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Cassazione 11029/2014: Notai e responsabilità disciplinare

DOSSIER SISMI: P.CHIGI, TOTALE FIDUCIA IN MAGISTRATI. EVENTUALI SOPRUSI SERVIZI NON RIENTRANO IN CORRETTA GESTIONECassazione civile , sez. II, sentenza 20.05.2014 n° 11029 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11029/2014 è intervenuta nuovamente in tema di responsabilità disciplinare dei notai, ritenendo non sufficiente l’importo considerevole delle fatture per provare la concorrenza illecita, attraverso l’esercizio dell’attività in sedi secondarie non dichiarate al Consiglio Notarile e l’uso di  “procacciatori di clienti”, se tale importo è compatibile con il numero degli atti stipulati e con i relativi diritti di segreteria incassati.

La vicenda processuale trae origine dal reclamo del Consiglio Notarile avverso la decisione della CO.RE.DI. (Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina) che – rilevata la violazione dell’art. 147, comma 1, lett. b) della legge notarile (legge 16 febbraio 1913, n. 89) in riferimento all’art. 10 del Codice deontologico dei notai – aveva irrogato al professionista la sanzione disciplinare della censura, assolvendolo, invece, con formula piena dalla violazione di cui all’art. 31 del Codice deontologico dei notai in riferimento alla lett. c) del citato art. 147.

Il comma 1, lett. b) dell’art. 147 della legge notarile punisce con la censura o con la sospensione sino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione il notaio che “viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato”.

In altra recente pronuncia la Corte di Cassazione ha ribadito che costituisce illecito, ai sensi della norma sopra richiamata, la presenza sistematica ed organizzata del notaio, ai fini dell’espletamento della propria attività professionale, presso un’ulteriore sede secondaria, non consentita dai principi di deontologia professionale che, all’art. 10, vieta l’apertura di un ufficio secondario in più di un Comune sede notarile ed equipara all’ufficio secondario la ricorrente presenza del notaio presso studi di altri professionisti od organizzazioni estranee al notariato. Lo scopo di tale norma deontologica è quello di evitare concentrazioni di attività professionale nocive al corretto svolgimento della professione notarile, essendo fatta salva la possibilità per il notaio di recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto in cui si trova la sua sede notarile (Cassazione civile, sez. II, 23.01.2014, n. 1437).

Nel caso di specie, il Consiglio Notarile, ritenendo che il notaio avesse stipulato atti in uffici secondari, aperti senza preventiva comunicazione, avvalendosi anche di prestazioni presso terzi all’interno dei suddetti uffici e corrispondendo loro somme eccessive per la tipologia di servizi dichiarati, lamentava che la CO.RE.DI. non avesse ritenuto provata né la violazione relativa all’illecita concorrenza mediante “procacciatori di clienti” ex art. 147, lett. c) della legge notarile, né la lesione dei doveri di imparzialità, correttezza e personalità della prestazione con conseguente compromissione della dignità, del decoro e del prestigio della classe notarile, ex art. 147, lett. a) della legge notarile.

Il Consiglio notarile chiedeva, dunque, la riforma della decisione della CO.RE.DI., con irrogazione al notaio della sanzione disciplinare della sospensione per un periodo di sei mesi.

La Corte d’appello, in parziale riforma della decisione impugnata, irrogava al notaio la sanzione disciplinare della sospensione per un periodo di due mesi, tenuto conto anche dell’irreprensibilità della pregressa condotta professionale.

Erano rigettate le eccezioni preliminari relative alla legittimità del procedimento disciplinare, essendo ritenute infondate le doglianze del notaio per non essere stato avvisato – all’inizio della procedura amministrativa – della possibile apertura di tale procedimento, dovendosi presumere che egli fosse a conoscenza dei poteri devoluti ex lege al Consiglio Notarile. Né era stata provata dal notaio alcuna concreta lesione del suo diritto di difesa, per contro esercitato anche nella fase antecedente l’avvio del procedimento disciplinare, allorché il professionista aveva potuto fornire chiarimenti e produrre documenti.

Esclusa la tesi della tacita abrogazione delle norme deontologiche e della legge notarile in tema di illecita concorrenza tra notai per effetto della l. n. 248 del 2006 (c.d. Legge Bersani), nel merito la Corte d’appello riteneva che il Consiglio Notarile avesse provato per tabulas le attività svolte dal notaio presso le sedi secondarie, rilasciando fatture circostanziate per un importo ritenuto eccessivo per i soli servizi di segreteria.

