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Ministero della Giustizia: Notai e liquidazione dei compensi professionali

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2013 il decreto del Ministero della Giustizia 2 agosto 2013, n. 106 recante integrazioni e modificazioni al decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia (notai, assistenti sociali e attuari), ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Il decreto entra in vigore a partire dal 24 settembre 2013.

Il Ministero della Giustizia non ha soppresso la disposizione che descrive le principali fasi in cui si articola l’attività notarile, nonché alcune delle attività che rientrano in ciascuna delle tre fasi, in quanto la finalità di tale integrazione normativa è solo quella di far emergere e valorizzare la complessità dell’attività notarile senza in questo modo introdurre una suddivisione delle fasi dell’attività del notaio per poi procedere ad una liquidazione del compenso per ogni singola fase, atteso che la specificazione delle attività non risulta direttamente collegata alla determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per i notai.

Non è stato invece accolto l’invito formulato dal Consiglio di Stato di contenere quantitativamente la misura dei parametri rimodulati in seguito all’introduzione di nuovi scaglioni, in quanto l’impianto generale è rimasto fermo e non induce aumenti dei compensi.

La censura del Consiglio di Stato verteva sull’individuazione di due sezioni all’interno della tabella D – Notai («altri atti»),

Per il Ministero della Giustizia il maggior dettaglio nella descrizione degli atti, che la distinzione in sottocategorie comporta, non si traduce in irrigidimento dei parametri: questi, infatti, sono e rimangono meramente orientativi per il Giudice che procede alla liquidazione, anche se gli atti ai quali si riferiscono sono elencati con maggior dettaglio.

La natura meramente indicativa dei parametri, inoltre, non risulta compromessa dalla introduzione di minimi, posto che ogni indicazione, anche quella di un minimo, si pone solo come orientativa e pacificamente non vincolante per il Giudice, trattandosi di parametri e non tariffe.

APPROFONDISCI –> Decreto Ministero della Giustizia n. 106/2013 (Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2013)

 


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Cass. 21307/2013: copia conforme ed imposta di bollo

cassazione

Fatto

La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 123/06/06, depositata il 2.2.2006 confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Grosseto n. 109/03/2003 che annullava l’avviso di irrogazione sanzioni, nei confronti del notaio B. G. per insufficiente pagamento dell’imposta di bollo sulle copie conformi ed allegati degli atti notarili presentati per la registrazione e per la trascrizione all’ufficio del territorio di Grosseto.

Rilevava la CTR che non trattavasi di copia in più atti, ma della copia di singoli atti notarili corredati da documenti.

Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo, quale unico motivo di gravame, violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 13 d.p.r. 642/1973, in relazione all’articolo 360, numero tre, c.p.c. e insufficiente motivazione in ordine un punto decisivo della controversia, in relazione all’articolo 360, numero cinque, c.p.c., rilevando la debenza dell’imposta di bollo con riferimento a ciascuno atto e documento allegato della copia conforme all’originale dell’atto, in quanto dotati ciascuno di propria autonomia.

Il contribuente si è costituito con controricorso, formulando anche ricorso incidentale in ordine alla compensazione delle spese del giudizio di appello.

Il contribuente presentava memoria.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 6.6.2013, in cui il P.G. ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

2. Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi a norma dell’art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza. La questione controversa concerne il pagamento dell’imposta di bollo con riferimento alla copia di un atto notarile, dichiarato conforme all’originale, al quale erano allegati altri documenti.

Trova applicazione, nella fattispecie, per le copie di atti redatti dal notaio, dichiarate conformi all’originale l’art. 5 d.p.r 642/l972 che prevede che “per copia si intende la riproduzione parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all’originale da colui che l’ha rilasciata” (lett. b), stabilendo, all’ultimo comma che “per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate sempreché queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell’ultima facciata la dichiarazione di conformità all’originale”.

L’art. 5 cit. prevede che sono esenti dall’imposta di bollo, fra l’altro, le copie presentate ai competenti uffici “ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie”, come norma di esenzione e, quindi eccezionale, con conseguente inapplicabilità ai casi non espressamente previsti.

Tale dizione deve interpretarsi nel senso che l’indicata esenzione spetta solo quando funzione specifica della “copia” presentata sia permettere l’espletamento della procedura di tassazione, dovendosi escludere nel caso di copia di atto notarile “certificata conforme” da presentarsi in sede di registrazione (cfr Cass. 10.1.1982, n. 95) mancando anche il requisito della “redazione in un unico contesto”, previsto dalla citata normativa.

