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Bandito un nuovo concorso notarile a 300 posti di notaio (D.D.G. 26/09/2014)

Notai – Concorso per 300 posti

26 settembre 2014

Indetto con Decreto 26 settembre 2014 il bando di concorso per 300 posti di notaio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 settembre 2014 – 4a Serie speciale – “Concorsi ed esami”.

La domanda di partecipazione al concorso può essere inviata online fino alle ore 24 del 30 ottobre 2014:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_form_view.wp?uid=2014_DAG_NOT

Dopo tale termine il form non potrà più essere compilato e inviato.

In caso di problemi nella compilazione e invio del form di domanda, contattare con mail l’ufficio concorsi: concorsonotai@giustizia.it  – indicando:

  • nome
  • cognome
  • numero di cellulare
  • descrizione dettagliata del problema

La domanda telematica di partecipazione al concorso deve essere redatta compilando l’apposito modulo, disponibile sul sito internet del Ministero della Giustizia, “www.giustizia.it”, alla voce “Strumenti/Concorsi, esami assunzioni”:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_form_view.wp?uid=2014_DAG_NOT

Entro il termine di scadenza del bando, la domanda stampata deve essere consegnata alla Procura della Repubblica competente in relazione al luogo di residenza e firmata, ai fini dell’autentica, innanzi al funzionario che provvederà alla sua ricezione e validazione. In alternativa la domanda, stampata e firmata in calce con sottoscrizione autenticata, può essere, entro lo stesso termine, spedita alla Procura della Repubblica suddetta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

 

Decreto 26 settembre 2014 – Concorso a 300 posti di notaio

26 settembre 2014

 

(pubblicato nella G.U. n. 76 del 30 settembre 2014 – 4a serie speciale – concorsi)


IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89 e successive modifiche, “Ordinamento del notariato e degli Archivi Notarili”;

Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326 di approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89 “Ordinamento del notariato e degli archivi notarili”;

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365 e successive modifiche, “Norme per il conferimento dei posti notarili”;

Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 e successive modifiche, “Disposizioni sul conferimento dei posti di notaro”;

Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728 “Modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio”;

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64 “Norme complementari sull’ordinamento del notariato”;

Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666 convertito dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358 “Modificazioni all’ordinamento del notariato e degli archivi notarili”;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358 “Modifica delle norme concernenti la documentazione delle domande di ammissione ai concorsi per esame per la nomina a notaio”;

Vista la legge 18 maggio 1973, n. 239 concernente “Nuove disposizioni in materia di assegnazione dei posti nei concorsi notarili”;

Visto l’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la Pubblica Amministrazione e nei procedimenti giudiziari”, in relazione con il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche concernente “Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”;

Visto l’art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990 “Adeguamento delle aliquote di importo fisso di taluni tributi nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell’indice dei prezzi al consumo”;

Visto l’art. 7, quinto comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 405 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap”;

Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, “Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1995 “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle Amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263 “Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Valle d’Aosta in materia di accertamento della conoscenza della lingua francese per l’assegnazione di sedi notarili”;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2001, n. 475 “Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell’art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127”;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166 “Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell’art. 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005 n. 246”;

Visto l’art. 66 della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 233 “Disposizioni in materia di concorso notarile”;

Visto l’art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 “Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell’articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

Visto il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”;

Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge n. 4 aprile 2012 n. 35 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;

Visto il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”;

Visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 settembre 2014;

 

DECRETA

Art. 1
Posti a concorso

  1. E’ indetto un concorso, per esame, a 300 posti di notaio.

Art. 2
Requisiti per l’ammissione

  1. Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei requisiti stabiliti dall’art. 5 numeri 1), 2), 3), 4), 5) della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e successive modificazioni e non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del presente decreto.
  2. E’ altresì necessario che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, gli aspiranti non siano stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi per esami a posti di notaio, banditi successivamente all’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69. Equivalgono a dichiarazione di inidoneità l’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema e l’annullamento di una prova da parte della commissione. 

 

