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Cass. 3802/2014: notaio e privacy del cliente

DOSSIER SISMI: P.CHIGI, TOTALE FIDUCIA IN MAGISTRATI. EVENTUALI SOPRUSI SERVIZI NON RIENTRANO IN CORRETTA GESTIONE

(Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 3802 del 18 Febbraio 2014)

 

Quid iuris se il notaio, intimato dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza all’esibizione di particolare documentazione, rifiuta la stessa contestando, in caso contrario, violazione del diritto alla privacy del proprio cliente?

La Suprema Corte ha ritenuto legittima l’irrogazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento, poiché l’emanazione di tali tipi di ordini rientra nei poteri di vigilanza esercitati dai Consigli notarili.

Ciò poiché si tratta di funzioni pubbliche espressamente riservate; e commette infrazione il notaio che, nell’esercizio di tale pubblica funzione, non ottempera all’ordine impartito.

Sia il notaio che il Consiglio sarebbero dunque soggetti pubblici, e l’invio di documentazione inerente l’esercizio di tali funzioni rientra nel campo della trasmissione di dati tra soggetti pubblici, non sottoponibili a normativa privacy.

Nel caso in oggetto il notaio coinvolto si è rifiutato di trasmettere alcune fatture inerenti atti oggetto di esame da parte del Consiglio.

Condannato sia in primo che in secondo grado alla sanzione disciplinare sopra riportata, l’interessato ha proposto ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte conferma che il potere esercitato dal Consiglio notarile non è di natura ispettiva, bensì di vigilanza sull’attività svolta dai notai; “attività questa che certamente rientra nelle attribuzioni dei Consigli notarili, in quanto collegate alle funzioni pubbliche loro riservate”.

Si tratterebbe di “atti strumentali che non presentano profili di illegittimità” poiché appunto pienamente rientranti nella trasmissione e nell’uso legittimo tra soggetti pubblici così come previsto sia dalla legge professionale notarile che dal d.lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (normativa privacy).

Il ricorso è rigettato.

APPROFONDISCI –> Testo della sentenza


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Cass. 28061/2013: surrogazione legale e responsabilità professionale del notaio

DOSSIER SISMI: P.CHIGI, TOTALE FIDUCIA IN MAGISTRATI. EVENTUALI SOPRUSI SERVIZI NON RIENTRANO IN CORRETTA GESTIONE

 

 

 

 

 

(Cassazione civile , sez. III, sentenza 16.12.2013 n° 28061)

Nota di Giuseppina Mattiello

Ai fini dell’operatività della surrogazione legale di cui all’art. 1203 c.c., n. 3, non è necessario nè che il solvens sia tenuto al pagamento del debito per la medesima causa debendi vantata dall’accipiens nei confronti dell’altro o degli altri obbligati, nè che il solvens sia direttamente obbligato nei confronti dell’accipiens, richiedendo la norma soltanto che il solvens abbia un interesse giuridicamente qualificato all’estinzione dell’obbligazione.

È questo il principio di diritto stabilito dalla Cassazione civile, sezione III, nella sentenza 16 dicembre 2013, n. 28061.

Nella fattispecie, un notaio aveva instaurato un giudizio nei confronti di due suoi clienti che, in atto di compravendita, avevano garantito che il loro immobile era libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, mentre, invece, lo stesso era poi risultato gravato da un’ipoteca concessa, a garanzia di un mutuo, dal costruttore del fabbricato in favore di un istituto di credito.

Il notaio, citato per responsabilità professionale dall’ultimo acquirente dell’immobile, al fine di evitare i ben maggiori danni che sarebbero derivati dalla sicura evizione dell’immobile, aveva pagato all’Istituto la somma ancora dovuta e, pertanto, ora ne chiedeva il rimborso ai venditori.

Soccombente sia in primo che in secondo grado, il notaio, in Cassazione, denunciava principalmente la violazione dell’art. 1203 c.c., n. 3, sostenendo che l’erroneità dell’affermazione del giudice del merito per cui, ai fini dell’operatività della surrogazione legale, è necessario che colui che effettua il pagamento sia direttamente e personalmente obbligato nei confronti dell’accipiens.

