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Cassazione 11029/2014: Notai e responsabilità disciplinare

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DOSSIER SISMI: P.CHIGI, TOTALE FIDUCIA IN MAGISTRATI. EVENTUALI SOPRUSI SERVIZI NON RIENTRANO IN CORRETTA GESTIONECassazione civile , sez. II, sentenza 20.05.2014 n° 11029 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11029/2014 è intervenuta nuovamente in tema di responsabilità disciplinare dei notai, ritenendo non sufficiente l’importo considerevole delle fatture per provare la concorrenza illecita, attraverso l’esercizio dell’attività in sedi secondarie non dichiarate al Consiglio Notarile e l’uso di  “procacciatori di clienti”, se tale importo è compatibile con il numero degli atti stipulati e con i relativi diritti di segreteria incassati.

La vicenda processuale trae origine dal reclamo del Consiglio Notarile avverso la decisione della CO.RE.DI. (Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina) che – rilevata la violazione dell’art. 147, comma 1, lett. b) della legge notarile (legge 16 febbraio 1913, n. 89) in riferimento all’art. 10 del Codice deontologico dei notai – aveva irrogato al professionista la sanzione disciplinare della censura, assolvendolo, invece, con formula piena dalla violazione di cui all’art. 31 del Codice deontologico dei notai in riferimento alla lett. c) del citato art. 147.

Il comma 1, lett. b) dell’art. 147 della legge notarile punisce con la censura o con la sospensione sino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione il notaio che “viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato”.

In altra recente pronuncia la Corte di Cassazione ha ribadito che costituisce illecito, ai sensi della norma sopra richiamata, la presenza sistematica ed organizzata del notaio, ai fini dell’espletamento della propria attività professionale, presso un’ulteriore sede secondaria, non consentita dai principi di deontologia professionale che, all’art. 10, vieta l’apertura di un ufficio secondario in più di un Comune sede notarile ed equipara all’ufficio secondario la ricorrente presenza del notaio presso studi di altri professionisti od organizzazioni estranee al notariato. Lo scopo di tale norma deontologica è quello di evitare concentrazioni di attività professionale nocive al corretto svolgimento della professione notarile, essendo fatta salva la possibilità per il notaio di recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto in cui si trova la sua sede notarile (Cassazione civile, sez. II, 23.01.2014, n. 1437).

Nel caso di specie, il Consiglio Notarile, ritenendo che il notaio avesse stipulato atti in uffici secondari, aperti senza preventiva comunicazione, avvalendosi anche di prestazioni presso terzi all’interno dei suddetti uffici e corrispondendo loro somme eccessive per la tipologia di servizi dichiarati, lamentava che la CO.RE.DI. non avesse ritenuto provata né la violazione relativa all’illecita concorrenza mediante “procacciatori di clienti” ex art. 147, lett. c) della legge notarile, né la lesione dei doveri di imparzialità, correttezza e personalità della prestazione con conseguente compromissione della dignità, del decoro e del prestigio della classe notarile, ex art. 147, lett. a) della legge notarile.

Il Consiglio notarile chiedeva, dunque, la riforma della decisione della CO.RE.DI., con irrogazione al notaio della sanzione disciplinare della sospensione per un periodo di sei mesi.

La Corte d’appello, in parziale riforma della decisione impugnata, irrogava al notaio la sanzione disciplinare della sospensione per un periodo di due mesi, tenuto conto anche dell’irreprensibilità della pregressa condotta professionale.

Erano rigettate le eccezioni preliminari relative alla legittimità del procedimento disciplinare, essendo ritenute infondate le doglianze del notaio per non essere stato avvisato – all’inizio della procedura amministrativa – della possibile apertura di tale procedimento, dovendosi presumere che egli fosse a conoscenza dei poteri devoluti ex lege al Consiglio Notarile. Né era stata provata dal notaio alcuna concreta lesione del suo diritto di difesa, per contro esercitato anche nella fase antecedente l’avvio del procedimento disciplinare, allorché il professionista aveva potuto fornire chiarimenti e produrre documenti.

