Notaio BLOG

Il Blog del Portale Notarile Notaio.org


Lascia un commento

Si è svolta il 28 marzo u.s. a Napoli l’Agorà del Notariato – #ddlconcorrenza #rottamalatutela

rottamalatutelaSi è svolta a Napoli il 28 marzo u.s., presso la Basilica di San Giovanni Maggiore a Pignatelli, l’Agorà del Notariato – confronto aperto tra Notai, per discutere di tutto ciò che riguarda il Notariato oggi.

Settecento notai provenienti da tutta Italia si sono confrontati in una “Agorà del notariato” organizzata dai cinque Consigli notarili della Campania, sul ruolo e sul futuro della professione, alla luce soprattutto di quanto disposto dal disegno di legge sulla concorrenza, approvato nello scorso mese di febbraio dal consiglio dei Ministri e che dovrà essere convertito in legge dal Parlamento, contenente norme avranno certamente un impatto negativo e riduttivo sulla professione.

Nella Basilica di San Giovanni Maggiore Pignatelli era presente tutto lo stato maggiore del notai italiani: dal presidente del Consiglio nazionale del notariato, Maurizio D’Errico, al presidente del consiglio di Napoli, Antonio Areniello, ai rappresentati di tutti gli organi rappresentativi della professione.

Delegazioni provenienti da tutti i Distretti notarili del Pese hanno raggiunto Napoli per discutere delle iniziative da prendere in un momento così delicato.

Il Ddl sulla concorrenza prevede, fra l’altro, l’eliminazione del controllo preventivo di legalità del notaio per le transazioni relative a beni immobili ad uso non abitativo fino a 100mila euro di valore catastale e per la costituzione di alcune tipologie di società (srl semplificata e società semplici).

Questa riforma, a giudizio del notariato,  provocherà un danno per i cittadini che non avranno più certezza dei loro acquisti e  determinerà una netta distinzione tra coloro i quali potranno comunque affidarsi ai notai, godendo delle garanzie che ciò comporta, e chi ricorrerà alla stipula dei contratti senza la necessaria sicurezza data dai controlli istituzionalmente svolti dal notaio (ipoteche, pignoramenti, vincoli, ecc.).

Ciò è peraltro in contrasto con quanto viene indicato da organizzazioni internazionali, quali OCSE e Banca Mondiale, che proprio per una maggiore tutela dell’utenza richiedono più verifiche in quei Paesi in cui ad oggi, senza controllo notarile, i danni e gli abusi sono in forte aumento.

La necessità di tutelare gli interessi dei cittadini si realizza soltanto se si mantengono inalterate le funzioni di garanzia che la legge affida oggi ai notai e che la riforma intende cancellare o quanto meno attenuare in maniera consistente.

L’ Agorà è servita non soltanto per discutere dei problemi legati all’eventuale approvazione del disegno di legge sulla concorrenza, ma è diventata anche un momento di riflessione e di autocritica rispetto ad una chiusura eccessiva e ad una scarsa capacità di confrontarsi con l’opinione pubblica e con il cittadino-utente, temi sui quali oggi i notai si rendono conto di essere rimasti troppo indietro e di non aver fatto progressi.

Punto centrale dell’incontro, proprio per questo, è stato il tema della comunicazione.

La comunicazione – ha detto Fulvia Mustilli, del consiglio notarile di Napoli –  è stato un argomento per lungo tempo tenuto fuori dalle politiche del notariato, probabilmente nella presunzione che l’elevata qualità della prestazione notarile fosse di per sé sola sufficiente a costruire un’immagine positiva del notaio, senza che fosse avvertita l’esigenza di ricorrere ad un veicolo mediatico che facesse percepire all’esterno la vera essenza del notariato. I fatti hanno dimostrato che questa politica non è stata vincente. Il nostro silenzio, infatti, è stato interpretato come superbia, il presidio della legalità, da sempre baluardo del notariato, è stato interpretato come ottuso freno all’economia, l’incasso delle imposte è stato percepito come elevato costo della prestazione notarile; il coacervo di tutte queste false percezioni ha radicato nell’immaginario collettivo la convinzione che il notariato sia una casta, una potente lobby che sopravvive solo grazie alla sua forza“.

