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Il Blog del Portale Notarile Notaio.org


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Progetto Studi Notarili in Rete: pubblicate online le ultime realizzazioni

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Dal 2007 il Portale Notarile Notaio.org (www.notaio.org), attraverso il Progetto Studi Notarili in Rete (www.studi-notarili.it), realizza Siti Web Notarili professionali, eleganti e nel pieno rispetto del Codice Deontologico.

Pubblicate online le ultime realizzazioni:

Studio Notarile Calice (FG): www.notaiocalice.it

Studio Notarile Monti (AL): www.notaiomariomonti.it

Studio Notarile Associato Setti Calesella (MI): www.notaisetticalesella.it

Studio Notarile Geddo Lehmann (CA): www.notaiogeddo.it

Studio Notarile Giuffrida (RM): www.notaiogiuffrida.it

 

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Notai e Progetto EUFides: acquistare un immobile in Europa

 

Nel mese di settembre 2012 l’Assemblea generale del CNUE (Consiglio dei notariati d’Europa), ha approvato all’unanimità la sperimentazione del progetto EUFides, piattaforma del notariato europeo che faciliterà le transazioni immobiliari tra i 21 paesi UE, dove è in vigore il sistema di notariato latino.

Grazie al network EUFides, i cittadini dell’Unione Europea potranno in futuro, con facilità e certezza giuridica, acquistare un bene immobile in un altro Stato membro con risparmio di tempo ed evitando le ingenti spese di spostamento.

In particolare il sistema permetterà ai cittadini di contattare il proprio notaio di fiducia che seguirà direttamente per via telematica la compravendita in collaborazione con il notaio straniero dove è situato l’immobile da acquistare.

La piattaforma EUFides consentirà, quindi, in futuro di poter svolgere a distanza tutte le pratiche tipiche per l’acquisto di un immobile: dal trasferimento dei dati all’esecuzione delle diverse procedure amministrative imposte dai singoli Stati, fino alla conclusiva firma dell’atto di vendita.

Tilman Götte, presidente del Consiglio dei Notariati dell’Unione Europea (CNUE), ha dichiarato: «Il progetto EUFides è il frutto della cooperazione rafforzata nel campo immobiliare tra i notai d’Europa, con l’aiuto di tecnologie di punta per la condivisione di documenti tra notai di diversi paesi. EUFides risponde al bisogno di sicurezza giuridica dei cittadini europei al momento di un acquisto immobiliare transfrontaliero».

Come funziona EUFides

Compratore ed acquirente semplicemente contattano il notaio che hanno scelto per effettuare la transazione.

Il notaio innanzitutto prende nota di tutte le informazioni necessarie per elaborare i termini del contratto e stila un documento in cui mette in evidenza le questioni giuridiche in base alla legge del luogo in cui si trova l’immobile in accordo con il notai scelto sul luogo della compravendita.

Dopo aver ricevuto il progetto di contratto e il documento della notifica da parte del notaio locale, il notaio scelto per la compravendita  discuterà con le parti i dettagli sulla base delle informazioni fornite dal notaio rei sitae.

Tale parere non riguarderà solo le questioni legali sotto la lex rei sitae, ma anche le possibili ripercussioni che l’acquisto o la vendita di beni immobili potrebbe innescare nella legislazione che riguarda le rispettiva case delle parti , come ad esempio le conseguenze fiscali o gli effetti per quanto riguarda il regime patrimoniale. Pertanto, l’acquirente e il venditore, potranno beneficiare della consulenza combinata di due esperti in materia di bonifici transfrontalieri.

Dal momento che i notai sono in cooperazione, il contratto per la vendita transfrontaliera assume la forma di un unico strumento autentico.

Il notaio di fiducia  e il notaio rei sitae faranno in  modo che tutti i documenti richiesti vengano inviati al catasto del luogo in cui si trova l’immobile.

Lo scambio dei documenti fra i due notai poi sarà  effettuato quasi interamente per via elettronica.

La circolazione elettronica dei dati richiede la piena protezione dei dati.

I notai d’Europa stanno prendendo le misure necessarie per mantenere un livello estremamente elevato di protezione e riservatezza dei dati. Infine grazie all’attività dei notai d’Europa, alla loro lunga esperienza, son0o stati raggiunti risultati concreti che ha portato allo sviluppo di tecnologie di firma elettronica di verifica.