Art. 3
Presentazione della domanda – Termini e modalità

  1. La domanda di ammissione al concorso – corredata di marca da bollo del valore di euro 16,00 ai sensi dell’art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358 – deve essere presentata o spedita al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente in relazione al luogo di residenza dell’aspirante, previa compilazione della domanda telematica di cui al successivo comma 4, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4a serie speciale – “Concorsi ed Esami”.
  2. La domanda si considera presentata in tempo utile anche se spedita al suddetto Procuratore della Repubblica, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra stabilito. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
  3. Non sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti le cui domande sono state presentate o spedite oltre il termine sopra indicato o con modalità diverse.
  4. La domanda telematica di partecipazione al concorso deve essere redatta compilando l’apposito modulo, disponibile sul sito internet del Ministero della Giustizia, “www.giustizia.it”, alla voce “Strumenti/Concorsi, esami assunzioni”.
  5. La procedura di compilazione ed invio telematico deve essere completata entro il termine di scadenza del bando.
  6. Il modulo è disponibile dal giorno di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.
  7. Allo scadere del termine suddetto, il sistema informatico non permetterà più l’accesso né l’invio del modulo.
  8. Dopo il completamento della procedura di inserimento dei dati e l’invio del modulo, il sistema informatico notifica l’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, fornendo un file (ricevuta in formato pdf), che contiene il codice identificativo – comprensivo del codice a barre – attribuito dal sistema; tale codice deve essere stampato e conservato a cura del candidato, nonché esibito per facilitare le procedure di identificazione per la partecipazione alle prove scritte.
  9. L’aspirante deve stampare la domanda (contenuta nel file “domanda in formato pdf”), apporvi in calce una marca da euro 16,00, allegarvi le quietanze di cui al successivo comma 14 e consegnarla, entro il termine di scadenza del bando, alla Procura della Repubblica competente in relazione al luogo di residenza; deve infine firmarla, con sottoscrizione autenticata. Il funzionario della Procura che provvede alla ricezione, verificata la regolarità formale della domanda, procederà alla validazione e alla trasmissione della domanda cartacea al Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III – Reparto I, Via Arenula, 70 – cap. 00186 Roma.
  10. In alternativa, l’aspirante dovrà stampare la domanda, apporre la marca da euro 16,00 in calce alla domanda stampata, firmarla con sottoscrizione autenticata e spedirla a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con allegate le quietanze di cui al successivo comma 14, alla Procura della Repubblica suddetta.
  11. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto dall’Ufficio postale accettante.
  12. A pena di esclusione dal concorso, le domande presentate per la validazione o spedite non devono riportare cancellazioni e/o modifiche rispetto a quelle inserite telematicamente. Nel caso di inserimento di più domande nel sistema informatico è ritenuta valida quella inserita per ultima.
  13. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
    1. il proprio cognome e nome;
    2. la data e il luogo di nascita;
    3. il codice fiscale;
    4. il luogo di residenza (comune, provincia, indirizzo e C.A.P.);
    5. i numeri telefonici di reperibilità;
    6. l’indirizzo completo di recapito, inteso come luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, qualora questo sia diverso dal luogo di residenza;
    7. il possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea;
    8. il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;
    9. di non aver riportato condanne penali;
    10. l’inesistenza di sentenze di fallimento, interdizione o inabilitazione pronunciate nei propri confronti;
    11. il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza, rilasciato o confermato da una università italiana, con l’esatta menzione della data e dell’università in cui venne conseguito, oppure il possesso di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148;
    12. il compimento, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, della pratica notarile prescritta, con l’indicazione del relativo periodo e del consiglio notarile nella cui circoscrizione la pratica stessa è stata effettuata, nonché del titolo giustificativo della eventuale pratica notarile ridotta, ovvero il conseguimento della idoneità in un concorso per esame per la nomina a notaio, precisandone gli estremi;
    13. l’esclusione di difetti che importino inidoneità all’esercizio delle funzioni notarili;
    14. se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l’esigenza – ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 – di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi;
    15. gli eventuali titoli di preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 posseduti non oltre la data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
  14. Alla domanda i candidati devono allegare:
    1. quietanza comprovante l’effettuato versamento della tassa erariale di euro 49,58 – stabilita dall’art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990 – per ammissione ad esame di abilitazione professionale, quale adeguamento della tassa di ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni, di cui all’art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. Tale versamento sarà effettuato presso un concessionario del servizio di riscossione dei tributi, un istituto di credito ovvero presso le Poste Italiane S.p.A., secondo quanto previsto dall’art. 4 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, con le modalità di versamento previste dal decreto dirigenziale del 9 dicembre 1997 (in G.U., Suppl. Ord. n. 293 del 17 dicembre 1997 – Serie generale) e dalla circolare del Ministero delle finanze – Dipartimento delle entrate – Direzione centrale per la riscossione, n. 327/E del 24 dicembre 1997 (G.U., n. 3 del 5 gennaio 1998), indicando il codice tributo “729T”. Allo scopo si precisa che per “Codice Ufficio” si intende quello dell’Ufficio delle Entrate relativo al domicilio fiscale del candidato. Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio;
    2. quietanza comprovante l’effettuato versamento della somma di euro 51,55 – stabilita dall’art. 1, della legge 25 maggio 1970, n. 358 a titolo di tassa di concorso e di spese di concorso. Tale versamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità alternative:
      1. bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice IBAN: IT40L0760114500001020171912, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, indicando nella causale “Concorso notaio anno 2014 – capo XI cap. 2413 art. 16”;
      2. bollettino postale sul conto corrente postale n. 1020171912 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, indicando nella causale “Concorso notaio anno 2014 – capo XI cap. 2413 art. 16”;
      3. versamento in conto entrate tesoro, capo XI cap. 2413 art. 16, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria provinciale dello Stato.
  15. Gli aspiranti residenti all’estero hanno facoltà di presentare o far pervenire la domanda, comprensiva delle quietanze di cui al comma precedente, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
  16. Gli aspiranti portatori di handicap che abbiano fatto richiesta di assistenza per lo svolgimento delle prove scritte, ai sensi degli art. 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono altresì allegare alla domanda di partecipazione apposita certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria.
  17. Ai fini dell’autentica, la sottoscrizione in calce alla domanda può essere apposta dal candidato in presenza del dipendente addetto alla ricezione, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
  18. Nell’ipotesi di spedizione per raccomanda con avviso di ricevimento o di sottoscrizione apposta non in presenza del dipendente addetto alla ricezione, la sottoscrizione in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell’aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell’ufficio nel quale prestano servizio.
  19. Ogni cambiamento di indirizzo o recapito deve essere comunicato al Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III – Reparto I, Via Arenula, 70 – cap. 00186 Roma – con lettera raccomandata o mezzo equivalente. La comunicazione produce effetto dal momento in cui essa perviene al suddetto Ufficio.
  20. I candidati che si trovino all’estero possono assolvere gli adempimenti di cui sopra a mezzo delle Autorità consolari, ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.
  21. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo risultante dalla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.