Molti – ha aggiunto il notaio Mustilli – sono ancora convinti che il notaio prenda un sacco di soldi solo per mettere una firma. E’ questa convinzione che noi dobbiamo sradicare e lo possiamo fare solo attraverso la comunicazione che va fatta su due direttrici, verso la politica e verso i cittadini. A questi ultimi bisogna far comprendere che il notaio tutela i loro interessi, garantisce la sicurezza dei loro acquisti immobiliari, previene l’insorgenza di liti e alla fine costa anche meno di una polizza assicurativa”. “Nei confronti della politica, invece, bisogna usare – ha concluso la Mustilli – altre argomentazioni. Bisogna sottolineare che il notaio riscuote imposte per lo Stato, senza percepire alcun agio, garantisce l’affidabilità dei pubblici registri, rappresenta una barriera contro l’illegalità, contro il pericolo di truffe e di riciclaggio del denaro“.

La nostra categoria – ha osservato Maurizio D’Errico, presidente del consiglio nazionale del notariato – è sotto assedio per diverse motivazioni. Siamo di fronte ad una evoluzione dei tempi e dobbiamo mettere da parte l’idea di poterci considerare intoccabili. La crisi economica è enorme e non poteva risparmiare il notariato. Il notariato, però, da garanzie di terzietà e certezze super partes. Questa battaglia si vince se noi difenderemo il sistema del notariato, l’ordinamento del notariato, non il notaio. Il contenuto del disegno di legge è cangiante, continuamente in evoluzione e potrebbero essere state apportate o poter venire apportate nel prossimo futuro altre modifiche relativamente all’attribuzione agli avvocati di questo mandato che oggi è ancora di competenza notarile. Il nostro antagonista non è la classe forense ma i poteri forti che riducono in schiavitù le professioni. Noi dobbiamo stare assieme ad avvocati e commercialisti. In futuro faremo anche proteste, se serve, ma questo è il momento della riflessione politica. Se dovessimo fallire, allora porremo in essere azioni concrete. Noi vogliamo vincere questa battaglia anche per il futuro, per i giovani i quali non sanno se nel prosieguo della loro professione avranno le stesse competenze di oggi. Sono molto fiducioso che in commissione giustizia della Camera emergeranno i limiti di questa manovra. Noi dobbiamo essere coesi e lavorare sull’opinione pubblica attraverso una fase di comunicazione nuova. Sono sereno, ci sono i margini per poter uscire bene da questa vicenda“.

Oggi – ha detto Antonio Areniello, presidente del consiglio notarile di Napoli – c’è stato un confronto in cui sono state esaminate ipotesi di mobilitazione del notariato che non sempre ha rappresentato una categoria dinamica. Forse il fatto di svolgere una pubblica funzione ci ha impedito di dimostrarci vicini alla gente. Con il disegno di legge viene messo in discussione il ruolo di terzietà, di imparzialità e di garanzia per il cittadino che ci viene attribuito dallo Stato“. “Ci siamo voluti confrontare – ha concluso Areniello – anche per affermare la valenza sociale del notariato aldilà degli aspetti tecnici che dimostrano una vicinanza alle esigenze dei cittadini. Il mondo che evolve in maniera così veloce impone un cambiamento, ma è anche importante mantenere il controllo da parte di un soggetto terzo. Il mondo del notariato deve inevitabilmente aprirsi. Ci sono aspetti che abbiamo dato per troppo tempo per scontati. Ma oggi non c’è più nulla di scontato, neanche nelle professioni“.

All’ Agorà dei notai è intervenuto anche l’avvocato Maurizio De Tilla, presidente del Cup (Comitato unitario delle professioni) di Napoli. “Il disegno di legge sulla concorrenza – ha detto – rappresenta l’ennesimo attacco al notariato ma anche all’avvocatura. Questa iniziativa è finalizzata all’annientamento di queste professioni che si vogliono ridurre ad un ruolo di gregario. Notai e avvocati finiranno per diventare dipendenti di poteri economici forti. Dobbiamo incrociare le braccia assieme per rispondere a questo attacco“. Ciò che nel corso dei lavori è stato sottolineato con forza è l’aspetto che riguarda la tutela dei diritti dei cittadini che, a giudizio dei notai italiani, saranno lesi se il disegno di legge verrà approvato nella formulazione già passata in consiglio dei Ministri.

Il disegno di legge sulla concorrenza – ha spiegato Paolo Aponte, del consiglio notarile di Napoli – produce un danno al consumatore. Esistono infatti per il consumatore maggiori rischi, aumentano i costi e non c’è nessun vantaggio economico reale. Il disegno di legge, inoltre, determinerà inevitabilmente anche un impatto sui livelli occupazionali degli studi notarili. Il notaio infatti sarà costretto a ridurre costi e dunque a licenziare il personale dello studio. Questa non è una guerra tra le professioni, ma un regalo ai poteri forti. La stessa avvocatura ben comprende che l’autentica verrà fatta da risorse interne agli uffici legali delle banche. Il mercato dell’autentica fa gola a banche ed assicurazioni e questo si tradurrà in un danno per il consumatore“.


