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Circolare 2/E Agenzia Entrate: modifiche alla tassazione applicabile agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari

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Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari – Articolo 10 del D.lgs.14 marzo 2011, n. 23

PREMESSA

L’articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (di seguito decreto) come modificato dall’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e dall’articolo 1, comma 608, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito legge di stabilità 2014) introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, rilevanti novità nel regime impositivo applicabile, ai fini delle imposte indirette, agli atti, a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari.

Per effetto delle disposizioni recate dall’articolo 10, è stato riformulato l’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR) al fine di prevedere due aliquote per la tassazione degli atti, nella misura rispettivamente del 9 e del 2 per cento.

Con l’articolo 1, comma 609, della legge di stabilità 2014 è stato, inoltre, nuovamente modificato l’articolo 1 della Tariffa, con l’introduzione di una nuova aliquota di imposta, del 12 per cento, prevista in presenza di determinate condizioni, per i trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze.

In definitiva, pertanto, per gli atti aventi ad oggetto diritti immobiliari sono state previste dal legislatore tre sole aliquote d’imposta; l’imposta proporzionale risultante dall’applicazione di dette aliquote, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto non può comunque essere inferiore a 1.000 euro.

Per effetto della riformulazione dell’articolo 1 della Tariffa, sono state abrogate le previsioni normative recate dalla medesima disposizione e dalle relative note, che prevedevano, fino al 31 dicembre 2013, diverse aliquote dell’imposta di registro ovvero, in taluni casi, la tassazione in misura fissa.

Il comma 3 dell’articolo 10 del decreto, come sostituito dall’articolo 26, comma 1, del citato decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, prevede, inoltre, in virtù del cosiddetto ‘principio di assorbimento’, l’esenzione dall’imposta di bollo, dalle tasse ipotecarie e dai tributi speciali catastali degli atti assoggettati all’imposta di registro di cui all’articolo 1 della Tariffa e degli atti e delle formalità ‘direttamente conseguenti’, posti in essere per curare gli adempimenti catastali e di pubblicità immobiliare, nonché l’assoggettamento di detti atti e formalità a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro.

L’articolo 10, comma 4, come modificato dalla legge di stabilità 2014 prevede, inoltre, la soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, che riguardino gli atti assoggettati all’imposta in esame, ad eccezione delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina dall’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Da ultimo, si segnala che l’articolo 26 del citato decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, ha stabilito che “l’importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 è elevato ad euro 200”.

Con la presente circolare, si forniscono di seguito i primi chiarimenti in merito all’applicazione delle nuove disposizioni.

APPROFONDISCI –> Circolare 2/E


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Cass. 3203/2014: illegittima la sanzione disciplinare se il notaio procede al ravvedimento operoso

 

DOSSIER SISMI: P.CHIGI, TOTALE FIDUCIA IN MAGISTRATI. EVENTUALI SOPRUSI SERVIZI NON RIENTRANO IN CORRETTA GESTIONE

(Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 3203 del 12 Febbraio 2014)

La categoria professionale dei notai ha un proprio codice deontologico: si tratta della c.d. legge notarile, la legge 16 Febbraio 1913 n. 89, la quale all’art. 144 prevede la trasformazione di sanzioni di vario genere (dall’avvertimento alla destituzione) nel caso in cui tale soggetto, dopo aver commesso un’infrazione, si adoperi al fine di eliminarne le conseguenze lesive.

Nel caso in oggetto al notaio interessato la Commissione regionale di disciplina (CO.RE.DI.) irrogava la sospensione dall’ufficio a causa di numerose registrazioni, trascrizioni ed iscrizioni tardive.

Confermata parzialmente tale statuizione anche innanzi alla Corte d’appello, il notaio proponeva ricorso in Cassazione lamentando violazione di legge per mancata applicazione delle attenuanti generiche di cui alla legge sopra citata.

Il ravvedimento operoso è riscontrabile ove il notaio, sebbene con trascrizione tardiva, si adoperi al fine di far cessare la situazione di inadempienza, ponendo in atto gli effetti di legge favorevoli alla parte assistita.

