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Legge n.90/2013: l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) deve essere allegato a pena di nullità

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Entra in vigore il 4 agosto 2013 la legge 3 agosto 2013, n. 90, di conversione del D.L. n. 63/2013.

E’ stata introdotta -rispetto al testo originario del D.L. 63/2013- una nuova disposizione (il comma 3-bis dell’art. 6 del D.lgs. n. 192/2005) rilevante per l’attività notarile: “L’attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti.”

Il testo della legge mantiene salvi (l’art. 6, c. 10, D.lgs. 192/2005, come modificato dal D.L. 63) gli attestati di certificazione energetica rilasciati in data anteriore al 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del d.l. 63/2013), in conformità alla direttiva 2002/91/CE, ed in corso di validità (l’attestato di certificazione energetica aveva validità temporale massima di 10 anni dal suo rilascio, salva la necessità di suo aggiornamento ad ogni intervento di ristrutturazione che avesse modificato la prestazione energetica); pertanto, anche dopo l’entrata in vigore della nuova normativa, il venditore potrà avvalersi dell’eventuale attestato di certificazione energetica rilasciato in data anteriore al 6 giugno 2013, in corso di validità.

Qualsiasi trasferimento, oneroso o gratuito, sarà assoggettato pertanto agli obblighi in materia di certificazione energetica, con esclusione dei soli negozi immobiliari non comportanti trasferimento (es. fondo patrimoniale senza trasferimento, c.d. trust autodichiarato, vincolo di destinazione).

Approfondisci –> Gazzetta Ufficiale

Approfondisci –> CHIARIMENTI: Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico

3 thoughts on “Legge n.90/2013: l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) deve essere allegato a pena di nullità

  1. Sono proprietario di un immobile ed ho registrato un contratto di locazione in data 01 ottobre 2013 dimenticando di allegare/indicare nello stesso contratto l’APE, anche se ho comunque consegnata una copia al conduttore. Dopo qualche giorno abbiamo redatta una dichiarazione integrativa di tale contratto io e il conduttore nella quale il conduttore dichiara di aver ricevuto copia dell’APE contemporaneamente alla stipula del contratto seppur non allegata e indicata nello stesso per mero errore materiale. La domanda è se devo/posso allegare tale dichiarazione/APE al contratto registrato all’Agenzia delle Entrate. Ringrazio. Cordiali Saluti.

  2. Grazie mille per la puntuale segnalazione

  3. Leggere il seguente link alla Circolare prot. n. 16416 del 7 agosto 2013 del Ministero delle Attività Produttive, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di recepimento della direttiva 2010/31UE da parte delle Regioni (Lombardia e Piemonte in particolare oltre alle altre Regioni che hanno una propria legislazione in merito) e dell’aggiornamento delle Linee Guida Nazionali e del DPR 59/2009, è possibile utilizzare l’Attestato di Certificazione Energetica in sostituzione dell’Attestato di Prestazione Energetica.

    Fai clic per accedere a CIRCOLARE_CHIARIMENTI_PRESTAZIONE_ENERGETICA_EDIFICI.pdf

    in alternativa

    http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/sicee/

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