Inoltre, le implicite ammissioni del notaio su precedenti violazioni (avendo egli precisato di essersi recato una o due volte la settimana per la stipula di atti presso l’ex studio di altro notaio cessato dall’incarico, impegnandosi a non violare in futuro la normativa in materia di sedi secondarie), poi genericamente ritrattate nel giudizio davanti alla Corte d’appello, inducevano quest’ultima a ritenere provato – insieme alla documentazione acquisita e all’analisi economica degli onorari – che il notaio avesse esercitato non occasionalmente, in un determinato arco temporale, una parte considerevole della sua attività in sedi secondarie non dichiarate, avvalendosi della struttura e della clientela di altri studi.

Condividendo la decisione della CO.RE.DI. relativa alla violazione dell’art. 147 lett. b), comma 1 della legge notarile, la Corte d’appello ravvisava, altresì, le violazioni degli artt. 31, lett. f), e 147, comma 1, lett. b) ed e), ma non anche la compromissione della dignità e del decoro e prestigio della classe notarile, di cui all’art. 147, comma 1, lett. a), non essendo né allegata né provata una condotta del notaio in grado di cagionare il previsto danno.

La Corte di legittimità ha accolto parzialmente il ricorso del notaio, in mancanza di una prova circostanziata dell’illecita condotta concorrenziale, cassando con rinvio la sentenza della Corte d’appello.

Per quanto riguarda la presunta portata abrogatrice della l. n. 248 del 2006 (c.d. Legge Bersani) nei confronti del divieto di illecita concorrenza, la Corte di Cassazione ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la suddetta legge “non si pone in contrasto con l’art. 147, lett. c), LN, che individua come illecita concorrenza quella effettuata con riduzione di onorari, diritti o compensi ovvero servendosi dell’opera di procacciatori di clienti, di richiami di pubblicità non consentiti dalle norme deontologiche o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro e al prestigio della classe notarile, in quanto tale norma non pone una limitazione di concorrenza tra notai, la cui liceità, al contrario, implicitamente riconosce, ma si limita a vietarne le forme di lesione del bene protetto del decoro e del prestigio della classe notarile, individuando una serie di condotte che integrano la fattispecie della concorrenza illecita, nel rispetto del principio di legalità (Cass., sent. n. 4721 del 2012)”.

Per quanto concerne, invece, la prova dell’addebito disciplinare, secondo gli Ermellini la Corte di merito aveva erroneamente esaminato la documentazione in atti, ravvisando la prova dell’uso di “procacciatori di clienti” nelle fatture prodotte indicanti, in allegato, il dettaglio del numero di atti stipulati, relativamente ai quali l’importo complessivo appariva eccessivo se rapportato ai soli servizi di segreteria.

Secondo la Corte nomofilattica l’errore consisteva nel confondere il numero degli atti stipulati dal notaio con il numero delle fatture, non avvedendosi che in ognuna di esse erano indicati i singoli atti ai quali era stato imputato il relativo costo.

La Suprema Corte ha concluso che le suddette fatture erano, invero, riferibili complessivamente ad un “elevatissimo” numero di atti, cosicché il rilevante importo corrisposto dal notaio è stato ritenuto “almeno verosimile ove applicata ad un numero di atti particolarmente rilevante”.

APPROFONDISCI –> Sentenza Cassazione 11029/2014


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Certificazione energetica: non è a carico del notaio l’obbligo di verifica dei requisiti del tecnico

apeCertificazione energetica e attestato di prestazione energetica, come comportarsi.

Il Consiglio nazionale del Notariato ha appena approvato l’aggiornamento 2014 della sua GUIDA SULLA CERTIFICAZIONE. E stavolta ha spostato la lente sul ruolo delle Regioni. A loro, infatti, spettava il compito di dotarsi di un apposito albo o registro dei soggetti accreditati, ma non tutte lo hanno fatto. E questo modifica la condotta che i proprietari di immobili dovranno tenere.

Il testo ricorda, anzitutto, che dopo appena sei mesi e venti giorni dalla sua entrata in vigore, il Dl n. 63/2013 è stato modificato in maniera pesante dal decreto Destinazione Italia (Dl n. 145/2013) e dalla sua legge di conversione (n. 9/2014). Per effetto di questo pacchetto di interventi, è stato innanzitutto escluso l’obbligo «di allegazione, di consegna e di informativa per gli atti traslativi a titolo gratuito»; è stato precisato che gli obblighi relativi all’Ape riguardano «i nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione»; è stata eliminata la nullità «quale sanzione per il caso di violazione dell’obbligo di allegazione»; è stata prevista una «sanzione pecuniaria per la violazione dell’obbligo di allegazione nonché in caso di mancata documentazione in atto, con l’inserimento dell’apposita clausola, dell’adempimento degli obblighi di informativa e di consegna»; è stato stabilito che «il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica entro 45 giorni».

