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Le nuove S.r.l.: recente Studio del Consiglio Nazionale del Notariato

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Studio di Impresa n. 892-2013/I

LE NUOVE S.R.L.

(Approvato dall’Area Scientifica – Studi d’Impresa il 14 novembre 2013)

(Approvato dal CNN il 12 dicembre 2013)

Sommario: 1. Cronologia degli interventi normativi; 2. Le s.r.l. con capitale inferiore a diecimila euro; 3.Aumenti e riduzioni nelle nuove s.r.l.; 4. La costituzione semplificata delle s.r.l.; 5. Questioni di diritto transitorio; 6. La trasformazione da e in nuove s.r.l.

a cura di Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo

***

1. Cronologia degli interventi normativi

L’introduzione nel nostro ordinamento di modelli di società a responsabilità limitata il cui capitale potesse esser inferiore al minimo di 10.000 euro stabilito dal n. 4) del comma 2 dell’art. 2463, c.c., è avvenuta gradualmente, con provvedimenti legislativi tutti caratterizzati dall’urgenza e, giocoforza, da notevoli problemi di coordinamento.

Ancorché tali provvedimenti si siano succeduti in un arco temporale limitato, si è creata una stratificazione di norme che, in alcuni casi, non è stata accompagnata da interventi di coordinamento delle disposizioni normative interessate dalla riforma della disciplina della costituzione e del capitale delle s.r.l. (1)

Appare, pertanto, utile ripercorrere le tappe degli interventi del legislatore in ordine cronologico.

APPROFONDISCI –> Scarica lo Studio

 

Promozione Natale 2013 – Corsi Assistente Notarile

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Cass. n. 26777/2013: CO.RE.DI., Notai ed attività accertativa

DOSSIER SISMI: P.CHIGI, TOTALE FIDUCIA IN MAGISTRATI. EVENTUALI SOPRUSI SERVIZI NON RIENTRANO IN CORRETTA GESTIONE

Corte di cassazione – Sezioni unite civili – Sentenza 29 novembre 2013 n. 26777

L’organo disciplinare dei Notai (CO.RE.DI) non è tenuto a dare avviso al notaio dell’inizio dell’attività accertativa.

Lo hanno stabilito i giudici delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26777/2013, dichiarando inammissibile il ricorso del notaio.

La Suprema Corte precisa che: “Poiché I’art. 155 della l. n. 89 del 1913 prevede che il notaio debba essere avvisato del procedimento disciplinare una volta pervenuta alla Co. Re. Di. la richiesta di procedere e, quindi, la fattispecie dell’inizio del procedimento -agli effetti dell’avviso al notaio- è disciplinata espressamente con riferimento a detto momento, deve escludersi che sussista un onere di avviso ai sensi dell’art. 7 della I. n. 241 del 1990 e successive modifiche quanto alle fasi precedenti e segnatamente quanto alle attività accertative funzionali alla formulazione della richiesta da parte dell’organo cui è riconosciuta dall’art. 153 l’iniziativa disciplinare del, atteso che l’art. 160 della I. n. 89 1913 (come modificato) prevede l’applicabilità della I. n. 241 del 1990 soltanto per quanto non espressamente previsto dal titolo VI della I. n. 89 del 1913 e considerato che -nella specie- nell’art. 155 si rinviene un’espressa disciplina”.

Susseguentemente la Suprema Corte  afferma che “delle attività precedenti -e segnatamente dell’attività accertativa che l’organo abilitato all’iniziativa disciplinare possa avere svolto in funzione della formulazione della richiesta- non è previsto debba darsi avviso al notaio, il che implica che l’inizio del procedimento agli effetti dell’avviso si identifichi solo nella formulazione della richiesta di procedere disciplinarmente”.