Tale comportamento, anche secondo un precedente della stessa Corte, è suscettibile di valutazione alla stregua di attenuante e sarebbe dovuta essere stata presa in considerazione dal giudice del merito.

Questa circostanza può essere applicata solo alle situazioni suscettibili di provocare un danno di natura non patrimoniale; secondo l’interpretazione della Suprema Corte sarebbe quindi sufficiente il solo “adoperarsi”, e non anche l’effettiva eliminazione delle conseguenze lesive.

Nei casi come in quello esaminato, la condotta omissiva posta inizialmente in essere può ben essere corretta attraverso tale pratica, dando modo al notaio di usufruire delle attenuanti di cui all’art. 144, “facendo cessare l’effetto permanente della lesione”.

La decisione impugnata è cassata con rinvio.

APPROFONDISCI –> Testo della sentenza


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Art.35 Legge Stabilità 2014: Notai e conto corrente dedicato

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L’art 35 della legge di stabilità 2014 contiene una piccola rivoluzione per la compravendita immobiliare e non solo. 

I soldi versati dall’acquirente per l’acquisto di una casa al momento del rogito non andranno direttamente al venditore, ma ad un fondo gestito dal notaio che li consegnerà solo a trasferimento di proprietà avvenuto.

Gli interessi del fondo serviranno allo stato per alimentare i finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese.

Seminascosta nella legge di stabilità arriva quindi la creazione di questo fondo dove verranno parcheggiati i soldi delle compravendite immobiliari fino a trascrizione avvenuta.

Lo scopo è quello di evitare che il compratore versi direttamente nelle mani del costruttore o del venditore di un immobile i soldi della compravendita prima che il trasferimento di proprietà sia regolamente avvenuto, e prima che il venditore abbia adempiuto a tutte le sue obbligazioni.

Il venditore di un immobile non riceverà il prezzo del bene venduto il giorno del rogito, ma gli importi saranno consegnati nelle mani del notaio che li dovrà versare su un conto corrente costituito ad hoc.

Nel fondo confluiranno:

1) tutte le somme dovutegli a titolo di onorari, tributi e rimborsi spese, in caso di compravendita immobiliare,

2) le somme affidategli in deposito fiduciario,

3) l’intero prezzo se si tratta di compravendite immobiliari o di aziende

Gli interessi sulle somme depositate serviranno a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati alle piccole e medie imprese.

Secondo quanto stabilito dalla legge, il denaro potrà essere “trattenuto” fino ad un massimo di 30 giorni, termine entro il quale dovrà avvenire il passaggio di proprietà.

Gli importi depositati non saranno di proprietà né del venditore né del notaio, costituendo una sorta di patrimonio separato e impignorabile.

Sarà lo stesso notaio a trasmettere il denaro al venditore solo una volta che sarà stata effettuata la trascrizione dell’atto definitivo nei pubblici registri immobiliari.

Una formalità che serve a tutelare il compratore nel caso in cui il vendiore lo destini anche ad altri acquirenti.

Il primo che trascrive prevale infatti sugli altri evenutali acquirenti.

APPROFONDISCI –> Art. 35 Legge Stabilità 2014


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Trasferimenti immobiliari: la Guida dell’Associazione dei Geometri Fiscalisti

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TRASFERIMENTI IMMOBILIARI – Cosa cambia dal 1° Gennaio 2014

a cura del Geometra Alberto Bonino

PREMESSA

Il D.L. n.104 del 12.9.2013 pubblicato in G.U. n.214 del 12 settembre 2013 noto come “Decreto Istruzione” contiene al suo interno alcune norme fiscali che decorreranno dal prossimo 1^ gennaio 2014 sommandosi ai provvedimenti già previsti dal precedente D.Lgs 14.03.2011 n. 23 più noto come “decreto IMU”.

Tali provvedimenti riguardano in modo particolare l’applicazione dell’Imposta di Registro sui trasferimenti immobiliari.

