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Cass. 21307/2013: copia conforme ed imposta di bollo

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cassazione

Fatto

La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 123/06/06, depositata il 2.2.2006 confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Grosseto n. 109/03/2003 che annullava l’avviso di irrogazione sanzioni, nei confronti del notaio B. G. per insufficiente pagamento dell’imposta di bollo sulle copie conformi ed allegati degli atti notarili presentati per la registrazione e per la trascrizione all’ufficio del territorio di Grosseto.

Rilevava la CTR che non trattavasi di copia in più atti, ma della copia di singoli atti notarili corredati da documenti.

Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo, quale unico motivo di gravame, violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 13 d.p.r. 642/1973, in relazione all’articolo 360, numero tre, c.p.c. e insufficiente motivazione in ordine un punto decisivo della controversia, in relazione all’articolo 360, numero cinque, c.p.c., rilevando la debenza dell’imposta di bollo con riferimento a ciascuno atto e documento allegato della copia conforme all’originale dell’atto, in quanto dotati ciascuno di propria autonomia.

Il contribuente si è costituito con controricorso, formulando anche ricorso incidentale in ordine alla compensazione delle spese del giudizio di appello.

Il contribuente presentava memoria.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 6.6.2013, in cui il P.G. ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

2. Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi a norma dell’art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza. La questione controversa concerne il pagamento dell’imposta di bollo con riferimento alla copia di un atto notarile, dichiarato conforme all’originale, al quale erano allegati altri documenti.

Trova applicazione, nella fattispecie, per le copie di atti redatti dal notaio, dichiarate conformi all’originale l’art. 5 d.p.r 642/l972 che prevede che “per copia si intende la riproduzione parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all’originale da colui che l’ha rilasciata” (lett. b), stabilendo, all’ultimo comma che “per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate sempreché queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell’ultima facciata la dichiarazione di conformità all’originale”.

L’art. 5 cit. prevede che sono esenti dall’imposta di bollo, fra l’altro, le copie presentate ai competenti uffici “ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie”, come norma di esenzione e, quindi eccezionale, con conseguente inapplicabilità ai casi non espressamente previsti.

Tale dizione deve interpretarsi nel senso che l’indicata esenzione spetta solo quando funzione specifica della “copia” presentata sia permettere l’espletamento della procedura di tassazione, dovendosi escludere nel caso di copia di atto notarile “certificata conforme” da presentarsi in sede di registrazione (cfr Cass. 10.1.1982, n. 95) mancando anche il requisito della “redazione in un unico contesto”, previsto dalla citata normativa.

Trova, quindi, applicazione l’art. 2 della tariffa all. A del citato decreto n. 642 del 1972, che assoggetta a bollo le copie di atti notarili dichiarate conformi all’originale dal notaio rogante.

Gli allegati, peraltro, risultano dotati ciascuno di propria autonomia, non essendo contestato che trattasi di certificazioni provenienti dal Comune, della quale il notaio si limita ad attestare la conformità all’originale al fine della predisposizione della copia da presentare per la legislazione e per la trascrizione.

Trattasi di documenti autonomi, non redatti dal notaio, che hanno diversa provenienza e autonoma consistenza ai di fuori dell’atto notarile stesso. Il ricorso incidentale rimane assorbito.

Va, quindi, accolto il ricorso principale, assorbito l’incidentale, cassata l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.

La particolarità della questione costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese dell’intero giudizio

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 6.6.2013

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