Quanto alle Regioni, la guida osserva che il quadro regolatorio è ancora parecchio frastagliato: non tutte si sono dotate di apposto albo dei soggetti certificatori accreditati. Per questo non può essere fissato a carico del notaio un obbligo di verifica dei requisiti del tecnico, perché nella maggior parte dei casi sarebbe di difficile attuazione, non avendo sempre a disposizione degli elenchi. Spetta, pertanto, «al proprietario del bene (alienante e/o locatore) verificare che il tecnico, al quale intende affidare l’incarico, sia in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per la redazione dell’attestato di prestazione energetica».

E, sempre sul fronte delle Regioni, arriva un’altra precisazione. Un eventuale errore materiale nella trascrizione di uno dei dati identificativi dell’immobile (dato catastale, generalità del proprietario, indirizzo dell’immobile) «non inficia la validità dell’attestato energetico, qualora, sulla base degli altri dati, sia, comunque possibile riferire, con sufficiente certezza, l’attestato stesso all’immobile negoziato». Questo principio è valido sempre, «salvo quanto previsto in eventuali disposizioni delle leggi regionali che facciano dipendere la validità dell’attestato dall’esatta esposizione dell’identificativo catastale».

APPROFONDISCI –> Aggiornamento Studio del Notariato n. 657-2013/C

 


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Mercato immobiliare: +1,6% nel primo trimestre 2014

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Segnali di ripresa per il mercato immobiliare italiano che nei primi tre mesi del 2014 cresce dell’1,6% rispetto allo stesso periodo del 2013. A fare da traino sono soprattutto il settore commerciale (+4,7%) e il residenziale (+4,1%), anche se i dati risultano influenzati dallo slittamento di una parte dei rogiti al nuovo anno per sfruttare la più conveniente imposta di registro. Sono i dati che emergono dalla Nota trimestrale Omi, lo studio realizzato dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate che analizza l’andamento del mercato immobiliare italiano nel primo trimestre 2014.

Settore residenziale – Con 98.403 transazioni, il mercato immobiliare delle abitazioni segna una crescita del 4,1%, più marcata al Centro (+10,5%) e al Nord (+4,7%), mentre resta negativo il Sud (-1,6%), seppur con minore intensità rispetto agli stessi periodi precedenti. L’aumento delle compravendite ha interessato in misura minore i Comuni non capoluogo (+1,7%) e maggiormente i capoluoghi che segnano un +8,8%, con un picco nei capoluoghi del Centro (+17,3%).

Abitazioni nelle principali città – A guidare la classifica della ripresa del mercato residenziale è Bologna (+29,2%), seguita da Genova (+25,3%) e Roma (+21,4%). Bene anche Torino (+10,8%), Firenze (+9,7%) e Milano (+3,4%), mentre chiudono il primo trimestre 2014 ancora con il segno negativo Palermo (-1%) e Napoli (-25,2%), dove, però, il dato delle compravendite nel I trimestre del 2013 era stato alterato dalle dismissioni del patrimonio immobiliare pubblico del Comune: l’hinterland napoletano fa, infatti, registrare un dato positivo, +4,1%, mai rilevato dal 2010.

 


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Cass. 3802/2014: notaio e privacy del cliente

DOSSIER SISMI: P.CHIGI, TOTALE FIDUCIA IN MAGISTRATI. EVENTUALI SOPRUSI SERVIZI NON RIENTRANO IN CORRETTA GESTIONE

(Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 3802 del 18 Febbraio 2014)

 

Quid iuris se il notaio, intimato dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza all’esibizione di particolare documentazione, rifiuta la stessa contestando, in caso contrario, violazione del diritto alla privacy del proprio cliente?

La Suprema Corte ha ritenuto legittima l’irrogazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento, poiché l’emanazione di tali tipi di ordini rientra nei poteri di vigilanza esercitati dai Consigli notarili.

Ciò poiché si tratta di funzioni pubbliche espressamente riservate; e commette infrazione il notaio che, nell’esercizio di tale pubblica funzione, non ottempera all’ordine impartito.