APPROFONDISCI –> Scarica la Guida ai Trasferimenti Immobiliari


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Consiglio Nazionale del Notariato: Guida Operativa in tema di convivenza

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Vademecum sulla tutela patrimoniale del convivente more uxorio in sede di esplicazione dell’autonomia negoziale

L’iniziativa del Consiglio Nazionale del Notariato, volta a fornire agli esercenti la professione notarile un vademecum in tema di esplicazione dell’autonomia negoziale con riferimento alla tutela delle prerogative di natura patrimoniale scaturenti dalla convivenza more uxorio, merita di essere sottolineata e condivisa per una molteplicità di ragioni.

Si tratta della prima iniziativa con un taglio di questo genere, avente cioè una finalità spiccatamente operativa, proveniente da una categoria professionale capace di coniugare rigore e approfondimento scientifico – in una dimensione che, per quel che concerne il lavoro in oggetto, si coglie anche nelle note di commento – con gli specifici interessi e bisogni la cui emersione è decretata dalle applicazioni pratiche quotidiane.

L’obiettivo perseguito è quello di offrire un ausilio al professionista chiamato a cimentarsi con le problematiche legate alla convivenza more uxorio, senza però trascurare – anzi, tutto all’opposto, esaltandolo – il fondamentale apporto intellettuale di cui il singolo Notaio deve darsi carico nel fornire, in sede di stesura del contratto di convivenza, adeguate risposte alle esigenze e agli interessi prospettati dai clienti.

APPROFONDISCI –> Scarica la Guida Operativa in tema di convivenza


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Notaio.org per Save the Children: fermiamo la mortalità infantile

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http://ioper.savethechildren.it/every-one/comincia-a-raccogliere-fondi.aspx?col=6-408

Sosteniamo Save the Children, come persone fisiche, da oltre 10 anni.

Ma solo tante gocce possono dare vita al mare.

I bambini sono il seme della VITA ed a loro va data la possibilità di viverla.

Come madri e padri non possiamo non sentire una stretta al cuore vedendo la sofferenza negli occhi e nel corpo dei più piccoli.

Aiutiamo Save the Children a dare un futuro a questi bambini.

Dona anche tu (anche pochi euro) con gioia ed orgoglio e ti sentirai “genitore speciale” che, seppur a distanza, è così vicino a questi piccini:

http://ioper.savethechildren.it/every-one/comincia-a-raccogliere-fondi.aspx?col=6-408

 

 


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Tribunale di Firenze: prima asta fallimentare telematica notarile online

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Si è chiusa ieri a Firenze, con l’aggiudicazione di un appartamento a Roma, la prima asta telematica notarile gestita dal Tribunale di Firenze.

L’asta fallimentare è stata bandita da un notaio fiorentino, per una procedura legata ad una società toscana, su un immobile situato a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma.

L’immobile è stato aggiudicato da un acquirente di Roma collegato via web dallo studio di un notaio periferico nella Capitale.

Dopo 14 rilanci, è stato superato il prezzo base dell’asta che in passato era andata deserta due volte.

E’ la seconda volta in Italia che si assiste alla partecipazione di un’asta giudiziaria via web con rilanci da parte di cittadini che si trovano a centinaia di km dalla sede del Tribunale titolare della procedura.

A gennaio 2013 si è tenuta a Brescia la prima asta telematica con l’aggiudicazione di un appartamento in provincia di Sassari.

La rete aste notarili (RAN), creata dal Consiglio Nazionale del Notariato per consentire lo svolgimento delle aste telematiche, si caratterizza per offrire il massimo livello di sicurezza e di facilità di accesso al cittadino, incentivandone quindi la partecipazione e riducendone i costi potendo quest’ultimo partecipare da remoto senza dover essere presente fisicamente nel luogo dell’asta.

La rete aste notarili, inoltre, prevede la possibilità di presentare offerte residuali al ribasso.

Tale caratteristica risponde alla necessità di ovviare al crescente fenomeno delle aste deserte, spesso dovuto ai valori delle basi d’asta fondati su perizie CTU redatte in epoche anteriori alla crisi economica.

L’asta telematica giudiziaria trova prima applicazione nelle procedure concorsuali (fallimenti, concordati preventivi) e, secondo la legge 24/2010, deve rispondere ai principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità.

