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Antiriciclaggio: i “paletti” fissati da un recente Studio del Notariato

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antiriciclaggio

Reati fiscali e normativa antiriciclaggio: i confini dell’obbligo di segnalazione a carico dei notai

di Roberto Cordeiro Guerra 

Sommario: 1. Premessa: l’obiettivo del presente studio; 2. La nozione di riciclaggio nella legge 231/2007; 3. Il riciclaggio di proventi provenienti da reati tributari; 4. Il problema della provenienza del profitto da reati tributari; 5. Le diverse tipologie di reati tributari: un breve quadro riassuntivo; 6. Due prime limitazioni all’obbligo di segnalazione: la verifica in ordine alla sussistenza del reato tributario in ragione del campo di applicazione della normativa sui reati tributari e delle soglie di rilevanza penale; 7. Una terza macro-limitazione: l’integrazione del reato tributario quale presupposto della successiva attività di riciclaggio; 8. Il diverso caso di atti finalizzati a impiegare e/o riciclare il profitto di reati tributari in precedenza commessi; 9. L’elusione fiscale: un rapido cenno all’evoluzione normativa e giurisprudenziale in ambito tributario e penale; 10. Elusione ed obbligo di segnalazione antiriciclaggio; 11. Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte: cenni sulla possibile rilevanza ai fini della disciplina antiriciclaggio.

 

Approfondisci –> Studio n. 261-2013/B

Leggi l’Abstract

a cura di Maria Concetta Cignarella

Lo studio prende le mosse dall’osservare che negli ultimi due anni il numero delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ha subito un notevole aumento.

Attesi, in quest’ottica, il peculiare ruolo ed impegno del notaio nello svolgimento della propria funzione di pubblico ufficiale, nello studio si evidenzia l’opportunità di delineare i confini dell’obbligo si segnalazione, con particolare riferimento ad operazioni di riciclaggio connesse ad attività criminose di natura fiscale, allo scopo di evitare che possano effettuarsi segnalazioni anche laddove non ne ricorrano i presupposti.

A tal fine, si esamina la normativa di riferimento, ponendo in luce che la definizione di “riciclaggio” di cui al D.lgs. n. 231/2007 non coincide del tutto con la fattispecie criminosa di cui agli artt. 648bis e 648ter del Codice penale, in quanto, in primo luogo, la segnalazione ai fini della applicazione della normativa antiriciclaggio ha come presupposto la provenienza da attività criminosa in genere, mentre il codice penale richiede la tassativa provenienza da delitto non colposo; in secondo luogo, mentre la formula “fuori dai casi di concorso nel reato”, contenuta nell’art. 648 c.p., rende penalmente irrilevante il cd. autoriciclaggio, considerato quale post factum non punibile, ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. n. 231/2007, l’attività di occultamento posta in essere dal medesimo autore del reato presupposto integra a pieno titolo, in assenza di analoga clausola di esclusione, il riciclaggio.

Passando al tema dei reati tributari, posto che, ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. n. 231/2007, l’obbligo di segnalazione sussiste qualora i soggetti sappiano, sospettino od abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, nello studio si afferma che il “sospetto”, per assumere rilevanza ai fini della normativa antiriciclaggio, non deve essere riferito esclusivamente al “reato tributario”, ma altresì al “riciclaggio” di beni provenienti da quella particolare specie di attività criminosa rappresentata dalla violazione di obblighi fiscali penalmente sanzionati.

Occorre, pertanto, che, quantomeno, siano in corso o siano state tentate operazioni di riciclaggio, risultando essenziale l’essere a conoscenza di un’attività criminosa dalla quale i beni provengano o, almeno, il sospettare che gli stessi provengano da un’attività criminosa.

Nello studio si indaga quindi la possibilità che nell’ambito delle attività criminose dalle quali un bene proviene vengano inclusi i reati tributari e si dà atto dei dubbi che, al riguardo, sono stati espressi da una parte della dottrina, secondo cui non è configurabile la possibilità che un bene, di regola una somma di denaro, possa provenire da un’attività di evasione fiscale, dal momento che quest’ultima di per sé non genera proventi, limitandosi a determinare un risparmio fiscale su una ricchezza.

