
Con l’approvazione del Dl. 69/2013 le procedure divisorie, se non c’è lite tra le parti, potranno essere affidate ai notai (art. 791 bis c.p.c.).
Il “Decreto Legge del Fare” (Dl. 69/2013) cambia il procedimento divisorio attribuendo un maggior ruolo ai notai, i quali potranno gestire tutte le operazioni quando non è contestato il diritto alla divisione.
Sino a oggi, infatti, gli articoli 790 e 791 del Codice di procedura civile hanno disposto che se a dirigere le operazioni di divisione fosse stato delegato un notaio, questi doveva formare il progetto delle quote e dei lotti.
Se le parti non si accordavano sul progetto, il notaio doveva trasmettere il processo verbale al tribunale, il quale, dopo una udienza di comparizione delle parti, emetteva gli opportuni provvedimenti di sua competenza.
In ogni caso l’estrazione dei lotti da parte del notaio non poteva avvenire se non in base a ordinanza del giudice o a sentenza passata in giudicato.
Oggi, con l’art. 791 bis del Codice di procedura civile (introdotto dal Dl. 69/2013), la situazione cambia.
ARTICOLO 791 bis – (Divisione a domanda congiunta)
Quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto l’opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio avente sede nel circondario al quale demandare le operazioni di divisione. Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere trascritto a norma dell’articolo 2646 del codice civile. Si procede a norma degli articoli 737 e seguenti. Il giudice, con decreto, nomina il notaio eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di quest’ultimo, nomina un esperto estimatore.
Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha sottoscritto il ricorso, il notaio rimette gli atti al giudice che, con decreto, dichiara inammissibile la domanda e ordina la cancellazione della relativa trascrizione. Il decreto è reclamabile a norma dell’articolo 739.
Il notaio designato, sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato diritti sull’immobile a norma dell’articolo 1113 del codice civile, nel termine assegnato nel decreto di nomina predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili e dà avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della vendita. Alla vendita dei beni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al professionista delegato di cui al Libro III, Titolo II, Capo IV. Entro trenta giorni dal versamento del prezzo il notaio predispone il progetto di divisione e ne dà avviso alle parti e agli altri interessati.
Ciascuna delle parti o degli altri interessati può ricorrere al Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell’avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di divisione. Sull’opposizione il giudice procede secondo le disposizioni di cui al Libro IV, Titolo I, Capo III bis; non si applicano quelle di cui ai commi secondo e terzo dell’articolo 702-ter. Se l’opposizione è accolta il giudice dà le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette le parti avanti al notaio.
Decorso il termine di cui al quinto comma senza che sia stata proposta opposizione, il notaio deposita in cancelleria il progetto con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti al notaio per gli adempimenti successivi.
APPROFONDISCI –> Dl. 69/2013