Per la Cassazione il notaio è a pieno titolo un lavoratore autonomo che esercita una professione intellettuale, con tutto quel che ne deriva.
L’alta qualificazione del notaio e il suo status di pubblico ufficiale devono semmai pesare sulla qualità della prestazione, che non può scadere in alcun modo in virtù di un compenso più basso.
Via libera dunque alla concorrenza sul prezzo, che la Cassazione definisce “uno degli elementi più qualificanti dell’attività economica del professionista”.
Quello che però il notaio non può fare, e sul punto la ricorrente merita la sanzione, è svolgere gran parte del suo lavoro fuori dallo studio.
Nel caso specifico il 71% degli atti erano stati stipulati all’esterno, mentre la sede notarile deve rimanere “il perno intorno a cui deve ruotare e su cui va commisurato deontologicamente l’operato del professionista”.
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