Questi permettono di verificare l’identità dei firmatari e per evitare modifiche a un documento tra il momento della firma e quando viene ricevuto dal lettore.


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Dlgs 81/08 e DVR: dal 1° giugno STOP all’autocertificazione anche per i Notai

DVR

Negozi, uffici e studi professionali: tutti saranno obbligati dal 1° giugno a effettuare la valutazione dei rischi con le procedure standardizzate.

È sufficiente che abbiano un solo lavoratore alle proprie dipendenze, oltre al titolare.

Lo stop all’autocertificazione riguarda anche i liberi professionisti come notai, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, se hanno in carico anche semplicemente un “praticante”, figura che rientra pienamente nel profilo di lavoratore come colui che è presente presso lo studio al solo fine di apprendere una professione.

Non rileva, a questi fini, il fatto che l’attività sia a basso rischio, ma è dirimente la presenza in forza all’azienda anche di un solo lavoratore, anche apprendista, sia esso a tempo indeterminato o part time oppure anche “interinale” seppure in quest’ultima tipologia contrattuale il lavoratore risulta formalmente assunto da altro soggetto.

L’articolo 2 comma 1 del Tu sulla sicurezza (Dlgs 81/08) definisce il lavoratore come la persona che, «indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa (…), con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari».

Sono equiparati al lavoratore: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, l’associato in partecipazione, il tirocinante, l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.

La platea degli interessati alla disposizione è pertanto estremamente vasta e la stesure del Dvr (documento di valutazione dei rischi) comporterà sicuramente un aggravio di costi non indifferenti a carico delle micro imprese poiché è impensabile che un datore di lavoro non qualificato possa effettuare in proprio la valutazione dei rischi.

Fino a oggi la maggior parte di questi soggetti ha adempiuto all’obbligo di valutare il rischio attraverso l’ autocertificazione, consentita appunto fino al 31 maggio 2013.


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Sessioni del Corso Professionale per Assistente di Studio Notarile

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Prossime sessioni di Corso (a numero chiuso):

BOLOGNA:  10 – 28 Giugno 2013

ROMA:  17 Giugno – 5 Luglio 2013

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PROMOZIONE Sessioni di Bologna e Roma (Giugno 2013) 

200,00 euro di sconto sulla quota di partecipazione

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MILANO:  9 – 27 Settembre 2013

FOGGIA:  30 Settembre – 18 Ottobre 2013

Approfondisci su: www.assistente-notarile.com


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Notai e risparmio immobiliare privato

 

 

Fondazione Italiana del Notariato, Abi (Associazione Bancaria Italiana) e Assoimmobiliare (Associazione dell’Industria Immobiliare) hanno presentato a Marzo 2103 a Roma – presso la sede dell’ABI – il rapporto “Risparmio immobiliare privato – Bene comune certezza”.

Lo studio – realizzato dall’International University College di Torino – costituisce una base informata per aprire una discussione volta a valorizzare il risparmio immobiliare privato nell’affrontare la presente situazione economica.

Il clima di emergenza economica rischia, infatti, di renderci inconsapevoli del vero stato del nostro patrimonio “comune”, ossia dell’aggregato fra ricchezza pubblica e ricchezza privata in Italia.

In Italia il patrimonio immobiliare privato è eccezionalmente consistente. Esso eccede i sei trilioni di euro: una cifra che se raffrontata con il debito pubblico (1,9 trilioni circa), non può che mostrare come il risparmio immobiliare privato, insieme al sistema pubblico che lo gestisce, vadano riconosciuti e tutelati come un vero “bene comune nazionale”, assai mal distribuito, ma essenziale per la nostra solidità sovrana.

Il rischio è che l’emergenza, la fretta e il clima culturale, portino ad escludere indebitamente gli insegnamenti della storia economica e giuridica recente che mostrano come le politiche neoliberali non di rado determinino ad arte una destrutturazione dei capisaldi della legalità. Per esempio, nell’Inghilterra Tatcheriana gli istituti di credito ricevettero in dote nel 1991, a seguito di una vibrante propaganda liberista, l’ingente mercato del trasferimento immobiliare producendo in poco tempo concentrazione, aumenti di costi per il consumatore, incertezze e frodi.

