della volontà delle parti e di redazione dell’atto di vendita; essa estende anche allo svolgimento delle attività accessorie necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti e tra queste vi è il compimento di attività dirette a individuare esattamente il bene e a verificarne l’effettiva proprietà in capo al venditore, così da garantire una stipulazione legalmente valida ed efficace dell’atto, con il conseguimento dello scopo voluto dalle parti».
E «l’inosservanza di tali obblighi accessori comporta il sorgere di responsabilità contrattuale per inadempimento della prestazione d’opera intellettuale». Da ciò deriva che il Notaio è tenuto ex articolo 1176 del codice civile a risarcire il danno derivato dalla sua negligente condotta.

APPROFONDISCI –> Corte d’Appello di Milano – Sezione I – Sentenza 7 gennaio 2014 n. 16

 


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“Rumors” ed Aggiornamento Concorsi Notarili

A)  Nel concorso notarile a 200 posti di notaio (Bando D.D.G. 27 dicembre 2010 pubblicato nella G.U. n. 3 dell’ 11 gennaio 2011 – 4a serie speciale), le cui prove scritte si sono svolte nei giorni 15, 16 e 17 febbraio 2012, in Roma presso l’Ergife Palace Hotel, sono stati resi noti i risultati degli scritti e 186 partecipanti sono stati ammessi a sostenere gli orali.

Consulta l’elenco dei 186 ammessi agli orali

Gli orali si sono svolti dal 21 maggio al 4 luglio 2013: http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.wp?previsiousPage=mg_1_6_1&contentId=SCE913643.

Consulta la graduatoria dei 160 vincitori del concorso.

Consulta i 138 notai vincitori del concorso e le sedi di assegnazione

 

B)  Nel concorso notarile a 150 posti di notaio (Bando D.D.G. 27 dicembre 2011 pubblicato nella G.U. n. 2 del 10 gennaio 2012 – 4a serie speciale), le cui prove scritte si sono svolte nei giorni 14, 15 e 16 novembre 2012, in Roma presso la Nuova Fiera di Roma, sono stati corretti i compiti di tutti i candidati.

I risultati delle correzioni sono stati resi noti il 22 ottobre 2013.

Consulta l’elenco dei 172 ammessi agli orali

Gli orali si  sono svolti dal 5 dicembre 2013 al 7 febbraio 2014: http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.wp?previsiousPage=mg_16_1&contentId=SCE961550.

 

C)  Il 22/03/2013 è stato bandito un nuovo concorso notarile a 250 posti da notaio (D.D.G. 22/03/2013)

Consulta il bando del concorso

Il diario delle prove scritte è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale del 27 settembre 2013 (https://notaioblog.org/2013/09/27/concorso-notarile-pubblicate-le-date-del-concorso-a-250-posti-d-d-g-22032013/)

Le prove scritte del concorso si  sono svolte nei giorni 20, 21 e 22 novembre 2013, in Roma presso l’Ergife Palace Hotel, Via Aurelia n. 617 – 619.

Queste sono le tracce delle tre prove scritte: clicca

Coloro che hanno partecipato alle tre prove scritte del concorso sono 2358 di cui 917 hanno consegnato.

L’ordine delle correzioni è il seguente: 1) mortis causa, 2) societario, 3) inter vivos.

Ad oggi sono stati corretti i compiti di circa 630 candidati.

Si vocifera che tra ottobre e novembre 2014 potrebbe essere bandito un nuovo concorso notarile.


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Cassazione 11029/2014: Notai e responsabilità disciplinare

DOSSIER SISMI: P.CHIGI, TOTALE FIDUCIA IN MAGISTRATI. EVENTUALI SOPRUSI SERVIZI NON RIENTRANO IN CORRETTA GESTIONECassazione civile , sez. II, sentenza 20.05.2014 n° 11029 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11029/2014 è intervenuta nuovamente in tema di responsabilità disciplinare dei notai, ritenendo non sufficiente l’importo considerevole delle fatture per provare la concorrenza illecita, attraverso l’esercizio dell’attività in sedi secondarie non dichiarate al Consiglio Notarile e l’uso di  “procacciatori di clienti”, se tale importo è compatibile con il numero degli atti stipulati e con i relativi diritti di segreteria incassati.

La vicenda processuale trae origine dal reclamo del Consiglio Notarile avverso la decisione della CO.RE.DI. (Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina) che – rilevata la violazione dell’art. 147, comma 1, lett. b) della legge notarile (legge 16 febbraio 1913, n. 89) in riferimento all’art. 10 del Codice deontologico dei notai – aveva irrogato al professionista la sanzione disciplinare della censura, assolvendolo, invece, con formula piena dalla violazione di cui all’art. 31 del Codice deontologico dei notai in riferimento alla lett. c) del citato art. 147.