1 Commento

Brevi note sulle recenti modifiche alla legge notarile (DDL concorrenza)

#rottamalatutelaa cura di Valentina Alioto (notaio in attesa di nomina)

Il 20 febbraio 2015 il Consiglio dei Ministri si è riunito a Palazzo Chigi per l’approvazione del provvedimento annuale sulla concorrenza, che, tra le varie proposte volte ad incrementare la crescita economica del nostro Paese, contiene numerose disposizioni che attengono all’esercizio della professione notarile.

In particolare il disegno di legge, modificando alcune norme della legge 16 febbraio 1913 n. 89 (legge notarile), estende il bacino di competenza territoriale dei notai a tutto il territorio della regione in cui si trova la sede a ciascuno assegnata, elimina il riferimento al reddito annuo di 50.000,00 euro di onorari professionali repertoriali quale criterio per la determinazione del numero dei posti di notaio e attenua il divieto di pubblicità attualmente vigente.

Il provvedimento in parola, inoltre, consente la costituzione di società a responsabilità limitata semplificate mediante scrittura privata e conferisce anche agli avvocati il potere di autenticare le sottoscrizioni in calce alle scritture private con le quali si trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, beni immobili adibiti ad uso non abitativo, di valore catastatale non superiore a 100.000,00 euro, nonché quelle aventi ad oggetto la costituzione o la modifica di diritti sui beni medesimi.

Tale ultima proposta, se da un lato suscita la particolare attenzione dell’ opinione pubblica, interessata al risparmio di spesa che essa si propone di offrire ai cittadini, dall’altra incontra la ferma opposizione di molti giuristi, notai e non, preoccupati che attraverso questa possibilità si possano sottrarre importanti vicende traslative al controllo di legalità compiuto dai notai.

Per comprendere la reale portata della norma e le conseguenze che la sua approvazione produrrebbe nel nostro sistema immobiliare occorre, anzi tutto, rilevaare che essa riguarda tutti i trasferimenti di unità immobiliari non abitative di valore catastale non superiore a 100.000,00 euro.

Il valore catastale di un bene è ottenuto moltiplicando la sua rendita catastale per un coefficiente prestabilito, variabile a seconda della destinazione dell’immobile, ed il suo importo è di gran lunga inferiore rispetto al valore commerciale.

Chiarito il concetto di valore catastale, emerge in tutta ampiezza l’ambito applicativo della proposta: rendere facoltativo il ricorso al notaio, non solo per il trasferimento della cantina o del box auto, ma anche per i trasferimenti immobiliari di rilevante entità, aventi ad oggetto beni il cui valore commerciale superi 300.000,00 euro, quali capannoni industriali, immobili adibiti ad attività commerciale o estesi lotti di terreno edificabile, la cui cessione può essere realizzata attraverso una scrittura privata interamente formata dalle parti coinvolte nella vicenda traslativa ed autenticata dall’avvocato.

La norma, peraltro, non impone all’avvocato, in sede di autentica delle firme, alcun obbligo di controllo sul contenuto del documento a lui esibito.

Grava, quindi, sul cedente e sul cessionario il compito di accertare la legittimazione del primo a disporre del bene – ovvero quello di accertare che il disponente sia il reale proprietario dell’immobile oggetto di trasferimento, e che lo fosse anche colui dal quale ha acquistato il suo diritto e così via sino ad accertare la legittimazione di colui che ha acquistato il bene almeno venti anni prima -; alle parti spetta, altresì, di appurare che il cedente abbia la capacità di disporre del bene – cioè, ad esempio, che non sia un soggetto fallito – nonché di verificare la libertà dello stesso da pesi e vincoli di qualunque tipo – ipoteche, pignoramenti, diritti di terzi in genere -.

Sulle parti coinvolte grava, inoltre, l’onere di accertare la regolarità urbanistica dell’immobile (essendo affetto da nullità l’atto traslativo di un fabbricato anche solo in parte abusivo o di un terreno non dotato del certificato di destinazione urbanistica) e che lo stesso non ricada in una zona sottoposta a vincoli di intrasferibilità.