Il sistema che governa il risparmio immobiliare privato in Italia è il prodotto di una sinergia virtuosa tra agenzie pubbliche (Agenzia del Territorio, Agenzia delle Entrate, Archivi Notarili) e un numero relativamente ridotto e dunque controllabile di concessionari privati dotati di solida cultura giuridica (gli studi notarili).

I dati economici e giuridici che sono stati presentati in questo studio comparato tra il nostro sistema e quello americano vanno conosciuti e discussi pubblicamente, per evitare riforme fondate su un’ideologica “ricezione acustica” del sistema statunitense, ancor oggi egemone nell’occidente.

In questo senso, si è trattato di un importante appuntamento che si rifà al principio, troppo spesso trascurato, del “conoscere per deliberare”.

Approfondisci –> Leggi la ricerca


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CTR Lazio: Notai esenti da IRAP (sentenza n. 238/01/13)

IRAP. Professionisti esenti

La CTR Lazio annulla la cartella IRAP per il geometra

Per alcune figure professionali, tra cui avvocati, geometri e notai, l’IRAP è sempre da escludere, in quanto non è ipotizzabile l’esistenza di un’organizzazione di beni che possa funzionare separatamente e indipendentemente dall’intervento del professionista.

La sentenza. Sono queste, in estrema sintesi, le conclusioni cui giunge la Commissione Tributaria Regionale del Lazio nella sentenza n. 238/01/13, pubblicata lo scorso 22 aprile.

La cartella. I giudici tributari della capitale hanno annullato la cartella di pagamento ai fini IRAP notificata a un geometra, il quale ha subito impugnato l’atto, ritenendo di non essere soggetto al tributo, secondo i dettami della Corte Costituzionale.

Autonoma organizzazione assente. Il ricorso del contribuente, già accolto in primo grado, è stato ritenuto fondato anche dalla CTR di Roma, che non ha rilevato costi per beni ammortizzabili o per l’acquisizione di servizi di terzi che potevano far pensare a un’organizzazione imprenditoriale, presupposto indefettibile ai fini impositivi.

La Consulta. Riferendosi al concetto di autonoma organizzazione, la nota sentenza n. 156/2001 della Corte Costituzionale ha sostenuto che l’esercizio delle professioni cosiddette protette, cioè quelle per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione all’ordine professionale, non integra mai il presupposto per l’applicazione dell’IRAP. Infatti nell’esercizio delle professioni intellettuali, caratterizzate come sono dal requisito dell’intuitu personae, è del tutto assente l’organizzazione intesa come complesso di beni strumentali funzionalmente collegati tra loro al fine dell’esercizio dell’impresa, tanto da assumere le caratteristiche di un quid pluris rispetto all’attività di lavoro personale dello stesso imprenditore.

Il principio. Ebbene, richiamando l’insegnamento della Consulta, la CTR giunge alla conclusione che nell’esercizio delle professioni intellettuali è, in via di principio, assolutamente non configurabile l’esistenza di un’organizzazione di beni che possa funzionare separatamente e indipendentemente dall’intervento del professionista, dovendo essere prevalente la sua personale attività professionale rispetto all’eventuale utilizzazione di qualsivoglia organizzazione di beni strumentali che non potrà mai essere sostitutiva dell’attività medesima.

Avvocati & Co. Per esempio, attività professionali come quella del geometra, dell’ingegnere, dell’avvocato, del notaio e dell’agente di commercio non possono svolgersi – afferma il Collegio capitolino – in assenza di organizzazione e, per quanto essa possa essere minima, “la sua presenza nell’esercizio dell’attività sarà sempre e comunque indispensabile e, all’opposto, per quanto ampia e sofisticata sia la predetta organizzazione, sarà sempre e comunque necessario far riferimento alla presenza personale del professionista abilitato perché l’attività di questi possa effettivamente svolgersi. Né risulta meritevole di condivisione che possa considerarsi soggetta a IRAP l’attività professionale quando, in ragione della sua particolare specificità e complessità non può in alcun modo prescindere, neppure astrattamente, da una seppur minima forma di autonoma organizzazione, la quale appunto fornisce elemento fondamentale per differenziare tale attività di lavoro da quella svolta in maniera dipendente”.