Art. 4
Cause di non ammissione al concorso

  1. Non sono ammessi al concorso:
    1. coloro che non siano in possesso di uno o più tra i requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del presente bando;
    2. coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi per esami a posti di notaio, banditi successivamente all’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69. L’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità. Produce, inoltre, gli stessi effetti dell’inidoneità l’annullamento di una prova da parte della commissione;
    3. coloro le cui domande per la partecipazione siano state presentate o spedite oltre il termine di scadenza di presentazione della domanda;
    4. coloro le cui domande di partecipazione risultino incomplete o irregolari;
    5. coloro i quali abbiano inviato la domanda di partecipazione direttamente al Ministero della Giustizia.
  2. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. Il Direttore Generale della Giustizia Civile può disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove sia accertata la mancanza di uno o più requisiti di ammissione al concorso stesso, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
  3. L’esclusione dal concorso sarà comunicata all’interessato con provvedimento motivato.

 

 

Art. 5
Prove di concorso

  1. L’esame scritto consta di tre distinte prove teorico-pratiche, riguardanti un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale. In ciascun tema sono richiesti la compilazione dell’atto e lo svolgimento dei principi attinenti agli istituti giuridici relativi all’atto stesso.
  2. L’esame orale consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:
    1. diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l’ufficio di notaio;
    2. disposizioni sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
    3. disposizioni concernenti i tributi sugli affari.

Art. 6
Commissione esaminatrice

  1. Alle operazioni concorsuali sovrintende una Commissione esaminatrice, costituita ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, come modificato dall’art. 66 della legge 18 giugno 2009, n. 69. La Commissione esaminatrice è nominata almeno dieci giorni prima dell’inizio delle prove d’esame, con decreto del Ministro della Giustizia.

Art. 7
Diario delle prove scritte

  1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, per sostenere le prove scritte, nel luogo, giorno ed ora di inizio delle stesse, secondo quanto sarà indicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4a serie speciale – “Concorsi ed Esami” del 5 dicembre 2014.
  2. In detta Gazzetta si darà comunicazione di eventuali rinvii di quanto previsto al comma precedente.
  3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica a tutti gli effetti.
  4. I candidati, prima dello svolgimento delle prove scritte, sono inoltre tenuti a compiere i seguenti adempimenti:
    1. identificazione personale;
    2. ritiro della tessera di ammissione;
    3. consegna dei testi di consultazione per la preventiva verifica da parte della Commissione esaminatrice.
    4. Al predetto fine i candidati devono presentarsi nella sede e nei giorni ugualmente indicati nella Gazzetta di cui al comma 1 o in una successiva, in caso di rinvio.

  5. Non sono, in ogni caso, accettati i testi presentati nei giorni delle prove scritte.
  6. Ai sensi dell’art. 18, secondo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 è consentita la consultazione, in sede di esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato. È altresì ammessa la consultazione di dizionari della lingua italiana.
  7. I predetti testi, sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna dovranno contenere, scritto in modo chiaro, il cognome, il nome e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.
  8. In sede di verifica sono esclusi tutti i testi non consentiti dal comma 6 del presente articolo; in particolare sono esclusi quelli contenenti: note, commenti, annotazioni, anche a mano, raffronti o richiami diversi da quelli relativi a fonti normative. Sono altresì esclusi manoscritti, dattiloscritti, fotocopie dei testi consentiti e le riproduzioni a stampa degli stessi. È consentita la consultazione di fotocopie della Gazzetta Ufficiale recanti testi normativi.
  9. Per i candidati affetti da patologie limitatrici dell’autonomia che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso la necessità di essere assistiti da personale dell’amministrazione durante lo svolgimento delle prove scritte, ovvero nel caso di patologie insorte successivamente alla presentazione o alla spedizione della stessa, debitamente documentate, la Commissione esaminatrice, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, oltre che autorizzare l’assistenza richiesta, può aumentare il tempo a disposizione per lo svolgimento delle prove.
  10. Prima delle prove scritte e di quella orale, i candidati devono dimostrare la propria identità personale, presentando uno dei documenti di cui al comma 11 e la tessera di ammissione, rilasciata all’atto dell’identificazione.
  11. I candidati, al fine di ritirare la tessera di ammissione di cui al precedente comma 4, lettera b), devono presentare un valido documento di identificazione, rilasciato da un’Autorità dello Stato.
  12. I predetti documenti di identificazione devono recare, in ogni caso, l’effigie del candidato.

Art. 8
Esame orale e attribuzione dei punteggi

    1. Sono ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti per i quali la Commissione esaminatrice, ultimata la lettura dei tre elaborati, ne abbia deliberato l’idoneità. Il giudizio di idoneità comporta l’attribuzione del voto minimo di trentacinque punti a ciascuna delle tre prove scritte.
    2. I risultati delle prove scritte saranno affissi nei locali del Ministero ai sensi dell’art. 23, comma 3, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953; dalla data di affissione decorreranno i termini di cui al D.lgs 2 luglio 2010, n. 104.
    3. L’esame orale si intende superato se il concorrente avrà riportato almeno trentacinque punti in ciascun gruppo di materie.
    4. Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna delle prove almeno trentacinque punti e siano stati dichiarati idonei in uno o più dei precedenti concorsi per esame a posti di notaio, è aumentato di due punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite.
    5. Il diritto di precedenza, stabilito nell’art. 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 e successive modificazioni, è attribuito ai concorrenti a favore dei quali è applicato l’aumento di cui al comma 4 e solo in confronto ai concorrenti cui sia stato attribuito il medesimo aumento.
    6. Sono dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nell’insieme delle prove scritte ed orali non meno di duecentodieci punti su trecento.