Trova, quindi, applicazione l’art. 2 della tariffa all. A del citato decreto n. 642 del 1972, che assoggetta a bollo le copie di atti notarili dichiarate conformi all’originale dal notaio rogante.

Gli allegati, peraltro, risultano dotati ciascuno di propria autonomia, non essendo contestato che trattasi di certificazioni provenienti dal Comune, della quale il notaio si limita ad attestare la conformità all’originale al fine della predisposizione della copia da presentare per la legislazione e per la trascrizione.

Trattasi di documenti autonomi, non redatti dal notaio, che hanno diversa provenienza e autonoma consistenza ai di fuori dell’atto notarile stesso. Il ricorso incidentale rimane assorbito.

Va, quindi, accolto il ricorso principale, assorbito l’incidentale, cassata l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.

La particolarità della questione costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese dell’intero giudizio

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 6.6.2013


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“Rumors” ed Aggiornamento Concorsi Notarili

A)  Nel concorso notarile a 200 posti di notaio (Bando D.D.G. 27 dicembre 2010 pubblicato nella G.U. n. 3 dell’ 11 gennaio 2011 – 4a serie speciale), le cui prove scritte si sono svolte nei giorni 15, 16 e 17 febbraio 2012, in Roma presso l’Ergife Palace Hotel, sono stati resi noti i risultati degli scritti e 186 partecipanti sono stati ammessi a sostenere gli orali.

Consulta l’elenco dei 186 ammessi agli orali

Consulta il Calendario delle prove orali che si sono svolte tra il 21 maggio ed il 4 luglio 2013

 

B)  Nel concorso notarile a 150 posti di notaio (Bando D.D.G. 27 dicembre 2011 pubblicato nella G.U. n. 2 del 10 gennaio 2012 – 4a serie speciale), le cui prove scritte si sono svolte nei giorni 14, 15 e 16 novembre 2012, in Roma presso la Nuova Fiera di Roma, sono stati corretti i compiti di oltre 730 candidati e di questi oltre 140 sarebbero stati ammessi agli orali.

Si vocifera che i risultati degli scritti possano essere resi noti ad ottobre 2013 p.v.

 

C)  Il 22/03/2013 è stato bandito un nuovo concorso notarile a 250 posti da notaio (D.D.G. 22/03/2013)

Consulta il bando del concorso

Il diario delle prove scritte, salvo rinvii, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale del 27 settembre 2013: si vocifera che gli scritti del concorso dovrebbero svolgersi nella seconda metà di novembre 2013.

 


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Costituzione di Srl: no agli assegni bancari

notariato

 

A firma del Notaio Angelo Busani

IN BREVE

Nella nota del Consiglio nazionale del notariato, datata 4 settembre 2013, per la costituzione delle nuove Srl si ammettono assegni circolari, denaro contante nel caso di importi sotto i 1.000 euro e il bonifico bancario intestato a favore della costituenda società. Non si ritiene, invece, ammissibile l’utilizzo dell’assegno bancario perchè non darebbe certezza sulla copertura delle somme dovute.
Per il circolare si ammette anche l’intestazione a nome del nominando amministratore: una modalità che suscita perplessità.

 

NEL DETTAGLIO

Indicazioni operative sono state diramate il 04/09/213 dal Consiglio Nazionale del Notariato circa il versamento da effettuare per costituire nuove Srl.

Le soluzioni proposte:

a) non si può usare l’assegno bancario («non darebbe certezza della copertura delle somme dovute e, pertanto, non sarebbe idoneo a garantire l’effettività dei conferimenti»);

b) si può usare il denaro contante, ma solo per importi inferiori a mille euro;

c) si può usare il bonifico bancario (a favore di uno dei nominandi amministratori e non certo a favore della costituenda società, che ancora non esiste).

Il metodo “principe” è comunque quello dell’assegno circolare, la cui intestazione può essere effettuata:

a) a nome della costituenda società;

b) a nome del nominando amministratore (o di uno dei nominandi amministratori: con il che la nota implicitamente ammette che non occorra un versamento “congiuntivo”).

Quest’ultima modalità suscita però qualche perplessità o, meglio, pare sollecitare una precisazione: infatti, se si intesta un assegno a “Mario Rossi”, stante la sua intrasferibiltà l’assegno non potrà che essere incassato da Mario Rossi sul suo conto personale (l’importo versato dovrà poi essere girato dal conto dell’amministratore al conto della società, una volta costituita), il che potrebbe sollevare problemi sul punto che si possa considerare l’assegno come un versamento effettivamente avvenuto “a favore della società” (e ciò pure senza necessariamente pensare al caso dell’amministratore che si appropri dei soldi e non li versi alla società); anche per il bonifico ordinato a favore di un amministratore bisognerebbe ripetere un identico ragionamento.