Conclusioni. La decisione sul contendere si basa sull’applicazione di alcune sentenze della Corte Costituzionale, tra cui la n. 156/2001, che pur confermando la legittimità dell’IRAP, hanno ritenuto la non applicabilità del tributo in mancanza di elementi configuranti una organizzazione imprenditoriale a carico del contribuente.

Il nocciolo del ragionamento seguito dai giudici tributari di via Labicana è che la prestazione al cliente in questi casi non può prescindere dall’intervento personale del professionista e di conseguenza l’organizzazione non può definirsi «autonoma», non essendo in grado di funzionare da sola e in assenza del titolare.

La Commissione tributaria regionale ritiene che lo svolgimento di alcune professioni intellettuali non possa prescindere dall’intervento del titolare quanto ad organizzazione dell’attività in favore della clientela.

Il requisito richiesto ai soggetti passivi per l’imposta in questione non riguarda l’organizzazione utilizzata e coordinata dal professionista per rendere più agevole lo svolgimento del proprio lavoro, ma l’esistenza di un’organizzazione autonoma rispetto al lavoro del titolare, «capace di spersonalizzare l’attività svolta e di fornire, come struttura a se stante, la prestazione».

Quindi commentando la decisione de qua possiamo dedurne che ogni volta che lo studio professionale riesce a funzionare senza la presenza del professionista di riferimento l’imposta sia dovuta mentre se l’assenza del titolare di studio può pregiudicare l’attività professionale l’IRAP non andrebbe corrisposta al fisco, rimanendo in secondo piano la presenza di collaboratori, dipendenti e mezzi tecnici nello studio.

Se il requisito “autonomia” va interpretato come capacità dell’organizzazione di erogare un servizio indipendentemente dall’intervento del titolare per le categorie professionali definite “protette”ex artt. 33 Cost. e 2229 del codice civile, l’obbligatorietà dell’iscrizione in appositi albi o elenchi per l’esercizio della professione non potrà concretizzarsi tale requisito, quindi l’IRAP non sarà applicabile.

Ad ogni modo va ribadito in subiecta materia in continua evoluzione giurisprudenziale che … una rondine non fa primavera… per cui prima di sbilanciarsi e dare pareri aprioristici sulla questione assoggettamento al versamento IRAP e rimborsi IRAP va esaminata in concreto, cioè per tabulas, la situazione del singolo professionista contribuente senza tralasciare l’organizzazione effettivamente esistente nel periodo d’imposta interessato.

E’ molto probabile che l’Ufficio tributario non rimarrà inerte di fronte a questa “posizione” e c’è da attendersi il ricorso alla Suprema Corte per “neutralizzare” un pericoloso precedente.


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Antiriciclaggio: i “paletti” fissati da un recente Studio del Notariato

antiriciclaggio

Reati fiscali e normativa antiriciclaggio: i confini dell’obbligo di segnalazione a carico dei notai

di Roberto Cordeiro Guerra 

Sommario: 1. Premessa: l’obiettivo del presente studio; 2. La nozione di riciclaggio nella legge 231/2007; 3. Il riciclaggio di proventi provenienti da reati tributari; 4. Il problema della provenienza del profitto da reati tributari; 5. Le diverse tipologie di reati tributari: un breve quadro riassuntivo; 6. Due prime limitazioni all’obbligo di segnalazione: la verifica in ordine alla sussistenza del reato tributario in ragione del campo di applicazione della normativa sui reati tributari e delle soglie di rilevanza penale; 7. Una terza macro-limitazione: l’integrazione del reato tributario quale presupposto della successiva attività di riciclaggio; 8. Il diverso caso di atti finalizzati a impiegare e/o riciclare il profitto di reati tributari in precedenza commessi; 9. L’elusione fiscale: un rapido cenno all’evoluzione normativa e giurisprudenziale in ambito tributario e penale; 10. Elusione ed obbligo di segnalazione antiriciclaggio; 11. Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte: cenni sulla possibile rilevanza ai fini della disciplina antiriciclaggio.

 

Approfondisci –> Studio n. 261-2013/B

Leggi l’Abstract

a cura di Maria Concetta Cignarella

Lo studio prende le mosse dall’osservare che negli ultimi due anni il numero delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ha subito un notevole aumento.