Invero, secondo il ricorrente, “tale interpretazione del disposto dell’art. 1203 c.c., n.3, sarebbe contraria alla giurisprudenza del Supremo Collegio, ferma nel ritenere che la surrogazione legale resta esclusa solo laddove il pagamento del solvens sia avvenuto spontaneamente, in assenza non solo di qualsivoglia obbligo giuridico nei confronti di chiunque, ma anche di ogni interesse”, mentre nella fattispecie, il notaio aveva effettuato il pagamento in quanto contrattualmente responsabile nei confronti dei primi acquirenti per l’omessa esecuzione delle visure ipotecarie, e obbligato in via extracontrattuale nei confronti del successivo acquirente per avere concorso, con la sua omissione, a determinare l’evento dannoso.

La Corte, condividendo l’impostazione dell’impugnante, ha osservato che la sentenza d’appello è inficiata da due errori giuridici di fondo: la prospettata necessità, ai fini dell’operatività della surrogazione legale, che l’accipiens (nella fattispecie, la banca), sia creditore di tutti quei soggetti, l’uno dei quali, con il pagamento, resta automaticamente surrogato nei diritti del creditore; e l’assunto che l’ultimo acquirente dell’immobile ipotecato avrebbe potuto agire per il recupero, ove avesse estinto l’obbligazione rimasta inadempiuta, solo nei confronti o dei suoi danti causa in via di evizione, o dell’altro notaio rogante coinvolto nella seconda compravendita in via di responsabilità professionale, di talchè, al momento del pagamento, non esisteva alcuna obbligazione dell’impugnante.

Invero, osserva la Suprema Corte, a norma dell’art. 1203 c.c., n. 3, la surrogazione opera non solo a vantaggio di chi sia obbligato con altri al pagamento del debito, ma anche di chi vi sia tenuto per altri, requisito che, nello specifico, aveva una sua particolare pregnanza, in ragione della riconosciuta possibilità di condannare il notaio rogante, che non abbia adempiuto all’obbligazione di verificare l’esistenza di iscrizioni ipotecarie relative all’immobile compravenduto, al risarcimento dei conseguenti danni in forma specifica.

In ogni caso, è dirimente il rilievo che tale norma richiede esclusivamente la titolarità di un interesse, giuridicamente qualificato, all’estinzione dell’obbligazione, requisito che, a sua volta, postula l’esistenza non già di un’obbligazione attuale e liquida, o comunque giudizialmente accertata, ma solo di un rapporto del solvens con il debitore preesistente al pagamento.

Sotto quest’ultimo profilo, il notaio poteva essere convenuto anche ex art. 2043 c.c., in quanto responsabile o corresponsabile del danno subito dal secondo acquirente, e per ciò solo il pagamento in questione non appare connotato da quella spontaneità che è la sola ad escludere l’operatività della surrogazione legale.

APPROFONDISCI –> Testo della sentenza


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Risoluzione 20/E Agenzia Entrate: tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione

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Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione – articolo 28 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 e articoli 67 e 68 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

Nell’ambito delle attività svolte dal Tavolo di lavoro congiunto istituito, con protocollo d’intesa sottoscritto il 29 ottobre 2010, tra il Consiglio Nazionale del Notariato, quale organo di rappresentanza dell’ordine professionale dei notai, e l’Agenzia delle entrate, sono state esaminate, tra l’altro, alcune questioni interpretative, sottoposte all’attenzione della scrivente con istanze di consulenza giuridica, connesse con la tassazione applicabile agli atti di risoluzione per ‘mutuo consenso’, senza previsione di corrispettivo, di atti di donazione aventi ad oggetto diritti reali immobiliari.

Con risoluzione 14 novembre 2007, n. 329, è stato affermato che l’atto di risoluzione del contratto per ‘mutuo consenso’ deve essere assoggettato all’imposta di registro in misura proporzionale, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del Testo unico dell’Imposta di Registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR).

E’ stato chiesto di conoscere se tale interpretazione trovi applicazione anche nel caso di risoluzione per ‘mutuo consenso’, senza previsione di alcun corrispettivo, di un atto di donazione di immobili.

In proposito, è stato sostenuto che tale atto debba essere ricondotto nell’ambito dell’imposta sulle successioni e donazioni. L’atto di risoluzione, per il quale non viene previsto un corrispettivo, configurerebbe, infatti, un atto a titolo gratuito e dovrebbe, pertanto, essere assoggettato alla disciplina prevista dal legislatore per tali atti.