 

Art. 9
Titoli di preferenza

  1. Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, a parità di merito, sono preferiti:
    1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
    2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
    3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
    4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
    5. gli orfani di guerra;
    6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
    7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
    8. i feriti in combattimento;
    9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
    10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
    11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
    12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
    13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
    14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
    15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
    16. coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti;
    17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’Amministrazione della Giustizia;
    18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
    19. gli invalidi e i mutilati civili;
    20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
  2. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
    1. dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
    2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
    3. dalla minore età.

Art. 10
Termini per la produzione dei titoli di preferenza

 

  1. I titoli di preferenza, elencati al precedente art. 9, devono essere posseduti non oltre la data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
  2. I documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza o le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnati dalla fotocopia di un documento di identità, devono esserepresentati, a pena di decadenza, al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III – Reparto I, Via Arenula n. 70, 00186 Roma – entro il termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di notifica della richiesta degli stessi da parte della Procura della Repubblica competente.

Art. 11
Documentazione per la nomina

 

  1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale, al fine dell’accertamento dei requisiti per la nomina, devono far pervenire, altresì, al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Ufficio III – Reparto I, Via Arenula n . 70 – 00186 Roma – a pena di decadenza, entro il termine previsto dal secondo comma del precedente articolo, i seguenti documenti:
    1. dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante l’atto di nascita con indicazione eventuale di pluralità di nomi;
    2. dichiarazione sostitutiva di certificazione di cittadinanza italiana o di cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea;
    3. il diploma originale di laurea in giurisprudenza o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza o del titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148 o copia notarile di esso, ovvero, nel caso in cui il diploma originale non sia stato ancora rilasciato, un certificato della competente autorità accademica che, menzionando tale circostanza, lo sostituisca;
    4. il certificato di compiuta pratica notarile e, nel caso di pratica notarile ridotta, il relativo titolo giustificativo;
    5. il certificato medico, rilasciato dalla unità sanitaria competente per territorio o da un medico militare, attestante lo stato fisico del candidato e quant’altro possa essere utile per l’accertamento da parte dell’Amministrazione della esclusione di difetti che importino la inidoneità all’esercizio delle funzioni notarili.
  2. I concorrenti che appartengono al personale di ruolo di una Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b) ed e) del primo comma del presente articolo, ma devono produrre copia autentica del loro stato di servizio avente data non anteriore a quella fissata nella comunicazione indicata nel comma citato.
  3. I concorrenti che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio sono dispensati dalla presentazione del documento relativo al compimento della pratica notarile.
  4. Il documento di cui al primo comma, lettera e) del presente articolo, deve recare una data non anteriore a tre mesi rispetto a quella fissata nella comunicazione di cui al comma medesimo.
  5. I concorrenti, all’esclusivo fine dell’accertamento del possesso dei requisiti per il decreto di nomina a notaio e relativa assegnazione della sede, devono, altresì, far pervenire al Ministero della Giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Ufficio III – Reparto I, Via Arenula n . 70 – 00186 Roma, il certificato del tirocinio obbligatorio introdotto dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166. Tale certificato, registrato dal Consiglio Notarile competente, dovrà pervenire all’indirizzo di cui sopra entro 150 giorni dalla data dell’avvenuto superamento delle prove orali.
  6. Tutti i documenti richiesti dal presente articolo, devono essere assoggettati alla imposta di bollo, fatta eccezione per i documenti esenti ai sensi dell’art. 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.
  7. L’Amministrazione provvede d’ufficio all’accertamento della moralità e della condotta incensurabile, dell’assenza di precedenti penali, di carichi pendenti, di declaratorie di fallimento, di interdizione e di inabilitazione.

Art. 12
Formazione della graduatoria

 

  1. In base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato é formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti dichiarati idonei.

Art. 13
Approvazione della graduatoria

  1. La graduatoria, riconosciuta la regolarità delle operazioni di concorso, è approvata con decreto del Ministro della Giustizia.
  2. Con lo stesso decreto, il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria, può essere aumentato nella misura prevista dall’art. 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239, come modificato dalla legge 30 dicembre 2010, n. 233, sentito il Consiglio Nazionale del Notariato.
  3. A norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 la graduatoria sarà pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia insieme all’elenco delle sedi da assegnare ai vincitori del concorso. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 14
Assegnazione sede