Il comma 1, lett. b) dell’art. 147 della legge notarile punisce con la censura o con la sospensione sino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione il notaio che “viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato”.

In altra recente pronuncia la Corte di Cassazione ha ribadito che costituisce illecito, ai sensi della norma sopra richiamata, la presenza sistematica ed organizzata del notaio, ai fini dell’espletamento della propria attività professionale, presso un’ulteriore sede secondaria, non consentita dai principi di deontologia professionale che, all’art. 10, vieta l’apertura di un ufficio secondario in più di un Comune sede notarile ed equipara all’ufficio secondario la ricorrente presenza del notaio presso studi di altri professionisti od organizzazioni estranee al notariato. Lo scopo di tale norma deontologica è quello di evitare concentrazioni di attività professionale nocive al corretto svolgimento della professione notarile, essendo fatta salva la possibilità per il notaio di recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto in cui si trova la sua sede notarile (Cassazione civile, sez. II, 23.01.2014, n. 1437).

Nel caso di specie, il Consiglio Notarile, ritenendo che il notaio avesse stipulato atti in uffici secondari, aperti senza preventiva comunicazione, avvalendosi anche di prestazioni presso terzi all’interno dei suddetti uffici e corrispondendo loro somme eccessive per la tipologia di servizi dichiarati, lamentava che la CO.RE.DI. non avesse ritenuto provata né la violazione relativa all’illecita concorrenza mediante “procacciatori di clienti” ex art. 147, lett. c) della legge notarile, né la lesione dei doveri di imparzialità, correttezza e personalità della prestazione con conseguente compromissione della dignità, del decoro e del prestigio della classe notarile, ex art. 147, lett. a) della legge notarile.

Il Consiglio notarile chiedeva, dunque, la riforma della decisione della CO.RE.DI., con irrogazione al notaio della sanzione disciplinare della sospensione per un periodo di sei mesi.

La Corte d’appello, in parziale riforma della decisione impugnata, irrogava al notaio la sanzione disciplinare della sospensione per un periodo di due mesi, tenuto conto anche dell’irreprensibilità della pregressa condotta professionale.

Erano rigettate le eccezioni preliminari relative alla legittimità del procedimento disciplinare, essendo ritenute infondate le doglianze del notaio per non essere stato avvisato – all’inizio della procedura amministrativa – della possibile apertura di tale procedimento, dovendosi presumere che egli fosse a conoscenza dei poteri devoluti ex lege al Consiglio Notarile. Né era stata provata dal notaio alcuna concreta lesione del suo diritto di difesa, per contro esercitato anche nella fase antecedente l’avvio del procedimento disciplinare, allorché il professionista aveva potuto fornire chiarimenti e produrre documenti.

Esclusa la tesi della tacita abrogazione delle norme deontologiche e della legge notarile in tema di illecita concorrenza tra notai per effetto della l. n. 248 del 2006 (c.d. Legge Bersani), nel merito la Corte d’appello riteneva che il Consiglio Notarile avesse provato per tabulas le attività svolte dal notaio presso le sedi secondarie, rilasciando fatture circostanziate per un importo ritenuto eccessivo per i soli servizi di segreteria.

Inoltre, le implicite ammissioni del notaio su precedenti violazioni (avendo egli precisato di essersi recato una o due volte la settimana per la stipula di atti presso l’ex studio di altro notaio cessato dall’incarico, impegnandosi a non violare in futuro la normativa in materia di sedi secondarie), poi genericamente ritrattate nel giudizio davanti alla Corte d’appello, inducevano quest’ultima a ritenere provato – insieme alla documentazione acquisita e all’analisi economica degli onorari – che il notaio avesse esercitato non occasionalmente, in un determinato arco temporale, una parte considerevole della sua attività in sedi secondarie non dichiarate, avvalendosi della struttura e della clientela di altri studi.

Condividendo la decisione della CO.RE.DI. relativa alla violazione dell’art. 147 lett. b), comma 1 della legge notarile, la Corte d’appello ravvisava, altresì, le violazioni degli artt. 31, lett. f), e 147, comma 1, lett. b) ed e), ma non anche la compromissione della dignità e del decoro e prestigio della classe notarile, di cui all’art. 147, comma 1, lett. a), non essendo né allegata né provata una condotta del notaio in grado di cagionare il previsto danno.

La Corte di legittimità ha accolto parzialmente il ricorso del notaio, in mancanza di una prova circostanziata dell’illecita condotta concorrenziale, cassando con rinvio la sentenza della Corte d’appello.