Se invece si vuole rendere l’assegno incassabile sul conto della società, si dovrebbe in effetti intestarlo a “Mario Rossi quale nominando amministratore della costituenda Alfa Srl”.

Tuttavia, questa appare una complicazione inutile (si immagina che agli sportelli delle banche sorgerà più di un dubbio su questa operatività, sia in sede di emissione, sia in sede d’incasso dell’assegno) al cospetto della più semplice soluzione di intestare l’assegno alla “costituenda società”.

La nota si esprime infine a favore della soluzione di ritenere ancora ammissibile che i soci optino per il versamento in banca, come accadeva in passato e come anche ora continua ad essere richiesto per la Spa.

Il problema qui è però che, non essendoci più una norma di legge “di supporto”, bisognerebbe ricorrere a un mandato specifico alla banca depositaria di istituire un conto vincolato, intestato alla costituenda società, destinato ad essere movimentato da coloro che risulteranno essere gli amministratori della società stessa, una volta iscritta nel Registro imprese.

A questo riguardo, ci si scontra però con lo standard delle procedure bancarie che, ad oggi, non sono state ancora state predisposte per gestire queste “partite”.


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Il libretto di impianto non va allegato all’atto ma all’APE

ape

I libretti di impianto non devono essere materialmente allegati all’APE, l’Attestato di prestazione energetica da allegare, a pena di nullità, ai contratti di compravendita, locazione e donazione.

Questo il parere del Consiglio nazionale del Notariato, contenuto in una nota interna in materia di allegazione dell’attestato di prestazione energetica dopo la legge di conversione del DL 63/13.

Il comma 5, articolo 6 del D.lgs. 192/2005, come modificato dal decreto legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito nella legge 3 agosto 2013 n. 90, dispone che: “5. L’attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di prestazione energetica.”.

I LIBRETTI DI IMPIANTO NON DEVONO FORMARE UN UNICO DOCUMENTO CON L’APE.

Secondo l’interpretazione del Notariato, il termine “allegati” è usato dal legislatore in senso “atecnico”, vale a dire non nel senso che i libretti di impianto devono essere uniti all’attestato materialmente in modo da formare un unico documento. Il termine “allegati” deve invece essere inteso nel senso che, nel tempo, l’attestato deve essere accompagnato dai documenti tecnici di corredo necessari affinché possa essere verificata una delle condizioni cui è subordinata la validità dell’attestato di prestazione energetica; tale necessità si ritiene che sorga comunque solo a decorrere dal 31 dicembre dell’anno successivo al rilascio dell’attestato.

Tra l’altro, è opportuno osservare che negli allegati tecnici al D.lgs. 192/2005 i libretti degli impianti sono riportati unicamente fra la “documentazione tecnica di corredo”.

SOLO L’APE È DA ALLEGARE.

Il Consiglio nazionale del Notariato ritiene che il documento da allegare è solo l’attestato di prestazione energetica; l’originale da consegnare all’acquirente deve essere accompagnato da copia dei libretti di impianto. Occorre infatti “distinguere tra l’esemplare dell’attestato di prestazione energetica destinato alla consegna e l’esemplare dell’attestato di prestazione energetica destinato ad essere allegato all’atto traslativo e/o di nuova locazione, dovendosi ritenere l’obbligo di consegna del tutto autonomo e distinto dall’obbligo di allegazione”.

L’obbligo di consegna – osserva il Notariato – deve essere adempiuto alla chiusura della trattative, chiusura che, di norma, precede il momento in cui viene sottoscritto l’atto traslativo e/o di locazione e nel quale sorge l’obbligo di allegazione. I libretti di impianto (in originale o in copia) si ritiene che debbano essere “uniti” solo all’esemplare dell’attestato destinato alla consegna, in quanto l’acquirente e/o il conduttore debbono essere messi nelle condizioni di verificare la validità dell’attestato esibito prima della stipula del contratto definitivo (si rammenta che detto attestato, ai sensi dell’art. 6, comma 2 D.lgs. n. 192/2005 come modificato dal Decreto del Fare convertito, deve essere messo a disposizione dell’acquirente e/o del conduttore sin dall’avvio delle trattative). All’atto sarà invece allegato un “secondo” esemplare di attestato (quello, per l’appunto, destinato all’allegazione)”.