  1. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero della graduatoria e dell’elenco delle sedi di cui al precedente articolo, i vincitori del concorso potranno far pervenire al Ministero della Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III – Reparto I, Via Arenula n. 70 – 00186 Roma – una dichiarazione in bollo, contenente l’indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza.
  2. Per ottenere l’assegnazione in una residenza notarile ubicata nella provincia di Bolzano è richiesta – ai sensi dell’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 – la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche. I posti notarili ubicati nella provincia di Bolzano sono assegnati ai vincitori del concorso che siano in possesso dell’attestato di conoscenza della lingua italiana e quella tedesca, previsto dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521. Tale attestato deve essere allegato, in bollo, in originale oppure in copia autenticata, alla dichiarazione contenente l’indicazione delle sedi prescelte.
  3. Per ottenere l’assegnazione di una sede nella regione Valle d’Aosta è richiesta la piena conoscenza della lingua francese, da accertare con le modalità di cui agli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263. I vincitori del concorso che aspirano a uno dei posti della regione Valle d’Aosta devono allegare alla dichiarazione contenente l’indicazione delle sedi prescelte, l’esito delle prove di accertamento della conoscenza della lingua francese, in bollo, in originale o in copia autenticata.
  4. Oltre all’indicazione del posto o dei posti della provincia di Bolzano o della regione Valle d’Aosta i vincitori del concorso possono, ove occorra, completare la predetta dichiarazione con l’indicazione di altri posti notarili disponibili, sino a concorrenza del numero corrispondente a quello relativo alla propria posizione di graduatoria.
  5. Qualora manchino le dichiarazioni di cui ai precedenti commi, il Direttore Generale della Giustizia Civile, provvederà d’ufficio all’assegnazione della sede. Si procederà di ufficio all’assegnazione della sede qualora le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni di servizio.

 

Art. 15
Trattamento dei dati personali

  1.  Ai sensi dell’art. 13  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero della Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III – Reparto I, Via Arenula n. 70 – 00186 Roma, per le finalità di gestione del concorso e sono trattati presso una banca dati automatizzata.
  2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
  3. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso.
  4. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del predetto decreto.
  5. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero della Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III – Reparto I, Via Arenula n. 70 – 00186 Roma, titolare del trattamento.
  6. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del suddetto Ufficio III.

 

Art.16
Comunicazioni con i candidati

  1. I candidati, possono comunicare con l’amministrazione, nel corso della procedura concorsuale, con una delle seguenti modalità:
    • dal proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria all’indirizzo concorsonotai@giustizia.it
    • per posta raccomandata A/R, all’indirizzo: Ministero della Giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Ufficio III – Reparto I, Via Arenula n. 70 – 00186 Roma;
    • via fax (06/68892671).
  2. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell’inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.

Roma, 26 settembre 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Mancinetti

 


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“Rumors” ed Aggiornamento Concorsi Notarili

A)  Nel concorso notarile a 200 posti di notaio (Bando D.D.G. 27 dicembre 2010 pubblicato nella G.U. n. 3 dell’ 11 gennaio 2011 – 4a serie speciale), le cui prove scritte si sono svolte nei giorni 15, 16 e 17 febbraio 2012, in Roma presso l’Ergife Palace Hotel, sono stati resi noti i risultati degli scritti e 186 partecipanti sono stati ammessi a sostenere gli orali.

Consulta l’elenco dei 186 ammessi agli orali

Gli orali si sono svolti dal 21 maggio al 4 luglio 2013: http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.wp?previsiousPage=mg_1_6_1&contentId=SCE913643.

Consulta la graduatoria dei 160 vincitori del concorso.

Consulta i 138 notai vincitori del concorso e le sedi di assegnazione

 

B)  Nel concorso notarile a 150 posti di notaio (Bando D.D.G. 27 dicembre 2011 pubblicato nella G.U. n. 2 del 10 gennaio 2012 – 4a serie speciale), le cui prove scritte si sono svolte nei giorni 14, 15 e 16 novembre 2012, in Roma presso la Nuova Fiera di Roma, sono stati corretti i compiti di tutti i candidati.

I risultati delle correzioni sono stati resi noti il 22 ottobre 2013.

Consulta l’elenco dei 172 ammessi agli orali

Gli orali si  sono svolti dal 5 dicembre 2013 al 7 febbraio 2014: http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.wp?previsiousPage=mg_16_1&contentId=SCE961550.

 

C)  Il 22/03/2013 è stato bandito un nuovo concorso notarile a 250 posti da notaio (D.D.G. 22/03/2013)

Consulta il bando del concorso

Il diario delle prove scritte è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale del 27 settembre 2013 (https://notaioblog.org/2013/09/27/concorso-notarile-pubblicate-le-date-del-concorso-a-250-posti-d-d-g-22032013/)

Le prove scritte del concorso si  sono svolte nei giorni 20, 21 e 22 novembre 2013, in Roma presso l’Ergife Palace Hotel, Via Aurelia n. 617 – 619.

Queste sono le tracce delle tre prove scritte: clicca

Coloro che hanno partecipato alle tre prove scritte del concorso sono 2358 di cui 917 hanno consegnato.

L’ordine delle correzioni è il seguente: 1) mortis causa, 2) societario, 3) inter vivos.

Ad oggi sono stati corretti i compiti di circa 775 candidati con 152 promossi.

Le correzioni dovrebbero terminare verso la fine di ottobre 2014 .

Si vocifera che entro la fine di settembre 2014 potrebbe essere bandito un nuovo concorso notarile.


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Compravendita e Notaio: dati catastali e titoli di provenienza

corte_appello_milanoIl notaio rogante una compravendita immobiliare non può rifarsi unicamente ai dati catastali del bene dovendone al contrario accertare l’effettiva proprietà in capo al venditore attraverso l’esame dei titoli di provenienza. Lo ha stabilito la Corte di appello di Milano, con la sentenza 7 gennaio 2014 n. 16, individuando la responsabilità professionale di un notaio, ed anche del geometra che aveva errato nel frazionamento dell’immobile, per aver stipulato un contratto in cui veniva venduto anche un subalterno che esulava dalla proprietà degli alienanti.