Nello specifico il sistema rete aste notarili persegue tutti gli obiettivi della legge:

– in termini di sicurezza, consentendo l’accesso alla rete esclusivamente al notaio attraverso un sistema di autenticazione IAM (Identity and Access Management), con l’utilizzo della firma digitale e chiavi di cifratura;

– in termini di trasparenza, moltiplicando i soggetti preposti (al classico notaio banditore sono stati aggiunti tutti i notai periferici che aderiscono al servizio collegati con le rete intranet del notariato) ed utilizzando meccanismi di trasmissione delle offerte sia digitali che cartacee, che danno le massime garanzie. La possibilità di partecipare alla fase dell’incanto, evita il rischio di qualunque forma di pressione o di turbativa d’asta;

– in termini di monitoraggio, affidando ad un notaio tutte le verifiche di legittimazione, onorabilità, affidabilità dei partecipanti, anche ai fini dell’antiriciclaggio;

– in termini di garanzia per l’utente finale, imponendo l’anticipazione della fasi di controllo della documentazione a corredo di ciascun lotto prima della pubblicazione del bando, e offrendone la garanzia tipica dell’intervento notarile in ogni fase compresa quella dell’immediata restituzione della cauzione versata in caso di non aggiudicazione;

– in termini miglioramento della consapevolezza di tutti gli attori dell’asta, che possono ricevere, attraverso il notaio banditore o il notaio periferico di propria fiducia, un corretto orientamento sul regolamento, sul bando d’asta e su ogni fase successiva della procedura.

Nel corso degli ultimi anni si è assistito ad una stagnazione dell’aggiudicazione di aste giudiziarie e di quelle degli Enti pubblici.

La modernizzazione delle aste prevista dal codice e il nuovo sistema telematico RAN potrebbero quindi consentire una ripresa del mercato grazie ad una più facile e trasparente fruizione da parte dei cittadini di qualunque luogo d’Italia, riducendone contemporaneamente i tempi di aggiudicazione.

 


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Guida all’acquisto all’asta: un modo alternativo e sicuro di comprare casa

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In tempi di crisi economica si rimandano gli investimenti più rilevanti, spesso i più importanti per sé e per la propria famiglia: come, ad esempio, la casa.

Se i costi del mercato tradizionale diventano troppo onerosi, esistono modalità alternative che possono offrire condizioni anche più vantaggiose garantendo comunque le tutele necessarie.

Si può ricorrere ad esempio alle aste immobiliari, cui Notai e Associazioni dei Consumatori dedicano questa Guida per il Cittadino: una soluzione sicura, spesso conveniente, oggi ancora più accessibile e garantita con l’introduzione delle aste telematiche.

La Guida illustra le caratteristiche delle aste giudiziarie e delle aste per la dismissione del patrimonio pubblico, con modalità tradizionali e telematiche, fornendo istruzioni efficaci ed immediate.

Non mancano le risposte ai dubbi più frequenti: ad esempio, se sia possibile o meno usufruire di un mutuo per l’acquisto all’asta e come debbano comportarsi i coniugi in regime patrimoniale di comunione dei beni.

APPROFONDISCI –> Scarica la Guida

 


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Roma dall’alto

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”Roma dall’alto. Forme della città nella storia”. E’ il volume che ripercorre il patrimonio artistico di Roma, tra opere e coscienza topografica, attraverso decine di immagini scattate sorvolando la città. Uno zoom sui singoli monumenti che emergono dal tessuto urbano: dal più noto e antico, il Colosseo, fino all’auditorium contemporaneo firmato da Renzo Piano. In questo viaggio fotografico si scoprono dettagli inediti che nessuna esplorazione a piedi potrà mai mostrare, come i giardini privati. A sintetizzare le tappe dell’evoluzione monumentale della città, dalla Roma antica al XXI secolo, i maggiori storici dell’archeologia e dell’arte romana (Alberta Campitelli, Roberto Cassanelli, Massimiliano David, Vittorio Franchetti Pardo, Christoph Luitpold Frommel, Paolo Liverani, Gilles Sauron e Gerhard Wiedman)