Infine, i contraenti dovranno dotarsi della planimetria catastale del fabbricato – accertandone la conformità ai dati riportati in catasto – nonché dell’attestato di prestazione energetica. Eseguiti tutti gli adempimenti preliminari alla stesura dell’atto traslativo – di cui quelli sopra citati costituiscono un’elencazione semplificativa e non esaustiva – i contraenti potranno provvedere alla redazione della scrittura privata traslativa e rivolgersi ad un avvocato per l’autentica della sottoscrizione apposta in calce al documento.

La norma in esame, con un’espressione semplicistica quanto impropria, pone, poi, in capo al cessionario l’onere di effettuare “le comunicazioni dell’avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti”.

Il riferimento è agli adempimenti successivi alla stipula dell’atto traslativo quali la trascrizione dell’atto nei registri immobiliari e la voltura dello stesso in catasto.

Potrebbero esser sufficienti queste brevi considerazioni per comprendere la preoccupazione che dal 22 febbraio disturba il sonno dei notai, degli avvocati, e di coloro che comprendono gli ingranaggi nascosti dietro un rogito notarile.

La prima questione che si pone è determinare a quale soggetto sarà affidato il controllo di legalità sull’atto interamente formato dalle parti contraenti, posto che risulta davvero inimmaginabile che si voglia, e si possa, prescindere da esso.

Nel nostro ordinamento la competenza ad esercitare il controllo di legalità su ogni fattispecie negoziale è riservata, da sempre, esclusivamente al notaio, professionista super partes, dotato delle competenze giuridiche necessarie per tradurre la volontà manifestatagli dalle parti in una fattispecie giuridica rispettosa delle norme civilistiche, urbanistiche e fiscali.

Anche in sede di autentica di una scrittura privata interamente redatta dalle parti il notaio mantiene il suo ruolo di garante della legalità posto che l’art. 28, legge n. 89/1913, vieta al notaio, non solo ricevere, ma anche autenticare atti espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari all’ordine pubblico o al buon costume.

Parallelamente, l’art. 42 dei Principi di deontologia professionale dei notai, adottati dal Consiglio nazionale del Notariato il 5 aprile 2008, sancisce l’obbligo in capo al notaio di svolgere, anche in occasione dell’ autenticazione delle firme apposte in calce alle scritture private, l’attività di accertamento della legalità del negozio.

Nessuna differenza sussiste, quindi, tra atto pubblico ricevuto dal notaio e scrittura privata da lui autenticata: entrambi sono soggetti al controllo notarile di legalità che, nel primo caso si svolge ex ante, e si atteggia come un giudizio di fattibilità giuridica, mentre nel secondo si svolge ex post e si atteggia come giudizio di compatibilità giuridica.

La proposta di legge in parola – non imponendo agli avvocati i pregnanti obblighi cui sono soggetti i notai – produce l’effetto di sdoganare i trasferimenti immobiliari aventi ad oggetto unità non abitative, sorvolando sulla ovvia incompetenza delle parti contrattuali.

È improbabile, infatti, che un insegnante, un imprenditore, un pensionato, un medico, siano dotati delle competenze, dell’esperienza, della professionalità e degli supporti tecnici per svolgere il giudizio di fattibilità giuridica sino ad oggi compiute dal notaio.

Per ovviare alle difficoltà che l’integrale redazione della fattispecie traslativa presenta, i contraenti potrebbero affidare all’avvocato l’incarico di provvedere, oltre all’autenticazione delle sottoscrizioni in calce alla scrittura privata, anche alla integrale redazione della stessa e all’esecuzione degli adempimenti preliminari e successivi al trasferimento.

Anche tale possibilità – certamente auspicabile stante quanto su detto – non potrebbe, tuttavia, considerarsi ottimale.

L’avvocato è, infatti, un giurista dotato di una formazione giuridica profondamente diversa rispetto a quella del notaio.

Si tratta di due professioni distinte, aventi in comune solo il fatto di essere accessibili entrambe a coloro che hanno conseguito una laurea in giurisprudenza.

Ma anche il magistrato, il prefetto, il commissario di polizia, il funzionario dell’agenzia delle entrate, hanno conseguito una laurea in giurisprudenza, non per questo può dirsi che siano dotati della stessa formazione giuridica.

Non si tratta di professioni intercambiabili.

L’errore di ritenere equivalente affidare una transazione immobiliare ad un notaio piuttosto che ad un avvocato si manifesta in tutta la sua evidenza ricordando che l’essenza di queste due professioni è diversa, anzi, opposta.