Così ragionando, una rilevante fetta dei delitti tributari sarebbero esclusi dall’area di quelli suscettibili di costituire presupposto del riciclaggio, in quanto, appunto, non in grado di provocare un effettivo incremento del patrimonio.

Ciononostante, si rileva che il trend normativo internazionale, incluse recenti raccomandazioni del GAFI, è orientato a considerare generalmente i reati fiscali come possibile presupposto del riciclaggio; ne deriva che il “quantum” prodotto dal reato, in questo caso, va identificato, non nell’imponibile sottratto a tassazione, ma nell’imposta evasa, che rappresenterebbe il vero “profitto del reato”.

Nello studio si procede con una sintesi riepilogativa delle diverse tipologie dei reati tributari e si chiarisce, quindi, che il reato fiscale, quale presupposto di condotte volte al riciclaggio, non è di per sé sufficiente a far insorgere l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta.

Una prima “macrolimitazione” deriva infatti direttamente dalla normativa fiscale, secondo cui sono penalmente punibili solo le violazioni concernenti l’IVA e le imposte sui redditi, restando escluse le violazioni in materia di IRAP e di imposte indirette.

Ne consegue che, laddove la violazione concerna detti ultimi tributi, la condotta non può essere mai qualificata come attività criminosa e, pertanto, non potrà parlarsi – specularmente di riciclaggio. Una seconda “macrolimitazione” deriva invece dal meccanismo applicativo dei reati fiscali, il cui sistema punitivo si fonda – per determinate tipologie di reati sul superamento di limiti quantitativi di evasione.

Al riguardo, nello studio, si rammenta che proprio con riguardo alla recente modifica delle soglie di rilevanza penale, l’Unità di informazione finanziaria (UIF), istituita presso la Banca d’Italia, ha opportunamente evidenziato che l’ampliamento della sfera di intervento penale accresce le condotte penalmente rilevanti presupposto del riciclaggio e, conseguentemente, aumenta il numero delle operazioni suscettibili di essere segnalate come sospette.

Nello studio, si evidenzia infine una terza “macrolimitazione” legata all’individuazione del momento di commissione del reato tributario e, quindi, della integrazione dello stesso, quale momento a partire dal quale può concepirsi un attività di riciclaggio dei relativi proventi; in proposito, si ricorda che i reati di infedele dichiarazione, omessa dichiarazione e frode fiscale si perfezionano con la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nello studio, si esamina altresì l’ipotesi in cui non si sia ancora verificato né il reato presupposto né la conseguente attività di riciclaggio e si chiarisce che, in simili casi, un obbligo di segnalazione potrà configurarsi solo eccezionalmente, in presenza di inequivocabili indizi in ordine all’integrazione prima del reato tributario e poi dell’attività di riciclaggio.

Per quanto riguarda il caso in cui esistono elementi per sospettare che già in precedenza siano stati commessi uno o più reati fiscali e che, attraverso l’acquisto di un determinato bene effettuato con il profitto di tali reati tributari, si intenda riciclare le somme frutto dei reati fiscali medesimi, nello studio si illustra che in tale ipotesi l’aspetto problematico non attiene tanto ai confini giuridici dell’obbligo di segnalazione, quanto, piuttosto, alla valutazione degli elementi a disposizione del notaio per configurare come sospetta l’operazione e si sottolinea che tale valutazione deve avvenire sulla base di tutti (e soli) quei documenti che il notaio è tenuto a domandare per il corretto svolgimento delle proprie funzioni, senza dunque che possa configurarsi a suo carico un obbligo di penetranti indagini tese ad escludere l’esistenza di pregressi reati fiscali.

