A firma del Notaio Angelo Busani
IN BREVE
Nella nota del Consiglio nazionale del notariato, datata 4 settembre 2013, per la costituzione delle nuove Srl si ammettono assegni circolari, denaro contante nel caso di importi sotto i 1.000 euro e il bonifico bancario intestato a favore della costituenda società. Non si ritiene, invece, ammissibile l’utilizzo dell’assegno bancario perchè non darebbe certezza sulla copertura delle somme dovute.
Per il circolare si ammette anche l’intestazione a nome del nominando amministratore: una modalità che suscita perplessità.
NEL DETTAGLIO
Indicazioni operative sono state diramate il 04/09/213 dal Consiglio Nazionale del Notariato circa il versamento da effettuare per costituire nuove Srl.
Le soluzioni proposte:
a) non si può usare l’assegno bancario («non darebbe certezza della copertura delle somme dovute e, pertanto, non sarebbe idoneo a garantire l’effettività dei conferimenti»);
b) si può usare il denaro contante, ma solo per importi inferiori a mille euro;
c) si può usare il bonifico bancario (a favore di uno dei nominandi amministratori e non certo a favore della costituenda società, che ancora non esiste).
Il metodo “principe” è comunque quello dell’assegno circolare, la cui intestazione può essere effettuata:
a) a nome della costituenda società;
b) a nome del nominando amministratore (o di uno dei nominandi amministratori: con il che la nota implicitamente ammette che non occorra un versamento “congiuntivo”).
Quest’ultima modalità suscita però qualche perplessità o, meglio, pare sollecitare una precisazione: infatti, se si intesta un assegno a “Mario Rossi”, stante la sua intrasferibiltà l’assegno non potrà che essere incassato da Mario Rossi sul suo conto personale (l’importo versato dovrà poi essere girato dal conto dell’amministratore al conto della società, una volta costituita), il che potrebbe sollevare problemi sul punto che si possa considerare l’assegno come un versamento effettivamente avvenuto “a favore della società” (e ciò pure senza necessariamente pensare al caso dell’amministratore che si appropri dei soldi e non li versi alla società); anche per il bonifico ordinato a favore di un amministratore bisognerebbe ripetere un identico ragionamento.
Se invece si vuole rendere l’assegno incassabile sul conto della società, si dovrebbe in effetti intestarlo a “Mario Rossi quale nominando amministratore della costituenda Alfa Srl”.
Tuttavia, questa appare una complicazione inutile (si immagina che agli sportelli delle banche sorgerà più di un dubbio su questa operatività, sia in sede di emissione, sia in sede d’incasso dell’assegno) al cospetto della più semplice soluzione di intestare l’assegno alla “costituenda società”.
La nota si esprime infine a favore della soluzione di ritenere ancora ammissibile che i soci optino per il versamento in banca, come accadeva in passato e come anche ora continua ad essere richiesto per la Spa.
Il problema qui è però che, non essendoci più una norma di legge “di supporto”, bisognerebbe ricorrere a un mandato specifico alla banca depositaria di istituire un conto vincolato, intestato alla costituenda società, destinato ad essere movimentato da coloro che risulteranno essere gli amministratori della società stessa, una volta iscritta nel Registro imprese.
A questo riguardo, ci si scontra però con lo standard delle procedure bancarie che, ad oggi, non sono state ancora state predisposte per gestire queste “partite”.