L’errore nella planimetria – Secondo la Corte di merito, infatti, dalla descrizione fattuale della vicenda, «risulta chiaro» che il notaio nella redazione del contratto di vendita abbia considerato soltanto le planimetrie predisposte dal geometra, «senza consultare con la dovuta perizia i precedenti atti di provenienza».
Mentre per verificare che i beni fossero realmente di proprietà dei venditori, «sarebbe stato necessario accertarsi che i medesimi beni costituissero l’oggetto del contratto d’acquisto da parte del padre dei fratelli ai quali poi i cespiti sono stati trasferiti per successione mortis causa». E tale accertamento si sarebbe dovuto effettuare «confrontando semplicemente la descrizione e le coerenze dei beni oggetto del titolo di provenienza con quanto riportato nelle schede catastali redatte dal geometra». A quel punto la mancata coincidenza delle due descrizioni «avrebbe dovuto indurre il notaio a rilevare l’errore o a far sorgere un dubbio in merito, da sciogliere con i dovuti controlli».

I doveri del professionista – Per queste ragioni il giudice di appello concorda con la motivazione fornita in primo grado dal tribunale secondo cui «nel predisporre la descrizione del bene oggetto della compravendita il Notaio non poteva limitarsi a richiamare i dati identificativi catastali risultanti dalle ultime schede catastali, ma doveva altresì esaminare il titolo di provenienza onde accertare che i beni fossero effettivamente di proprietà dei venditori».

Il valore dei registri catastali – Infatti, prosegue la sentenza, le risultanze dei registri catastali – «preordinati a fini essenzialmente fiscali» – hanno valore «meramente indiziario e da esse non può trarsi la prova decisiva della consistenza degli immobili e della loro appartenenza». Ciò vale tanto più se quelle risultanze, come nel caso di specie, «sono contraddette da altre emergenze», in particolare risultanti dal titolo di provenienza, poiché, in tema di compravendita immobiliare, «ai fini dell’individuazione dell’immobile oggetto del contratto, più che i dati catastali ha valore determinante il contenuto descrittivo del titolo ed i confini indicati nel titolo stesso».

Le attività accessorie«Come è noto – conclude la sentenza, riprendendo la Cassazione (26020/2014) – l’attività professionale richiesta al Notaio nel caso di stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, non è limitata al compito di accertamento della volontà delle parti e di redazione dell’atto di vendita; essa estende anche allo svolgimento delle attività accessorie necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti e tra queste vi è il compimento di attività dirette a individuare esattamente il bene e a verificarne l’effettiva proprietà in capo al venditore, così da garantire una stipulazione legalmente valida ed efficace dell’atto, con il conseguimento dello scopo voluto dalle parti».
E «l’inosservanza di tali obblighi accessori comporta il sorgere di responsabilità contrattuale per inadempimento della prestazione d’opera intellettuale». Da ciò deriva che il Notaio è tenuto ex articolo 1176 del codice civile a risarcire il danno derivato dalla sua negligente condotta.

APPROFONDISCI –> Corte d’Appello di Milano – Sezione I – Sentenza 7 gennaio 2014 n. 16

 


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“Rumors” ed Aggiornamento Concorsi Notarili

A)  Nel concorso notarile a 200 posti di notaio (Bando D.D.G. 27 dicembre 2010 pubblicato nella G.U. n. 3 dell’ 11 gennaio 2011 – 4a serie speciale), le cui prove scritte si sono svolte nei giorni 15, 16 e 17 febbraio 2012, in Roma presso l’Ergife Palace Hotel, sono stati resi noti i risultati degli scritti e 186 partecipanti sono stati ammessi a sostenere gli orali.

Consulta l’elenco dei 186 ammessi agli orali

Gli orali si sono svolti dal 21 maggio al 4 luglio 2013: http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.wp?previsiousPage=mg_1_6_1&contentId=SCE913643.

Consulta la graduatoria dei 160 vincitori del concorso.

Consulta i 138 notai vincitori del concorso e le sedi di assegnazione

 

B)  Nel concorso notarile a 150 posti di notaio (Bando D.D.G. 27 dicembre 2011 pubblicato nella G.U. n. 2 del 10 gennaio 2012 – 4a serie speciale), le cui prove scritte si sono svolte nei giorni 14, 15 e 16 novembre 2012, in Roma presso la Nuova Fiera di Roma, sono stati corretti i compiti di tutti i candidati.

I risultati delle correzioni sono stati resi noti il 22 ottobre 2013.

Consulta l’elenco dei 172 ammessi agli orali

Gli orali si  sono svolti dal 5 dicembre 2013 al 7 febbraio 2014: http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.wp?previsiousPage=mg_16_1&contentId=SCE961550.

 

C)  Il 22/03/2013 è stato bandito un nuovo concorso notarile a 250 posti da notaio (D.D.G. 22/03/2013)

Consulta il bando del concorso

Il diario delle prove scritte è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale del 27 settembre 2013 (https://notaioblog.org/2013/09/27/concorso-notarile-pubblicate-le-date-del-concorso-a-250-posti-d-d-g-22032013/)

Le prove scritte del concorso si  sono svolte nei giorni 20, 21 e 22 novembre 2013, in Roma presso l’Ergife Palace Hotel, Via Aurelia n. 617 – 619.

Queste sono le tracce delle tre prove scritte: clicca

Coloro che hanno partecipato alle tre prove scritte del concorso sono 2358 di cui 917 hanno consegnato.