Attesi, in quest’ottica, il peculiare ruolo ed impegno del notaio nello svolgimento della propria funzione di pubblico ufficiale, nello studio si evidenzia l’opportunità di delineare i confini dell’obbligo si segnalazione, con particolare riferimento ad operazioni di riciclaggio connesse ad attività criminose di natura fiscale, allo scopo di evitare che possano effettuarsi segnalazioni anche laddove non ne ricorrano i presupposti.

A tal fine, si esamina la normativa di riferimento, ponendo in luce che la definizione di “riciclaggio” di cui al D.lgs. n. 231/2007 non coincide del tutto con la fattispecie criminosa di cui agli artt. 648bis e 648ter del Codice penale, in quanto, in primo luogo, la segnalazione ai fini della applicazione della normativa antiriciclaggio ha come presupposto la provenienza da attività criminosa in genere, mentre il codice penale richiede la tassativa provenienza da delitto non colposo; in secondo luogo, mentre la formula “fuori dai casi di concorso nel reato”, contenuta nell’art. 648 c.p., rende penalmente irrilevante il cd. autoriciclaggio, considerato quale post factum non punibile, ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. n. 231/2007, l’attività di occultamento posta in essere dal medesimo autore del reato presupposto integra a pieno titolo, in assenza di analoga clausola di esclusione, il riciclaggio.

Passando al tema dei reati tributari, posto che, ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. n. 231/2007, l’obbligo di segnalazione sussiste qualora i soggetti sappiano, sospettino od abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, nello studio si afferma che il “sospetto”, per assumere rilevanza ai fini della normativa antiriciclaggio, non deve essere riferito esclusivamente al “reato tributario”, ma altresì al “riciclaggio” di beni provenienti da quella particolare specie di attività criminosa rappresentata dalla violazione di obblighi fiscali penalmente sanzionati.

Occorre, pertanto, che, quantomeno, siano in corso o siano state tentate operazioni di riciclaggio, risultando essenziale l’essere a conoscenza di un’attività criminosa dalla quale i beni provengano o, almeno, il sospettare che gli stessi provengano da un’attività criminosa.

Nello studio si indaga quindi la possibilità che nell’ambito delle attività criminose dalle quali un bene proviene vengano inclusi i reati tributari e si dà atto dei dubbi che, al riguardo, sono stati espressi da una parte della dottrina, secondo cui non è configurabile la possibilità che un bene, di regola una somma di denaro, possa provenire da un’attività di evasione fiscale, dal momento che quest’ultima di per sé non genera proventi, limitandosi a determinare un risparmio fiscale su una ricchezza.

Così ragionando, una rilevante fetta dei delitti tributari sarebbero esclusi dall’area di quelli suscettibili di costituire presupposto del riciclaggio, in quanto, appunto, non in grado di provocare un effettivo incremento del patrimonio.

Ciononostante, si rileva che il trend normativo internazionale, incluse recenti raccomandazioni del GAFI, è orientato a considerare generalmente i reati fiscali come possibile presupposto del riciclaggio; ne deriva che il “quantum” prodotto dal reato, in questo caso, va identificato, non nell’imponibile sottratto a tassazione, ma nell’imposta evasa, che rappresenterebbe il vero “profitto del reato”.

Nello studio si procede con una sintesi riepilogativa delle diverse tipologie dei reati tributari e si chiarisce, quindi, che il reato fiscale, quale presupposto di condotte volte al riciclaggio, non è di per sé sufficiente a far insorgere l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta.

Una prima “macrolimitazione” deriva infatti direttamente dalla normativa fiscale, secondo cui sono penalmente punibili solo le violazioni concernenti l’IVA e le imposte sui redditi, restando escluse le violazioni in materia di IRAP e di imposte indirette.

Ne consegue che, laddove la violazione concerna detti ultimi tributi, la condotta non può essere mai qualificata come attività criminosa e, pertanto, non potrà parlarsi – specularmente di riciclaggio. Una seconda “macrolimitazione” deriva invece dal meccanismo applicativo dei reati fiscali, il cui sistema punitivo si fonda – per determinate tipologie di reati sul superamento di limiti quantitativi di evasione.