Il notaio è una figura sui generis nel panorama delle professioni, in quanto nel suo ruolo vengono a coesistere due aspetti astrattamente distinti: la libera professione e la pubblica funzione.

È libero professionista poiché esercita, con i propri mezzi e con una propria organizzazione, la sua professione, senza vincoli di dipendenza.

È, al tempo stesso, un pubblico ufficiale, selezionato mediante un concorso pubblico volto a reclutare, tra migliaia di partecipanti, coloro che dimostrano la più elevata preparazione giuridica e una condotta, sotto ogni profilo, incensurabile.

È un’autorità imparziale, a cui le parti affidano la composizione dei loro contrapposti interessi a cui il notaio provvede tenendo conto, nel contempo, dell’interesse della collettività.

In quanto pubblico ufficiale il notaio è soggetto all’ osservanza di obblighi severi – l’obbligo di prestare il suo ministero ogni volta che ne sia richiesto, di presiedere la sede assegnata almeno tre giorni a settimana, di provvedere alla registrazione degli atti ricevuti e delle scritture private autenticate entro ristretti limiti temporali, il dovere di conservazione degli originali e di sottoposizione degli stessi alla ispezione periodica compiuta dall’archivio notarile – la cui violazione lo espone ad un severo regime di responsabilità. In particolare, il notaio è soggetto a quattro forme di responsabilità.

Quella civile è posta a presidio dell’interesse dei singoli e scaturisce da comportamenti antigiuridici che determinino un pregiudizio all’interesse delle parti contrattuali o dei terzi estranei.

La responsabilità penale è posta a tutela dell’interesse della collettività statuale e discende da fatti che integrino una fattispecie di reato.

La responsabilità fiscale trae origine dalla circostanza che costui riscuote, per conto dello stato, l’imposta dovuta all’erario per il negozio stipulato.

In particolare spetta al notaio determinare, per ogni fattispecie negoziale da lui ricevuta, l’importo delle tasse che dovranno essere corrisposte allo Stato ed è responsabile in solido con le parti del relativo pagamento.

La responsabilità disciplinare è, invece, originata da qualunque fatto che violi l’interesse collettivo all’ordinato svolgimento della pubblica funzione svolta dai notari.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto è rilevante evidenziare che il notaio, a differenza degli altri professionisti, è sottoposto ad un severo procedimento disciplinare – eseguito, in primo grado, da un organismo autonomo composto da notai e magistrati – che può concludersi con la irrogazione di sanzioni molto gravi quali la sospensione dall’esercizio della professione o la destituzione.

Il notaio costituisce, inoltre, un importante strumento antiprocessuale; la sua posizione può essere equiparata a quella del giudice con una sola importante differenza “il giudice giudica in presenza di un inconveniente che si è già verificato, mentre il notaio giudica affinché l’inconveniente non si verifichi” i .

L’avvocato, invece, è soggetto ad obblighi e forme di responsabilità meno pregnanti ed è un difensore, un professionista di parte, chiamato a tutelare gli interessi di colui che gli ha conferito l’incarico e di sostenere, tra le varie possibili interpretazioni cui è suscettibile la legge, quella più favorevole al proprio assistito.

Da qui due ovvie considerazioni: la proposta in esame attenua fortemente il sistema di garanzie attualmente vigente che rende il settore immobiliare italiano tra i più sicuri in Europa, inoltre essa condurrà, verosimilmente, ad un aumento di spesa per i cittadini perché, in mancanza di un’autorità imparziale, ciascun contraente vorrà essere assistito dal proprio legale e quindi dovranno essere retribuiti due professionisti, uno per parte, anziché ad uno solo, super partes.

Proprio con riferimento al risparmio di costi che il disegno di legge si propone di garantire al cittadino, occorre evidenziare un ulteriore aspetto.

Per svolgere il nuovo incarico che la proposta del governo conferisce loro, sarà indispensabile per gli avvocati sottoporsi a corsi di formazione e di aggiornamento, abbonarsi a riviste notarili e dotarsi degli strumenti tecnici utilizzati negli studi notarili.

Sarà necessario, in altre parole, dotarsi di una preparazione giuridica conformata ai nuovi incarichi ricevuti.

Inoltre, l’avvocato, ai sensi dell’art. 29, comma 1, ultima parte, del d.d.l. in esame, anche solo per autenticare la sottoscrizione in calce alla scrittura interamente formata dalle parti, dovrà dotarsi di una polizza assicurativa pari, almeno, al valore del bene dichiarato nell’atto.