Il libro è pubblicato da Editoriale Jaca Book e Fondazione Roma – Arte e musei (320 pp., 120 euro)

La campagna fotografica, realizzata in esclusiva per Jaca Book e Fondazione Roma – Arte e Musei, è di BAMS Photo Rodella

VEDI FOTO DI ROMA DALL’ALTO: http://www.repubblica.it/speciali/arte/2013/09/29/foto/roma_dall_alto-67241133/1/?ref=HREC2-14#20


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Il libretto di impianto non va allegato all’atto ma all’APE

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I libretti di impianto non devono essere materialmente allegati all’APE, l’Attestato di prestazione energetica da allegare, a pena di nullità, ai contratti di compravendita, locazione e donazione.

Questo il parere del Consiglio nazionale del Notariato, contenuto in una nota interna in materia di allegazione dell’attestato di prestazione energetica dopo la legge di conversione del DL 63/13.

Il comma 5, articolo 6 del D.lgs. 192/2005, come modificato dal decreto legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito nella legge 3 agosto 2013 n. 90, dispone che: “5. L’attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di prestazione energetica.”.

I LIBRETTI DI IMPIANTO NON DEVONO FORMARE UN UNICO DOCUMENTO CON L’APE.

Secondo l’interpretazione del Notariato, il termine “allegati” è usato dal legislatore in senso “atecnico”, vale a dire non nel senso che i libretti di impianto devono essere uniti all’attestato materialmente in modo da formare un unico documento. Il termine “allegati” deve invece essere inteso nel senso che, nel tempo, l’attestato deve essere accompagnato dai documenti tecnici di corredo necessari affinché possa essere verificata una delle condizioni cui è subordinata la validità dell’attestato di prestazione energetica; tale necessità si ritiene che sorga comunque solo a decorrere dal 31 dicembre dell’anno successivo al rilascio dell’attestato.

Tra l’altro, è opportuno osservare che negli allegati tecnici al D.lgs. 192/2005 i libretti degli impianti sono riportati unicamente fra la “documentazione tecnica di corredo”.

SOLO L’APE È DA ALLEGARE.

Il Consiglio nazionale del Notariato ritiene che il documento da allegare è solo l’attestato di prestazione energetica; l’originale da consegnare all’acquirente deve essere accompagnato da copia dei libretti di impianto. Occorre infatti “distinguere tra l’esemplare dell’attestato di prestazione energetica destinato alla consegna e l’esemplare dell’attestato di prestazione energetica destinato ad essere allegato all’atto traslativo e/o di nuova locazione, dovendosi ritenere l’obbligo di consegna del tutto autonomo e distinto dall’obbligo di allegazione”.

“L’obbligo di consegna – osserva il Notariato – deve essere adempiuto alla chiusura della trattative, chiusura che, di norma, precede il momento in cui viene sottoscritto l’atto traslativo e/o di locazione e nel quale sorge l’obbligo di allegazione. I libretti di impianto (in originale o in copia) si ritiene che debbano essere “uniti” solo all’esemplare dell’attestato destinato alla consegna, in quanto l’acquirente e/o il conduttore debbono essere messi nelle condizioni di verificare la validità dell’attestato esibito prima della stipula del contratto definitivo (si rammenta che detto attestato, ai sensi dell’art. 6, comma 2 D.lgs. n. 192/2005 come modificato dal Decreto del Fare convertito, deve essere messo a disposizione dell’acquirente e/o del conduttore sin dall’avvio delle trattative). All’atto sarà invece allegato un “secondo” esemplare di attestato (quello, per l’appunto, destinato all’allegazione)”.

In conclusione, secondo il parere dei notai l’ultima parte del comma 5, ove dispone che “A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di prestazione energetica.”, non significa che l’APE da allegare, a pena di nullità, ai contratti di compravendita, locazione e donazione (ai sensi del nuovo comma 3 bis dell’art. 6 del D.lgs. 192/2005) debba avere materialmente allegati i libretti di impianto.