Sia il notaio che il Consiglio sarebbero dunque soggetti pubblici, e l’invio di documentazione inerente l’esercizio di tali funzioni rientra nel campo della trasmissione di dati tra soggetti pubblici, non sottoponibili a normativa privacy.

Nel caso in oggetto il notaio coinvolto si è rifiutato di trasmettere alcune fatture inerenti atti oggetto di esame da parte del Consiglio.

Condannato sia in primo che in secondo grado alla sanzione disciplinare sopra riportata, l’interessato ha proposto ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte conferma che il potere esercitato dal Consiglio notarile non è di natura ispettiva, bensì di vigilanza sull’attività svolta dai notai; “attività questa che certamente rientra nelle attribuzioni dei Consigli notarili, in quanto collegate alle funzioni pubbliche loro riservate”.

Si tratterebbe di “atti strumentali che non presentano profili di illegittimità” poiché appunto pienamente rientranti nella trasmissione e nell’uso legittimo tra soggetti pubblici così come previsto sia dalla legge professionale notarile che dal d.lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (normativa privacy).

Il ricorso è rigettato.

APPROFONDISCI –> Testo della sentenza


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Cass. 28061/2013: surrogazione legale e responsabilità professionale del notaio

DOSSIER SISMI: P.CHIGI, TOTALE FIDUCIA IN MAGISTRATI. EVENTUALI SOPRUSI SERVIZI NON RIENTRANO IN CORRETTA GESTIONE

 

 

 

 

 

(Cassazione civile , sez. III, sentenza 16.12.2013 n° 28061)

Nota di Giuseppina Mattiello

Ai fini dell’operatività della surrogazione legale di cui all’art. 1203 c.c., n. 3, non è necessario nè che il solvens sia tenuto al pagamento del debito per la medesima causa debendi vantata dall’accipiens nei confronti dell’altro o degli altri obbligati, nè che il solvens sia direttamente obbligato nei confronti dell’accipiens, richiedendo la norma soltanto che il solvens abbia un interesse giuridicamente qualificato all’estinzione dell’obbligazione.

È questo il principio di diritto stabilito dalla Cassazione civile, sezione III, nella sentenza 16 dicembre 2013, n. 28061.

Nella fattispecie, un notaio aveva instaurato un giudizio nei confronti di due suoi clienti che, in atto di compravendita, avevano garantito che il loro immobile era libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, mentre, invece, lo stesso era poi risultato gravato da un’ipoteca concessa, a garanzia di un mutuo, dal costruttore del fabbricato in favore di un istituto di credito.

Il notaio, citato per responsabilità professionale dall’ultimo acquirente dell’immobile, al fine di evitare i ben maggiori danni che sarebbero derivati dalla sicura evizione dell’immobile, aveva pagato all’Istituto la somma ancora dovuta e, pertanto, ora ne chiedeva il rimborso ai venditori.

Soccombente sia in primo che in secondo grado, il notaio, in Cassazione, denunciava principalmente la violazione dell’art. 1203 c.c., n. 3, sostenendo che l’erroneità dell’affermazione del giudice del merito per cui, ai fini dell’operatività della surrogazione legale, è necessario che colui che effettua il pagamento sia direttamente e personalmente obbligato nei confronti dell’accipiens.

Invero, secondo il ricorrente, “tale interpretazione del disposto dell’art. 1203 c.c., n.3, sarebbe contraria alla giurisprudenza del Supremo Collegio, ferma nel ritenere che la surrogazione legale resta esclusa solo laddove il pagamento del solvens sia avvenuto spontaneamente, in assenza non solo di qualsivoglia obbligo giuridico nei confronti di chiunque, ma anche di ogni interesse”, mentre nella fattispecie, il notaio aveva effettuato il pagamento in quanto contrattualmente responsabile nei confronti dei primi acquirenti per l’omessa esecuzione delle visure ipotecarie, e obbligato in via extracontrattuale nei confronti del successivo acquirente per avere concorso, con la sua omissione, a determinare l’evento dannoso.

La Corte, condividendo l’impostazione dell’impugnante, ha osservato che la sentenza d’appello è inficiata da due errori giuridici di fondo: la prospettata necessità, ai fini dell’operatività della surrogazione legale, che l’accipiens (nella fattispecie, la banca), sia creditore di tutti quei soggetti, l’uno dei quali, con il pagamento, resta automaticamente surrogato nei diritti del creditore; e l’assunto che l’ultimo acquirente dell’immobile ipotecato avrebbe potuto agire per il recupero, ove avesse estinto l’obbligazione rimasta inadempiuta, solo nei confronti o dei suoi danti causa in via di evizione, o dell’altro notaio rogante coinvolto nella seconda compravendita in via di responsabilità professionale, di talchè, al momento del pagamento, non esisteva alcuna obbligazione dell’impugnante.