Al riguardo, nello studio, si rammenta che proprio con riguardo alla recente modifica delle soglie di rilevanza penale, l’Unità di informazione finanziaria (UIF), istituita presso la Banca d’Italia, ha opportunamente evidenziato che l’ampliamento della sfera di intervento penale accresce le condotte penalmente rilevanti presupposto del riciclaggio e, conseguentemente, aumenta il numero delle operazioni suscettibili di essere segnalate come sospette.

Nello studio, si evidenzia infine una terza “macrolimitazione” legata all’individuazione del momento di commissione del reato tributario e, quindi, della integrazione dello stesso, quale momento a partire dal quale può concepirsi un attività di riciclaggio dei relativi proventi; in proposito, si ricorda che i reati di infedele dichiarazione, omessa dichiarazione e frode fiscale si perfezionano con la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nello studio, si esamina altresì l’ipotesi in cui non si sia ancora verificato né il reato presupposto né la conseguente attività di riciclaggio e si chiarisce che, in simili casi, un obbligo di segnalazione potrà configurarsi solo eccezionalmente, in presenza di inequivocabili indizi in ordine all’integrazione prima del reato tributario e poi dell’attività di riciclaggio.

Per quanto riguarda il caso in cui esistono elementi per sospettare che già in precedenza siano stati commessi uno o più reati fiscali e che, attraverso l’acquisto di un determinato bene effettuato con il profitto di tali reati tributari, si intenda riciclare le somme frutto dei reati fiscali medesimi, nello studio si illustra che in tale ipotesi l’aspetto problematico non attiene tanto ai confini giuridici dell’obbligo di segnalazione, quanto, piuttosto, alla valutazione degli elementi a disposizione del notaio per configurare come sospetta l’operazione e si sottolinea che tale valutazione deve avvenire sulla base di tutti (e soli) quei documenti che il notaio è tenuto a domandare per il corretto svolgimento delle proprie funzioni, senza dunque che possa configurarsi a suo carico un obbligo di penetranti indagini tese ad escludere l’esistenza di pregressi reati fiscali.

Conclusivamente, nello studio si esaminano i confini dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta nelle ipotesi di elusione fiscale e, prendendo le mosse da una ricostruzione dell’evoluzione dell’istituto in ambito tributario e penale, si descrive come non ogni forma di elusione assurge a reato e che certamente rimangono fuori dal perimetro della rilevanza penale le condotte elusive diverse da quelle relative ad imposte sui redditi e da quelle che, pur attinenti alle imposte sui redditi, non comportano il superamento delle soglie di imposta ed imponibile previste dalla legge.

Identificati i contorni delle fattispecie elusive penalmente rilevanti, si conclude affermando che, ad ogni modo, non è agevole configurare la violazione del dovere di segnalazione da parte del notaio in relazione ad una fattispecie così articolata e dai contorni così fortemente discrezionali.

Si svolgono in ultimo considerazioni circa la possibile rilevanza ai fini della disciplina antiriciclaggio del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

In proposito, partendo dal presupposto che il “sospetto” non deve e non può essere riferito esclusivamente al “reato tributario” ma altresì al “riciclaggio” di beni provenienti dalla violazione di obblighi fiscali penalmente sanzionati, si conclude che unicamente nell’ipotesi particolare in cui esistano precisi elementi per ritenere che i beni ceduti tramite gli atti fraudolenti o simulati costituiscono il profitto di precedenti reati fiscali ‐ ad esempio perché acquistati con ricchezza sottratta al prelievo ‐potrebbe configurarsi un’attività di riciclaggio ed un conseguente obbligo di segnalazione.

 


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“Rumors” ed Aggiornamento Concorsi Notarili

A)  Nel concorso notarile a 200 posti di notaio (Bando D.D.G. 27 dicembre 2010 pubblicato nella G.U. n. 3 dell’ 11 gennaio 2011 – 4a serie speciale), le cui prove scritte si sono svolte nei giorni 15, 16 e 17 febbraio 2012, in Roma presso l’Ergife Palace Hotel, sono stati resi noti i risultati degli scritti e 186 partecipanti sono stati ammessi a sostenere gli orali.

Consulta l’elenco dei 186 ammessi agli orali

B)  Nel concorso notarile a 150 posti di notaio (Bando D.D.G. 27 dicembre 2011 pubblicato nella G.U. n. 2 del 10 gennaio 2012 – 4a serie speciale), le cui prove scritte si sono svolte nei giorni 14, 15 e 16 novembre 2012, in Roma presso la Nuova Fiera di Roma, sono stati corretti i compiti di circa 550 candidati.