Su chi possono ricadere i costi che gli avvocati dovranno sostenere per adeguarsi a questo nuovo incarico se non sugli stessi assistiti?

Occorre precisare, inoltre, che il 90% della somma che l’acquirente corrisponde al notaio in sede di stipula è costituita dalle imposte di registro, catastali e ipotecarie che vengono pagate dal cittadino allo Stato per il tramite del notaio; solo la parte residua, pari al 10%, costituisce l’onorario lordo del notaio e su questo inciderebbe l’agognato risparmio, barattato, tuttavia, con una minore tutela per il cittadino.

Da qui l’ultima considerazione.

Se la finalità del disegno di legge è aumentare la concorrenza per offrire ai cittadini un servizio equivalente ad un costo più basso sarà necessaria, in sede di discussione parlamentare, una rivisitazione profonda della riforma, prendendo in considerazione un metodo più adeguato allo scopo quale, ad esempio, l’ aumento del numero delle sedi notarili e dei posti messi a concorso proposto dal Governo Monti.


Lascia un commento

Concorso notarile: esce lunedì 6 aprile il CRUSCOTTO BIBLIOGRAFICO 2015 – puoi già acquistarlo!

dem_cruscotto_bibliografico_2015

Puoi già acquistarlo: lo riceverai via e-mail il 6 aprile!acquista-ora


Lascia un commento

Notaio.org in collaborazione con Neldiritto Editore offre CODICE SCONTO (NLD15NT) del 15%

newsletter_neldiritto_promonotaiGentile utente del Portale Notarile Notaio.org,

abbiamo il piacere di comunicarti che, grazie a un accordo di collaborazione stretto con la Casa Editrice NELDIRITTO EDITORE potrai usufruire di uno sconto del 15% riservato esclusivamente a tutti i nostri utenti, per l’acquisto online di prodotti editoriali e volumi giuridici.

Per usufruire dello sconto del 15%, ti basterà inserire questo codice nel carrello: NLD15NT

Nella Sezione Libri Neldiritto Editore del Portale Notarile Notaio.org, troverai una prima selezione di volumi dedicati al concorso ed alla professione notarile.

Certi che questa nostra iniziativa incontrerà il tuo interesse, ti auguriamo buon lavoro.

La Redazione del Portale Notarile Notaio.org

VISITA LA SEZIONE LIBRI NELDIRITTO EDITORE


Lascia un commento

Ecco perché #ddlconcorrenza #rottamalatutela dei cittadini e le Associazioni dei Consumatori insorgono

renziNotai, Avvocati e liberalizzazioni: visti dal consumatore (un esempio pratico per capire meglio)

di Gaetano Petrelli – Notaio in Verbania (VB)

A) – Mario Rossi deve comprare un piccolo fabbricato, prezzo 10.000 euro. Si rivolge per informazioni ad un notaio, e poi ad un avvocato (ipotizziamo che sia approvato il D.D.L. concorrenza che consente l’autentica anche all’avvocato). Si sente rispondere quanto segue:

IL NOTAIO E’ OBBLIGATO A QUANTO SEGUE:

1) – fare gli accertamenti ipotecari e catastali riferiti agli ultimi venti anni, per accertare che il venditore sia realmente proprietario, che i precedenti atti di acquisto siano validi, che sul terreno non gravino ipoteche, pignoramenti, sequestri, servitù ed altri eventuali pesi;
2) – verificare – tenendo conto della sua posizione di imparzialità e terzietà che la legge notarile impone – la piena legalità dell’accordo tra le parti (art. 28 legge notarile), l’identità, la capacità giuridica e di agire delle parti stesse, legittimazione e poteri di rappresentanza, curare ed approfondire problematiche come la regolarità urbanistica, la conformità catastale, la conformità degli impianti, la prestazione energetica dell’edificio, ecc.;
3) – prestare la propria piena consulenza su ogni aspetto civilistico e fiscale, informando le parti su ogni problema attuale o potenziale (ad esempio, questioni di validità del preliminare, problematiche catastali varie, prelazioni legali, possibili privilegi fiscali a danno dell’acquirente, possibili plusvalenze fiscali per il venditore, ecc.), e curando che venga la scelta la soluzione più adeguata e meno onerosa anche fiscalmente, tutelando nel contempo entrambe le parti;
4) – stipulare un atto notarile in forma pubblica (se il cliente non richiede espressamente l’autentica), che garantisce all’acquirente la massima efficacia probatoria (art. 2700 codice civile) e la personale e approfondita indagine della volontà delle parti, per verificare che siano pienamente consapevoli del contenuto dell’atto e dei suoi effetti;
5) – conservare per sempre l’originale dell’atto notarile (con possibilità di rilasciarne copie in qualsiasi momento); per questa incombenza al notaio subentrerà, dopo la sua cessazione, l’archivio notarile;
6) – dopo la stipula, eseguire tempestivamente per via telematica gli adempimenti conseguenti all’atto (registrazione, trascrizione, voltura catastale, versamento di imposte e tasse di cui è personalmente responsabile, ecc.), in modo da garantire all’acquirente ogni possibile tutela (tra l’altro, artt. 2644 e 2671 del codice civile);
7) – il Notaio è comunque obbligato, e non può rifiutarsi alla stipula dell’atto (art. 27 legge notarile);
8) – la tariffa per quanto sopra è liberamente contrattabile tra le parti.