Conclusivamente, nello studio si esaminano i confini dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta nelle ipotesi di elusione fiscale e, prendendo le mosse da una ricostruzione dell’evoluzione dell’istituto in ambito tributario e penale, si descrive come non ogni forma di elusione assurge a reato e che certamente rimangono fuori dal perimetro della rilevanza penale le condotte elusive diverse da quelle relative ad imposte sui redditi e da quelle che, pur attinenti alle imposte sui redditi, non comportano il superamento delle soglie di imposta ed imponibile previste dalla legge.

Identificati i contorni delle fattispecie elusive penalmente rilevanti, si conclude affermando che, ad ogni modo, non è agevole configurare la violazione del dovere di segnalazione da parte del notaio in relazione ad una fattispecie così articolata e dai contorni così fortemente discrezionali.

Si svolgono in ultimo considerazioni circa la possibile rilevanza ai fini della disciplina antiriciclaggio del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

In proposito, partendo dal presupposto che il “sospetto” non deve e non può essere riferito esclusivamente al “reato tributario” ma altresì al “riciclaggio” di beni provenienti dalla violazione di obblighi fiscali penalmente sanzionati, si conclude che unicamente nell’ipotesi particolare in cui esistano precisi elementi per ritenere che i beni ceduti tramite gli atti fraudolenti o simulati costituiscono il profitto di precedenti reati fiscali ‐ ad esempio perché acquistati con ricchezza sottratta al prelievo ‐potrebbe configurarsi un’attività di riciclaggio ed un conseguente obbligo di segnalazione.

 

2 thoughts on “Antiriciclaggio: i “paletti” fissati da un recente Studio del Notariato

  1. Si dice che “”Una prima “macrolimitazione” deriva infatti direttamente dalla normativa fiscale, secondo cui sono penalmente punibili solo le violazioni concernenti l’IVA e le imposte sui redditi, restando escluse le violazioni in materia di IRAP e di imposte indirette.””
    Quando un imprenditore[5], decide di accantonare proventi e risorse finanziarie provenienti dall’esercizio di una regolare e dichiarata attività economica su un conto personale extracontabile (pensiamo al nero aziendale, ovvero a vendite senza fattura), per un ammontare significativo, e comunque tale da determinare un danno erariale (quindi imposta e non imponibile) superiora a 50 mila euro su base annua[6], ci saranno certamente motivazioni sufficienti per dover inoltrare una Segnalazione di operazione sospetta per autoriciclaggio, in assenza del soggetto terzo nella veste di prestanome.
    Il riciclaggio, sulla base della condotta del cliente, lo si deve intendere in termini di sospetto e non certo di certezza – nel qual caso sarà compito del Tribunale nel corso di un dibattimento.
    Più precisamente, se come banca ovvero professionista tenuto agli obblighi di “Collaborazione attiva”,riscontro disponibilità finanziarie che non transitano dai conti aziendali e quindi incassi non fatturati, ai fini degli obblighi di Segnalazione di operazioni sospette a nulla varrà se la provenienza è derivante da “imposte dirette o Iva non versate” al posto dell’Irap o altro tipo di illecito tributario.
    Quanto detto per alcuni ordini di motivazioni, quali:
    • Segnalando un mero sospetto, non ho certamente i mezzi per conoscere nei dettagli le ragioni di fondo di una certa ingente “movimentazione economica” in apparenza non ragionevolmente giustificata;
    • In materia di illeciti tributari, a nulla serve individuare in modo dettagliato e preciso la tipologia di imposta sottratta all’erario ma al contrario, per costituire reato presupposto al riciclaggio di denaro sporco e quindi di ottemperare all’obbligo di Segnalazione di operazione sospetta, è sufficiente che una determinata condotta di rilevanza penale, sia punita con “ergastolo, reclusione e multa” (delitto non colposo). In tal senso, possiamo pensare, a mero titolo di esempio, al Contrabbando doganale dei Tabacchi Lavorati Esteri, alle accise sugli Oli minerali etc.

  2. Ottimo, articolo davvero interessante, era proprio quello che cercavo! Grazie per lo spunto!

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