Si vocifera che i risultati degli scritti possano essere resi noti a luglio 2013 p.v.

C)  Il 22/03/2013 è stato bandito un nuovo concorso notarile a 250 posti da notaio (D.D.G. 22/03/2013)

Consulta il bando del concorso

Il diario delle prove scritte, salvo rinvii, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale del 27 settembre 2013: si vocifera che gli scritti del concorso dovrebbero svolgersi a novembre 2013.


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Maggio 2013: ultimi Studi del Notariato in materia societaria e tributaria

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Gli ultimi Studi approvati dal Consiglio Nazionale del Notariato hanno approfondito tematiche relative alle società consortili, al diritto fallimentare e tributario:

1) Società consortili: profili pratici e questioni applicative

di Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo

Sommario: 1. La sovrapposizione tra regole societarie e norme sui consorzi; 2. Trasferimento di azienda e perdita della qualità di imprenditore; 3. La sopravvenuta unipersonalità; 4. Capitale sociale e fondo consortile; 5. Il voto capitario; 6. La liquidazione della quota in caso di recesso ed esclusione.

APPROFONDISCI –> Studio n. 134-2013/I

 

2) La c.d. domanda di concordato in bianco

di Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo

Sommario: 1. Premessa; 2. Il contenuto della domanda di concordato; 3. Il verbale notarile ed il problema della pubblicità; 4. Il concordato in bianco o concordato con riserva o preconcordato o concordato senza piano; 5. Il contenuto della domanda; 6. Gli effetti della presentazione della domanda con riserva; 7. Il compimento degli atti di ordinaria e straordinari amministrazione; 8. La prededucibilità dei crediti post ricorso e gli obblighi informativi periodici; 9. Lo scioglimento dai rapporti in corso; 10. Compatibilità della domanda con riserva con l’accordo di ristrutturazione dei debiti e con il concordato con continuità aziendale; 11. L’orientamento restrittivo ed il rischio del c.d. abuso del diritto; 12. Conseguenze del mancato deposito della domanda di concordato (e della mancata integrazione).

APPROFONDISCI –> Studio n. 100-2013/I

 

3) La composizione delle crisi da sovraindebitamento alla luce delle più recenti novità normative

di Daniela Boggiali

Sommario: 1. Forme di composizione delle crisi da sovraindebitamento – 2. Il sovraindebitamento – 3. I presupposti per l’accesso alle procedure di composizione della crisi – 4. L’accordo del debitore; 4.1 Contenuto; 4.2 Procedimento di omologazione e adempimenti pubblicitari – 5. Il piano del consumatore – 6. Gli effetti della proposta di accordo del debitore o di piano del consumatore sulla sua capacità negoziale – 7. Gli effetti dell’omologazione dell’accordo del debitore e del piano del consumatore – 8. L’esecuzione dell’accordo o del piano – 9. Impugnazione e risoluzione dell’accordo – 10. La liquidazione dei beni; 10.1 Analogie con il fallimento; 10.2 Presupposti per il ricorso alla liquidazione del patrimonio; 10.3 Il patrimonio da liquidare; 10.4 La conversione in liquidazione; 10.5 L’aperura della liquidazione: pubblicità ed effetti; 10.6 Gli effetti del procedimento sul patrimonio del debitore; 10.7 Esecuzione della liquidazione; 10.8 Esdebitazione – 11. Gli organismi di
composizione della crisi; 11.1 I requisiti soggettivi; 11.2 I professionisti investiti della composizione della crisi; 11.3 Le funzioni.

APPROFONDISCI –> Studio n. 99-2013/I

 

4) Mediazione tributaria ed imposta principale “postuma”

di Adriano Pischetola

Sommario: 1. Premessa; 2. Il profilo funzionale/procedurale; 3. Il profilo soggettivo; 4. Il profilo oggettivo; 5. Ricorso alla mediazione tributaria in tema di imposta principale “postuma”; 6. Fac-simile di reclamo/mediazione riportata in allegato alla Circolare n. 9 E del 19 marzo 2012.

APPROFONDISCI –> Studio n. 72-2013/T