 

L’AVVOCATO, SE DECIDE DI ACCETTARE L’INCARICO, E’ OBBLIGATO A QUANTO SEGUE:

1) accertare l’identità personale delle parti;

2) autenticare le firme del venditore e del compratore;

3) la tariffa per quanto sopra è liberamente contrattabile tra le parti.

L’Avvocato non ha alcuno degli altri obblighi imposti al Notaio come sopra chiarito (può eventualmente informare le parti del fatto che è a carico dell’acquirente lo svolgimento delle attività stesse, o può egli stesso assumerne l’incarico; in ogni caso non ha alcun obbligo di accettare l’incarico fornitogli; non può ricevere un atto pubblico, ma solo autenticare le firme delle parti).

Tralasciamo, nel confronto suesposto, la circostanza che il notaio ha superato un concorso specialistico, con una formazione specifica e finalizzata alla stipula degli atti (anche, tra l’altro, riguardante le tasse sugli affari), ha frequentato scuole specialistiche per la preparazione al concorso notarile, ed ha svolto 18 mesi di pratica in uno studio notarile, ed un successivo tirocinio, per imparare a fondo i “segreti” della professione; mentre l’avvocato ha una formazione diversa, riferita all’intero scibile giuridico, ha frequentato una scuola di specializzazione che prepara alla professione di avvocato ed ha svolto la pratica forense. Nel nostro caso di scuola, ipotizziamo pure che – nonostante tutto ciò – notaio ed avvocato, in qualche modo, abbiano la stessa preparazione giuridica ed esperienza professionale nel campo della contrattazione immobiliare.

Tralasciamo, anche, l’eventualità in cui vi siano problematiche particolari che richiedano una tutela specifica, che solo la legge notarile appresta (norme a tutela di muti, sordomuti, soggetti che parlano solo una lingua straniera, ecc.), e che non vincolano invece l’avvocato.

Ipotizziamo, anche, che l’avvocato che autentica le suddette firme lavori per la Banca che, contemporaneamente (anche mediante società del gruppo bancario) abbia intermediato la compravendita, ed abbia offerto al nostro consumatore il mutuo per l’acquisto, alcune polizze assicurative collegate al mutuo, l’apertura del conto corrente, ecc.

O ipotizziamo, in alternativa, che il venditore, la cui firma è autenticata dallo stesso avvocato, sia il fratello dell’avvocato stesso, o il suo coniuge (in questo caso il notaio non può intervenire, gli è vietato dalla sua legge professionale).

Cosa ne pensa, il nostro consumatore, delle due possibilità che il legislatore gli ha generosamente offerto?

A vantaggio di chi le ha, in realtà, generosamente offerte?

Cosa ne pensano le associazioni dei consumatori?

 

APPROFONDISCI:

– Comunicato Altroconsumo

– Comunicato Federconsumatori

Comunicato Adusbef

Comunicato Unione Consumatori


Lascia un commento

I Notai spiegano perché il #ddlconcorrenza #rottamalatutela a danno dei cittadini e dello stesso Stato

Risparmio, primo ok Senato a tetto 30% voti fondazioniIl Notariato condivide i suggerimenti dell’Ocse in materia di professioni regolamentate ma è contrario a quella parte della manovra che, peraltro non indicata dalle organizzazioni internazionali, porta con sé potenziali effetti distorsivi della concorrenza, che alterano il mercato e creano condizioni di svantaggio competitivo in danno dell’utenza. Il Ddl prevede l’eliminazione del controllo preventivo di legalità del notaio per le transazioni relative a beni immobili ad uso non abitativo fino a 100mila euro di valore catastale e la costituzione di alcune tipologie di società (srl semplificata e società semplici). «Questo Ddl – dicono i notai – consegna il mercato dei servizi professionali alle lobby delle banche e delle assicurazioni e a pagarne le conseguenze saranno i cittadini e i professionisti. L’imparzialità, la terzietà e il controllo antiriciclaggio garantiti dall’intervento notarile rischiano di essere cancellati unitamente alle altre garanzie che il sistema professionale italiano offre ai cittadini».