L’ordine delle correzioni è il seguente: 1) mortis causa, 2) societario, 3) inter vivos.

Ad oggi sono stati corretti i compiti di circa 630 candidati.

Si vocifera che tra ottobre e novembre 2014 potrebbe essere bandito un nuovo concorso notarile.


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Cassazione 11029/2014: Notai e responsabilità disciplinare

DOSSIER SISMI: P.CHIGI, TOTALE FIDUCIA IN MAGISTRATI. EVENTUALI SOPRUSI SERVIZI NON RIENTRANO IN CORRETTA GESTIONECassazione civile , sez. II, sentenza 20.05.2014 n° 11029 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11029/2014 è intervenuta nuovamente in tema di responsabilità disciplinare dei notai, ritenendo non sufficiente l’importo considerevole delle fatture per provare la concorrenza illecita, attraverso l’esercizio dell’attività in sedi secondarie non dichiarate al Consiglio Notarile e l’uso di  “procacciatori di clienti”, se tale importo è compatibile con il numero degli atti stipulati e con i relativi diritti di segreteria incassati.

La vicenda processuale trae origine dal reclamo del Consiglio Notarile avverso la decisione della CO.RE.DI. (Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina) che – rilevata la violazione dell’art. 147, comma 1, lett. b) della legge notarile (legge 16 febbraio 1913, n. 89) in riferimento all’art. 10 del Codice deontologico dei notai – aveva irrogato al professionista la sanzione disciplinare della censura, assolvendolo, invece, con formula piena dalla violazione di cui all’art. 31 del Codice deontologico dei notai in riferimento alla lett. c) del citato art. 147.

Il comma 1, lett. b) dell’art. 147 della legge notarile punisce con la censura o con la sospensione sino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione il notaio che “viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato”.

In altra recente pronuncia la Corte di Cassazione ha ribadito che costituisce illecito, ai sensi della norma sopra richiamata, la presenza sistematica ed organizzata del notaio, ai fini dell’espletamento della propria attività professionale, presso un’ulteriore sede secondaria, non consentita dai principi di deontologia professionale che, all’art. 10, vieta l’apertura di un ufficio secondario in più di un Comune sede notarile ed equipara all’ufficio secondario la ricorrente presenza del notaio presso studi di altri professionisti od organizzazioni estranee al notariato. Lo scopo di tale norma deontologica è quello di evitare concentrazioni di attività professionale nocive al corretto svolgimento della professione notarile, essendo fatta salva la possibilità per il notaio di recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto in cui si trova la sua sede notarile (Cassazione civile, sez. II, 23.01.2014, n. 1437).

Nel caso di specie, il Consiglio Notarile, ritenendo che il notaio avesse stipulato atti in uffici secondari, aperti senza preventiva comunicazione, avvalendosi anche di prestazioni presso terzi all’interno dei suddetti uffici e corrispondendo loro somme eccessive per la tipologia di servizi dichiarati, lamentava che la CO.RE.DI. non avesse ritenuto provata né la violazione relativa all’illecita concorrenza mediante “procacciatori di clienti” ex art. 147, lett. c) della legge notarile, né la lesione dei doveri di imparzialità, correttezza e personalità della prestazione con conseguente compromissione della dignità, del decoro e del prestigio della classe notarile, ex art. 147, lett. a) della legge notarile.

Il Consiglio notarile chiedeva, dunque, la riforma della decisione della CO.RE.DI., con irrogazione al notaio della sanzione disciplinare della sospensione per un periodo di sei mesi.

La Corte d’appello, in parziale riforma della decisione impugnata, irrogava al notaio la sanzione disciplinare della sospensione per un periodo di due mesi, tenuto conto anche dell’irreprensibilità della pregressa condotta professionale.

Erano rigettate le eccezioni preliminari relative alla legittimità del procedimento disciplinare, essendo ritenute infondate le doglianze del notaio per non essere stato avvisato – all’inizio della procedura amministrativa – della possibile apertura di tale procedimento, dovendosi presumere che egli fosse a conoscenza dei poteri devoluti ex lege al Consiglio Notarile. Né era stata provata dal notaio alcuna concreta lesione del suo diritto di difesa, per contro esercitato anche nella fase antecedente l’avvio del procedimento disciplinare, allorché il professionista aveva potuto fornire chiarimenti e produrre documenti.

Esclusa la tesi della tacita abrogazione delle norme deontologiche e della legge notarile in tema di illecita concorrenza tra notai per effetto della l. n. 248 del 2006 (c.d. Legge Bersani), nel merito la Corte d’appello riteneva che il Consiglio Notarile avesse provato per tabulas le attività svolte dal notaio presso le sedi secondarie, rilasciando fatture circostanziate per un importo ritenuto eccessivo per i soli servizi di segreteria.

Inoltre, le implicite ammissioni del notaio su precedenti violazioni (avendo egli precisato di essersi recato una o due volte la settimana per la stipula di atti presso l’ex studio di altro notaio cessato dall’incarico, impegnandosi a non violare in futuro la normativa in materia di sedi secondarie), poi genericamente ritrattate nel giudizio davanti alla Corte d’appello, inducevano quest’ultima a ritenere provato – insieme alla documentazione acquisita e all’analisi economica degli onorari – che il notaio avesse esercitato non occasionalmente, in un determinato arco temporale, una parte considerevole della sua attività in sedi secondarie non dichiarate, avvalendosi della struttura e della clientela di altri studi.