Invero, osserva la Suprema Corte, a norma dell’art. 1203 c.c., n. 3, la surrogazione opera non solo a vantaggio di chi sia obbligato con altri al pagamento del debito, ma anche di chi vi sia tenuto per altri, requisito che, nello specifico, aveva una sua particolare pregnanza, in ragione della riconosciuta possibilità di condannare il notaio rogante, che non abbia adempiuto all’obbligazione di verificare l’esistenza di iscrizioni ipotecarie relative all’immobile compravenduto, al risarcimento dei conseguenti danni in forma specifica.

In ogni caso, è dirimente il rilievo che tale norma richiede esclusivamente la titolarità di un interesse, giuridicamente qualificato, all’estinzione dell’obbligazione, requisito che, a sua volta, postula l’esistenza non già di un’obbligazione attuale e liquida, o comunque giudizialmente accertata, ma solo di un rapporto del solvens con il debitore preesistente al pagamento.

Sotto quest’ultimo profilo, il notaio poteva essere convenuto anche ex art. 2043 c.c., in quanto responsabile o corresponsabile del danno subito dal secondo acquirente, e per ciò solo il pagamento in questione non appare connotato da quella spontaneità che è la sola ad escludere l’operatività della surrogazione legale.

APPROFONDISCI –> Testo della sentenza


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Risoluzione 20/E Agenzia Entrate: tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione

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Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione – articolo 28 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 e articoli 67 e 68 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

Nell’ambito delle attività svolte dal Tavolo di lavoro congiunto istituito, con protocollo d’intesa sottoscritto il 29 ottobre 2010, tra il Consiglio Nazionale del Notariato, quale organo di rappresentanza dell’ordine professionale dei notai, e l’Agenzia delle entrate, sono state esaminate, tra l’altro, alcune questioni interpretative, sottoposte all’attenzione della scrivente con istanze di consulenza giuridica, connesse con la tassazione applicabile agli atti di risoluzione per ‘mutuo consenso’, senza previsione di corrispettivo, di atti di donazione aventi ad oggetto diritti reali immobiliari.

Con risoluzione 14 novembre 2007, n. 329, è stato affermato che l’atto di risoluzione del contratto per ‘mutuo consenso’ deve essere assoggettato all’imposta di registro in misura proporzionale, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del Testo unico dell’Imposta di Registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR).

E’ stato chiesto di conoscere se tale interpretazione trovi applicazione anche nel caso di risoluzione per ‘mutuo consenso’, senza previsione di alcun corrispettivo, di un atto di donazione di immobili.

In proposito, è stato sostenuto che tale atto debba essere ricondotto nell’ambito dell’imposta sulle successioni e donazioni. L’atto di risoluzione, per il quale non viene previsto un corrispettivo, configurerebbe, infatti, un atto a titolo gratuito e dovrebbe, pertanto, essere assoggettato alla disciplina prevista dal legislatore per tali atti.

Con riferimento al quesito proposto, appare utile rilevare, in via preliminare, che l’articolo 1372 del codice civile stabilisce, al comma 1, che “Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalle legge ...”.

La richiamata disposizione riconosce, dunque, alle parti del contratto, la possibilità di sciogliere, di comune accordo, il contratto concluso.

L’articolo 1321 del codice civile definisce il contratto come “l’accordo di due o più parti per costituire regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.

Dall’esame delle richiamate disposizioni, si desume l’ammissibilità del negozio risolutorio convenzionale, che viene concluso dalle parti al fine di estinguere un precedente rapporto giuridico patrimoniale ed eliminarne gli effetti giuridici prodotti.

La Corte di Cassazione, con sentenza 6 ottobre 2011, n. 20445, ha avuto modo di chiarire, con riferimento ad una risoluzione per ‘mutuo consenso’ di un contratto di compravendita, che “la risoluzione convenzionale integra un contratto autonomo con il quale le stesse parti o i loro eredi ne estinguono uno precedente, liberandosi dal relativo vincolo e la sua peculiarità è di presupporre un contratto precedente fra le medesime parti e di produrre effetti estintivi delle posizioni giuridiche create da essi”.

APPROFONDISCI –> Risoluzione 20/E