Negozi, uffici e studi professionali: tutti saranno obbligati dal 1° giugno a effettuare la valutazione dei rischi con le procedure standardizzate.
È sufficiente che abbiano un solo lavoratore alle proprie dipendenze, oltre al titolare.
Lo stop all’autocertificazione riguarda anche i liberi professionisti come notai, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, se hanno in carico anche semplicemente un “praticante”, figura che rientra pienamente nel profilo di lavoratore come colui che è presente presso lo studio al solo fine di apprendere una professione.
Non rileva, a questi fini, il fatto che l’attività sia a basso rischio, ma è dirimente la presenza in forza all’azienda anche di un solo lavoratore, anche apprendista, sia esso a tempo indeterminato o part time oppure anche “interinale” seppure in quest’ultima tipologia contrattuale il lavoratore risulta formalmente assunto da altro soggetto.
L’articolo 2 comma 1 del Tu sulla sicurezza (Dlgs 81/08) definisce il lavoratore come la persona che, «indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa (…), con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari».
Sono equiparati al lavoratore: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, l’associato in partecipazione, il tirocinante, l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.
La platea degli interessati alla disposizione è pertanto estremamente vasta e la stesure del Dvr (documento di valutazione dei rischi) comporterà sicuramente un aggravio di costi non indifferenti a carico delle micro imprese poiché è impensabile che un datore di lavoro non qualificato possa effettuare in proprio la valutazione dei rischi.
Fino a oggi la maggior parte di questi soggetti ha adempiuto all’obbligo di valutare il rischio attraverso l’ autocertificazione, consentita appunto fino al 31 maggio 2013.