Esclusa la tesi della tacita abrogazione delle norme deontologiche e della legge notarile in tema di illecita concorrenza tra notai per effetto della l. n. 248 del 2006 (c.d. Legge Bersani), nel merito la Corte d’appello riteneva che il Consiglio Notarile avesse provato per tabulas le attività svolte dal notaio presso le sedi secondarie, rilasciando fatture circostanziate per un importo ritenuto eccessivo per i soli servizi di segreteria.

Inoltre, le implicite ammissioni del notaio su precedenti violazioni (avendo egli precisato di essersi recato una o due volte la settimana per la stipula di atti presso l’ex studio di altro notaio cessato dall’incarico, impegnandosi a non violare in futuro la normativa in materia di sedi secondarie), poi genericamente ritrattate nel giudizio davanti alla Corte d’appello, inducevano quest’ultima a ritenere provato – insieme alla documentazione acquisita e all’analisi economica degli onorari – che il notaio avesse esercitato non occasionalmente, in un determinato arco temporale, una parte considerevole della sua attività in sedi secondarie non dichiarate, avvalendosi della struttura e della clientela di altri studi.

Condividendo la decisione della CO.RE.DI. relativa alla violazione dell’art. 147 lett. b), comma 1 della legge notarile, la Corte d’appello ravvisava, altresì, le violazioni degli artt. 31, lett. f), e 147, comma 1, lett. b) ed e), ma non anche la compromissione della dignità e del decoro e prestigio della classe notarile, di cui all’art. 147, comma 1, lett. a), non essendo né allegata né provata una condotta del notaio in grado di cagionare il previsto danno.

La Corte di legittimità ha accolto parzialmente il ricorso del notaio, in mancanza di una prova circostanziata dell’illecita condotta concorrenziale, cassando con rinvio la sentenza della Corte d’appello.

Per quanto riguarda la presunta portata abrogatrice della l. n. 248 del 2006 (c.d. Legge Bersani) nei confronti del divieto di illecita concorrenza, la Corte di Cassazione ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la suddetta legge “non si pone in contrasto con l’art. 147, lett. c), LN, che individua come illecita concorrenza quella effettuata con riduzione di onorari, diritti o compensi ovvero servendosi dell’opera di procacciatori di clienti, di richiami di pubblicità non consentiti dalle norme deontologiche o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro e al prestigio della classe notarile, in quanto tale norma non pone una limitazione di concorrenza tra notai, la cui liceità, al contrario, implicitamente riconosce, ma si limita a vietarne le forme di lesione del bene protetto del decoro e del prestigio della classe notarile, individuando una serie di condotte che integrano la fattispecie della concorrenza illecita, nel rispetto del principio di legalità (Cass., sent. n. 4721 del 2012)”.

Per quanto concerne, invece, la prova dell’addebito disciplinare, secondo gli Ermellini la Corte di merito aveva erroneamente esaminato la documentazione in atti, ravvisando la prova dell’uso di “procacciatori di clienti” nelle fatture prodotte indicanti, in allegato, il dettaglio del numero di atti stipulati, relativamente ai quali l’importo complessivo appariva eccessivo se rapportato ai soli servizi di segreteria.

Secondo la Corte nomofilattica l’errore consisteva nel confondere il numero degli atti stipulati dal notaio con il numero delle fatture, non avvedendosi che in ognuna di esse erano indicati i singoli atti ai quali era stato imputato il relativo costo.

La Suprema Corte ha concluso che le suddette fatture erano, invero, riferibili complessivamente ad un “elevatissimo” numero di atti, cosicché il rilevante importo corrisposto dal notaio è stato ritenuto “almeno verosimile ove applicata ad un numero di atti particolarmente rilevante”.

APPROFONDISCI –> Sentenza Cassazione 11029/2014

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