Condividendo la decisione della CO.RE.DI. relativa alla violazione dell’art. 147 lett. b), comma 1 della legge notarile, la Corte d’appello ravvisava, altresì, le violazioni degli artt. 31, lett. f), e 147, comma 1, lett. b) ed e), ma non anche la compromissione della dignità e del decoro e prestigio della classe notarile, di cui all’art. 147, comma 1, lett. a), non essendo né allegata né provata una condotta del notaio in grado di cagionare il previsto danno.

La Corte di legittimità ha accolto parzialmente il ricorso del notaio, in mancanza di una prova circostanziata dell’illecita condotta concorrenziale, cassando con rinvio la sentenza della Corte d’appello.

Per quanto riguarda la presunta portata abrogatrice della l. n. 248 del 2006 (c.d. Legge Bersani) nei confronti del divieto di illecita concorrenza, la Corte di Cassazione ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la suddetta legge “non si pone in contrasto con l’art. 147, lett. c), LN, che individua come illecita concorrenza quella effettuata con riduzione di onorari, diritti o compensi ovvero servendosi dell’opera di procacciatori di clienti, di richiami di pubblicità non consentiti dalle norme deontologiche o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro e al prestigio della classe notarile, in quanto tale norma non pone una limitazione di concorrenza tra notai, la cui liceità, al contrario, implicitamente riconosce, ma si limita a vietarne le forme di lesione del bene protetto del decoro e del prestigio della classe notarile, individuando una serie di condotte che integrano la fattispecie della concorrenza illecita, nel rispetto del principio di legalità (Cass., sent. n. 4721 del 2012)”.

Per quanto concerne, invece, la prova dell’addebito disciplinare, secondo gli Ermellini la Corte di merito aveva erroneamente esaminato la documentazione in atti, ravvisando la prova dell’uso di “procacciatori di clienti” nelle fatture prodotte indicanti, in allegato, il dettaglio del numero di atti stipulati, relativamente ai quali l’importo complessivo appariva eccessivo se rapportato ai soli servizi di segreteria.

Secondo la Corte nomofilattica l’errore consisteva nel confondere il numero degli atti stipulati dal notaio con il numero delle fatture, non avvedendosi che in ognuna di esse erano indicati i singoli atti ai quali era stato imputato il relativo costo.

La Suprema Corte ha concluso che le suddette fatture erano, invero, riferibili complessivamente ad un “elevatissimo” numero di atti, cosicché il rilevante importo corrisposto dal notaio è stato ritenuto “almeno verosimile ove applicata ad un numero di atti particolarmente rilevante”.

APPROFONDISCI –> Sentenza Cassazione 11029/2014


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Certificazione energetica: non è a carico del notaio l’obbligo di verifica dei requisiti del tecnico

apeCertificazione energetica e attestato di prestazione energetica, come comportarsi.

Il Consiglio nazionale del Notariato ha appena approvato l’aggiornamento 2014 della sua GUIDA SULLA CERTIFICAZIONE. E stavolta ha spostato la lente sul ruolo delle Regioni. A loro, infatti, spettava il compito di dotarsi di un apposito albo o registro dei soggetti accreditati, ma non tutte lo hanno fatto. E questo modifica la condotta che i proprietari di immobili dovranno tenere.

Il testo ricorda, anzitutto, che dopo appena sei mesi e venti giorni dalla sua entrata in vigore, il Dl n. 63/2013 è stato modificato in maniera pesante dal decreto Destinazione Italia (Dl n. 145/2013) e dalla sua legge di conversione (n. 9/2014). Per effetto di questo pacchetto di interventi, è stato innanzitutto escluso l’obbligo «di allegazione, di consegna e di informativa per gli atti traslativi a titolo gratuito»; è stato precisato che gli obblighi relativi all’Ape riguardano «i nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione»; è stata eliminata la nullità «quale sanzione per il caso di violazione dell’obbligo di allegazione»; è stata prevista una «sanzione pecuniaria per la violazione dell’obbligo di allegazione nonché in caso di mancata documentazione in atto, con l’inserimento dell’apposita clausola, dell’adempimento degli obblighi di informativa e di consegna»; è stato stabilito che «il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica entro 45 giorni».

Quanto alle Regioni, la guida osserva che il quadro regolatorio è ancora parecchio frastagliato: non tutte si sono dotate di apposto albo dei soggetti certificatori accreditati. Per questo non può essere fissato a carico del notaio un obbligo di verifica dei requisiti del tecnico, perché nella maggior parte dei casi sarebbe di difficile attuazione, non avendo sempre a disposizione degli elenchi. Spetta, pertanto, «al proprietario del bene (alienante e/o locatore) verificare che il tecnico, al quale intende affidare l’incarico, sia in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per la redazione dell’attestato di prestazione energetica».

E, sempre sul fronte delle Regioni, arriva un’altra precisazione. Un eventuale errore materiale nella trascrizione di uno dei dati identificativi dell’immobile (dato catastale, generalità del proprietario, indirizzo dell’immobile) «non inficia la validità dell’attestato energetico, qualora, sulla base degli altri dati, sia, comunque possibile riferire, con sufficiente certezza, l’attestato stesso all’immobile negoziato». Questo principio è valido sempre, «salvo quanto previsto in eventuali disposizioni delle leggi regionali che facciano dipendere la validità dell’attestato dall’esatta esposizione dell’identificativo catastale».

APPROFONDISCI –> Aggiornamento Studio del Notariato n. 657-2013/C