Per quanto riguarda la presunta portata abrogatrice della l. n. 248 del 2006 (c.d. Legge Bersani) nei confronti del divieto di illecita concorrenza, la Corte di Cassazione ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la suddetta legge “non si pone in contrasto con l’art. 147, lett. c), LN, che individua come illecita concorrenza quella effettuata con riduzione di onorari, diritti o compensi ovvero servendosi dell’opera di procacciatori di clienti, di richiami di pubblicità non consentiti dalle norme deontologiche o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro e al prestigio della classe notarile, in quanto tale norma non pone una limitazione di concorrenza tra notai, la cui liceità, al contrario, implicitamente riconosce, ma si limita a vietarne le forme di lesione del bene protetto del decoro e del prestigio della classe notarile, individuando una serie di condotte che integrano la fattispecie della concorrenza illecita, nel rispetto del principio di legalità (Cass., sent. n. 4721 del 2012)”.

Per quanto concerne, invece, la prova dell’addebito disciplinare, secondo gli Ermellini la Corte di merito aveva erroneamente esaminato la documentazione in atti, ravvisando la prova dell’uso di “procacciatori di clienti” nelle fatture prodotte indicanti, in allegato, il dettaglio del numero di atti stipulati, relativamente ai quali l’importo complessivo appariva eccessivo se rapportato ai soli servizi di segreteria.

Secondo la Corte nomofilattica l’errore consisteva nel confondere il numero degli atti stipulati dal notaio con il numero delle fatture, non avvedendosi che in ognuna di esse erano indicati i singoli atti ai quali era stato imputato il relativo costo.

La Suprema Corte ha concluso che le suddette fatture erano, invero, riferibili complessivamente ad un “elevatissimo” numero di atti, cosicché il rilevante importo corrisposto dal notaio è stato ritenuto “almeno verosimile ove applicata ad un numero di atti particolarmente rilevante”.

APPROFONDISCI –> Sentenza Cassazione 11029/2014


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Certificazione energetica: non è a carico del notaio l’obbligo di verifica dei requisiti del tecnico

apeCertificazione energetica e attestato di prestazione energetica, come comportarsi.

Il Consiglio nazionale del Notariato ha appena approvato l’aggiornamento 2014 della sua GUIDA SULLA CERTIFICAZIONE. E stavolta ha spostato la lente sul ruolo delle Regioni. A loro, infatti, spettava il compito di dotarsi di un apposito albo o registro dei soggetti accreditati, ma non tutte lo hanno fatto. E questo modifica la condotta che i proprietari di immobili dovranno tenere.

Il testo ricorda, anzitutto, che dopo appena sei mesi e venti giorni dalla sua entrata in vigore, il Dl n. 63/2013 è stato modificato in maniera pesante dal decreto Destinazione Italia (Dl n. 145/2013) e dalla sua legge di conversione (n. 9/2014). Per effetto di questo pacchetto di interventi, è stato innanzitutto escluso l’obbligo «di allegazione, di consegna e di informativa per gli atti traslativi a titolo gratuito»; è stato precisato che gli obblighi relativi all’Ape riguardano «i nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione»; è stata eliminata la nullità «quale sanzione per il caso di violazione dell’obbligo di allegazione»; è stata prevista una «sanzione pecuniaria per la violazione dell’obbligo di allegazione nonché in caso di mancata documentazione in atto, con l’inserimento dell’apposita clausola, dell’adempimento degli obblighi di informativa e di consegna»; è stato stabilito che «il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica entro 45 giorni».

Quanto alle Regioni, la guida osserva che il quadro regolatorio è ancora parecchio frastagliato: non tutte si sono dotate di apposto albo dei soggetti certificatori accreditati. Per questo non può essere fissato a carico del notaio un obbligo di verifica dei requisiti del tecnico, perché nella maggior parte dei casi sarebbe di difficile attuazione, non avendo sempre a disposizione degli elenchi. Spetta, pertanto, «al proprietario del bene (alienante e/o locatore) verificare che il tecnico, al quale intende affidare l’incarico, sia in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per la redazione dell’attestato di prestazione energetica».

E, sempre sul fronte delle Regioni, arriva un’altra precisazione. Un eventuale errore materiale nella trascrizione di uno dei dati identificativi dell’immobile (dato catastale, generalità del proprietario, indirizzo dell’immobile) «non inficia la validità dell’attestato energetico, qualora, sulla base degli altri dati, sia, comunque possibile riferire, con sufficiente certezza, l’attestato stesso all’immobile negoziato». Questo principio è valido sempre, «salvo quanto previsto in eventuali disposizioni delle leggi regionali che facciano dipendere la validità dell’attestato dall’esatta esposizione dell’identificativo catastale».

APPROFONDISCI –> Aggiornamento Studio del Notariato n. 657-2013/C