In conclusione, secondo il parere dei notai l’ultima parte del comma 5, ove dispone che “A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di prestazione energetica.”, non significa che l’APE da allegare, a pena di nullità, ai contratti di compravendita, locazione e donazione (ai sensi del nuovo comma 3 bis dell’art. 6 del D.lgs. 192/2005) debba avere materialmente allegati i libretti di impianto.

 


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Antitrust: avviata istruttoria nei confronti dell’Unione mutualistica tra i Notai del Veneto

PROFESSIONI: ANTITRUST AVVIA ISTRUTTORIA NEI CONFRONTI DELL’UNIONE MUTUALISTICA TRA I NOTAI DEL VENETO PER POSSIBILE INTESA RESTRITTIVA DELLA CONCORRENZA

L’Unione, costituita da alcuni professionisti di Treviso, prevede la messa in comune di una percentuale dei proventi dei singoli professionisti da ripartire in quote uguale tra tutti. In questo modo potrebbe venire meno, tra i notai aderenti, la spinta a farsi concorrenza.

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 31 luglio 2013, ha deciso di avviare un’istruttoria per verificare se la costituzione dell’Unione mutualistica tra i notai del Veneto possa costituire un’intesa restrittiva della concorrenza

Secondo l’Antitrust, l’associazione, costituita da alcuni professionisti del distretto notarile di Treviso, potrebbe essere idonea a produrre restrizioni della concorrenza.

Obiettivo dell’Unione, è infatti quello di mettere in comune una parte dei proventi dei notai associati per poi ripartirla tra i medesimi in quote uguali: in questo modo i singoli notai, indipendentemente dall’attività svolta, si vedrebbero garantito mensilmente un reddito minimo da parte dell’associazione (e quindi, nella sostanza, da parte dei propri concorrenti).

Ne potrebbe derivare una riduzione della spinta a ricercare nuovi clienti attraverso condotte concorrenziali quali il miglioramento del servizio o la riduzione dei prezzi.

L’intesa avvantaggerebbe così in maniera anticoncorrenziale sia i notai di nuova nomina nel distretto, che potrebbero contare su un livello di reddito garantito, sia i professionisti già presenti sul mercato che eviterebbero o ridurrebbero il rischio di condotte concorrenziali aggressive da parte dei nuovi professionisti.

La costituzione dell’Unione Mutualistica interviene peraltro dopo i recenti provvedimenti di liberalizzazione che hanno interessato l’attività notarile, tra cui l’abrogazione della tariffa professionale e dei limiti all’attività pubblicitaria, nonché l’incremento del numero dei notai e l’ampliamento del loro ambito di operatività territoriale.

APPROFONDISCI:

Provvedimento di avvio


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Cass. 19493/2013: responsabilità professionale del notaio ed onere della prova a carico del danneggiato

cassazione

Nessun automatismo nel riconoscimento della responsabilità professionale, con conseguente obbligo a risarcire il danno, per il notaio che non abbia trascritto il contratto di compravendita di un immobile, su cui successivamente è stata
iscritta ipoteca da parte di un creditore del precedente proprietario, con conseguente perdita dell’affare da parte di una agenzia immobiliare che ha così perso il proprio acquirente.

Con la sentenza 19493/2013, infatti, secondo la Suprema corte, prima di chiedere il danno per il mancato guadagno la società immobiliare era tenuta a provare che non era più stata in grado di ottenere lo stesso prezzo pattuito con il compratore originario.

 

APPROFONDISCI –> il testo della sentenza


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Apertura di una nuova Scuola Notarile a Roma

scuola_notarile

Dal mese di ottobre 2013 (e fino a tutto il mese di maggio 2014) inizierà a Roma un nuovo ed innovativo corso per la preparazione al concorso notarile.

Le lezioni si svolgeranno ogni sabato mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso la sala riunioni del Circolo Montecitorio, ubicato in via dei Campi Sportivi n.5 – 00197 Roma (Stazione Metropolitana Acqua Acetosa).

Docente sarà il notaio Giovanni Todde di Roma.

 

CARATTERISTICHE DEL CORSO

Il corso si propone di seguire in maniera diretta e personalizzata i candidati al concorso, sfruttando un metodo didattico che prevede la partecipazione attiva e continua degli studenti, ai quali sarà comunicato anticipatamente l’ argomento delle lezioni, e ai quali verrà richiesta a turno l’esposizione in aula di quanto studiato a casa, esposizione a partire dalla quale sarà ogni volta sollecitato e stimolato un dibattito in cui saranno trattati tutti gli aspetti di interesse notarile, le relative clausole e tecniche di redazione contrattuale, le ultime novità dottrinarie e giurisprudenziali.