Con alcune le transazioni immobiliari e societarie senza controllo notarile, «il sistema-Paese e in particolare le fasce più deboli dei cittadini – sottolinea il Notariato – saranno esposti a forti rischi di criminalità, abusi e frodi con un grave danno economico e sociale. La rimozione per tali atti, infatti, del regime dei controlli di legalità affidati al notariato, porterà ad una inevitabile rarefazione delle verifiche in materia di antiriciclaggio (oggi il 91% delle segnalazioni delle professioni provengono da notai), minando l’affidabilità dei pubblici registri».

«In campo immobiliare – rileva il Notariato – basta osservare cosa è successo dove non esiste il controllo di legalità preventivo del notaio: le frodi identitarie e ipotecarie emerse negli Stati Uniti con la crisi dei mutui subprime hanno provocato multe per oltre 100 miliardi di dollari inflitte alle banche americane e milioni di cittadini (le fasce meno abbienti) sono rimasti senza casa a causa delle frodi» ( http://www.fbi.gov/about-us/investigate/white_collar/mortgage-fraud ).

In Italia, spiegano i notai , «il settore immobiliare è caratterizzato da un sistema di governo pubblico che assicura trasparenza alle transazioni immobiliari e tutela le parti da eventuali vizi che possono inficiare il mercato. Ciò è possibile attraverso una sinergia virtuosa tra agenzie pubbliche (agenzia delle Entrate-Area Territorio e Archivi Notarili sotto il controllo del ministero della Giustizia) e un numero programmato, e dunque controllabile, di “concessionari” (notai – pubblici ufficiali) all’avanguardia mondiale nella trasmissione digitale in sicurezza degli atti».

Critiche al Ddl dai notai anche in campo societario: «La scelta adottata oggi dal Governo è in assoluta controtendenza con quanto affermato dalle principali organizzazioni internazionali, Ocse, Gafi e la stessa Banca mondiale, che negli ultimi anni, a seguito dell’aumento delle frodi per mancanza di una corretta regolamentazione, hanno sottolineato l’importanza di un controllo accurato per evitare l’abuso dello strumento societario (riciclaggio, evasione fiscale, corruzione) e la necessità di un registro delle imprese affidabile».

«Il Registro delle imprese italiano alimentato esclusivamente con atti pubblici sottoposti al controllo di legalità preventivo dei notai (pubblici ufficiali sottoposti a controlli da parte dello Stato) – sottolinea il Notariato – risponde esattamente al modello di registro societario auspicato dall’International Bank for Reconstruction and Development Banca Mondiale (rapporto The Puppet Masters, 2011) rispetto ai Paesi di common law che utilizzano un registro societario più come semplice “archivio” che quale strumento di controllo e legalità (http://resources.companieshouse.gov.uk/serviceInformation.shtml). Secondo le organizzazioni internazionali attuare nel settore societario una strategia di deregolamentazione al ribasso, con conseguente deterioramento del sistema di controllo giuridico, della qualità dell’infrastruttura socio-economica e dell’efficienza dei mercati, significa che il costo della corruzione e degli abusi sarebbe a carico di tutta la comunità, mentre i proventi delle attività abusive sarebbero redistribuiti soltanto tra lobby ristrette».

«La definitiva conferma del valore economico-giuridico e sociale del controllo notarile si evince dalla posizione dell’Italia nelle classifiche internazionali sulla competitività (Doing Business 2015) che, per il settore immobiliare e societario, risulta migliore di quello della maggior parte dei Paesi ad alto reddito. Pensare che senza controllo notarile si abbiano uguali tutele, vuol dire dividere la popolazione in due fasce: i ricchi godranno delle garanzie, i poveri saranno a rischio. Basti pensare che ogni nostro atto (quello dei ricchi e quello dei poveri) – conclude la rappresentanza dei notai – è sottoposto al controllo del ministero della Giustizia a garanzia della massima certezza del contenuto dell’atto e della sua conformità all’ordinamento».