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Ministero della Giustizia: Notai e liquidazione dei compensi professionali

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2013 il decreto del Ministero della Giustizia 2 agosto 2013, n. 106 recante integrazioni e modificazioni al decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia (notai, assistenti sociali e attuari), ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Il decreto entra in vigore a partire dal 24 settembre 2013.

Il Ministero della Giustizia non ha soppresso la disposizione che descrive le principali fasi in cui si articola l’attività notarile, nonché alcune delle attività che rientrano in ciascuna delle tre fasi, in quanto la finalità di tale integrazione normativa è solo quella di far emergere e valorizzare la complessità dell’attività notarile senza in questo modo introdurre una suddivisione delle fasi dell’attività del notaio per poi procedere ad una liquidazione del compenso per ogni singola fase, atteso che la specificazione delle attività non risulta direttamente collegata alla determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per i notai.

Non è stato invece accolto l’invito formulato dal Consiglio di Stato di contenere quantitativamente la misura dei parametri rimodulati in seguito all’introduzione di nuovi scaglioni, in quanto l’impianto generale è rimasto fermo e non induce aumenti dei compensi.

La censura del Consiglio di Stato verteva sull’individuazione di due sezioni all’interno della tabella D – Notai («altri atti»),

Per il Ministero della Giustizia il maggior dettaglio nella descrizione degli atti, che la distinzione in sottocategorie comporta, non si traduce in irrigidimento dei parametri: questi, infatti, sono e rimangono meramente orientativi per il Giudice che procede alla liquidazione, anche se gli atti ai quali si riferiscono sono elencati con maggior dettaglio.

La natura meramente indicativa dei parametri, inoltre, non risulta compromessa dalla introduzione di minimi, posto che ogni indicazione, anche quella di un minimo, si pone solo come orientativa e pacificamente non vincolante per il Giudice, trattandosi di parametri e non tariffe.

APPROFONDISCI –> Decreto Ministero della Giustizia n. 106/2013 (Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2013)

 

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