E’ prevista l’assegnazione settimanale di un compito da svolgere a casa che sarà corretto non solo collettivamente in aula, ma anche e soprattutto personalmente dal notaio: anzi nei primi due mesi del corso chi lo desidera potrà partecipare alla correzione del proprio elaborato accanto al notaio, per avere un confronto ancora più proficuo e diretto.

Al fine di favorire un’ulteriore stimolo alla crescita, nell’ottica di una sana competizione, sia all’ esposizione orale che ai compiti scritti sarà assegnato un voto secondo quello che sarebbe il punteggio in sede di concorso.

 

INFORMAZIONI

Per più dettagliate informazioni di ogni genere, ivi incluse quelle relative al costo (sono infatti previste diverse fasce di costo, in funzione delle specifiche esigenze degli studenti) e alle modalità di iscrizione, è possibile contattare direttamente il notaio Giovanni Todde al numero +39.340-0546944 o a mezzo e-mail all’ indirizzo: giovannitodde@notaiogiovannitodde.it (lasciare nome, cognome e recapito telefonico per essere richiamati).

 


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Legge n.90/2013: l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) deve essere allegato a pena di nullità

ape

Entra in vigore il 4 agosto 2013 la legge 3 agosto 2013, n. 90, di conversione del D.L. n. 63/2013.

E’ stata introdotta -rispetto al testo originario del D.L. 63/2013- una nuova disposizione (il comma 3-bis dell’art. 6 del D.lgs. n. 192/2005) rilevante per l’attività notarile: “L’attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti.”

Il testo della legge mantiene salvi (l’art. 6, c. 10, D.lgs. 192/2005, come modificato dal D.L. 63) gli attestati di certificazione energetica rilasciati in data anteriore al 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del d.l. 63/2013), in conformità alla direttiva 2002/91/CE, ed in corso di validità (l’attestato di certificazione energetica aveva validità temporale massima di 10 anni dal suo rilascio, salva la necessità di suo aggiornamento ad ogni intervento di ristrutturazione che avesse modificato la prestazione energetica); pertanto, anche dopo l’entrata in vigore della nuova normativa, il venditore potrà avvalersi dell’eventuale attestato di certificazione energetica rilasciato in data anteriore al 6 giugno 2013, in corso di validità.

Qualsiasi trasferimento, oneroso o gratuito, sarà assoggettato pertanto agli obblighi in materia di certificazione energetica, con esclusione dei soli negozi immobiliari non comportanti trasferimento (es. fondo patrimoniale senza trasferimento, c.d. trust autodichiarato, vincolo di destinazione).

Approfondisci –> Gazzetta Ufficiale

Approfondisci –> CHIARIMENTI: Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico


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“Rumors” ed Aggiornamento Concorsi Notarili

A)  Nel concorso notarile a 200 posti di notaio (Bando D.D.G. 27 dicembre 2010 pubblicato nella G.U. n. 3 dell’ 11 gennaio 2011 – 4a serie speciale), le cui prove scritte si sono svolte nei giorni 15, 16 e 17 febbraio 2012, in Roma presso l’Ergife Palace Hotel, sono stati resi noti i risultati degli scritti e 186 partecipanti sono stati ammessi a sostenere gli orali.

Consulta l’elenco dei 186 ammessi agli orali

B)  Nel concorso notarile a 150 posti di notaio (Bando D.D.G. 27 dicembre 2011 pubblicato nella G.U. n. 2 del 10 gennaio 2012 – 4a serie speciale), le cui prove scritte si sono svolte nei giorni 14, 15 e 16 novembre 2012, in Roma presso la Nuova Fiera di Roma, sono stati corretti i compiti di circa 720 candidati e di questi 135 sarebbero stati ammessi agli orali.

Si vocifera che i risultati degli scritti possano essere resi noti ad ottobre 2013 p.v.

C)  Il 22/03/2013 è stato bandito un nuovo concorso notarile a 250 posti da notaio (D.D.G. 22/03/2013)

Consulta il bando del concorso

Il diario delle prove scritte, salvo rinvii, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale del 27 settembre 2013: si vocifera che gli scritti del concorso dovrebbero svolgersi nella seconda metà di novembre 2013.