Con riferimento al quesito proposto, appare utile rilevare, in via preliminare, che l’articolo 1372 del codice civile stabilisce, al comma 1, che “Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalle legge ...”.

La richiamata disposizione riconosce, dunque, alle parti del contratto, la possibilità di sciogliere, di comune accordo, il contratto concluso.

L’articolo 1321 del codice civile definisce il contratto come “l’accordo di due o più parti per costituire regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.

Dall’esame delle richiamate disposizioni, si desume l’ammissibilità del negozio risolutorio convenzionale, che viene concluso dalle parti al fine di estinguere un precedente rapporto giuridico patrimoniale ed eliminarne gli effetti giuridici prodotti.

La Corte di Cassazione, con sentenza 6 ottobre 2011, n. 20445, ha avuto modo di chiarire, con riferimento ad una risoluzione per ‘mutuo consenso’ di un contratto di compravendita, che “la risoluzione convenzionale integra un contratto autonomo con il quale le stesse parti o i loro eredi ne estinguono uno precedente, liberandosi dal relativo vincolo e la sua peculiarità è di presupporre un contratto precedente fra le medesime parti e di produrre effetti estintivi delle posizioni giuridiche create da essi”.

APPROFONDISCI –> Risoluzione 20/E


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Circolare 2/E Agenzia Entrate: modifiche alla tassazione applicabile agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari

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Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari – Articolo 10 del D.lgs.14 marzo 2011, n. 23

PREMESSA

L’articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (di seguito decreto) come modificato dall’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e dall’articolo 1, comma 608, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito legge di stabilità 2014) introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, rilevanti novità nel regime impositivo applicabile, ai fini delle imposte indirette, agli atti, a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari.

Per effetto delle disposizioni recate dall’articolo 10, è stato riformulato l’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR) al fine di prevedere due aliquote per la tassazione degli atti, nella misura rispettivamente del 9 e del 2 per cento.

Con l’articolo 1, comma 609, della legge di stabilità 2014 è stato, inoltre, nuovamente modificato l’articolo 1 della Tariffa, con l’introduzione di una nuova aliquota di imposta, del 12 per cento, prevista in presenza di determinate condizioni, per i trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze.

In definitiva, pertanto, per gli atti aventi ad oggetto diritti immobiliari sono state previste dal legislatore tre sole aliquote d’imposta; l’imposta proporzionale risultante dall’applicazione di dette aliquote, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto non può comunque essere inferiore a 1.000 euro.

Per effetto della riformulazione dell’articolo 1 della Tariffa, sono state abrogate le previsioni normative recate dalla medesima disposizione e dalle relative note, che prevedevano, fino al 31 dicembre 2013, diverse aliquote dell’imposta di registro ovvero, in taluni casi, la tassazione in misura fissa.

Il comma 3 dell’articolo 10 del decreto, come sostituito dall’articolo 26, comma 1, del citato decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, prevede, inoltre, in virtù del cosiddetto ‘principio di assorbimento’, l’esenzione dall’imposta di bollo, dalle tasse ipotecarie e dai tributi speciali catastali degli atti assoggettati all’imposta di registro di cui all’articolo 1 della Tariffa e degli atti e delle formalità ‘direttamente conseguenti’, posti in essere per curare gli adempimenti catastali e di pubblicità immobiliare, nonché l’assoggettamento di detti atti e formalità a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro.

L’articolo 10, comma 4, come modificato dalla legge di stabilità 2014 prevede, inoltre, la soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, che riguardino gli atti assoggettati all’imposta in esame, ad eccezione delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina dall’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Da ultimo, si segnala che l’articolo 26 del citato decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, ha stabilito che “l’importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 è elevato ad euro 200”.

Con la presente circolare, si forniscono di seguito i primi chiarimenti in merito all’applicazione delle nuove disposizioni.

APPROFONDISCI –> Circolare 2/E


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Cass. 3203/2014: illegittima la sanzione disciplinare se il notaio procede al ravvedimento operoso

 

DOSSIER SISMI: P.CHIGI, TOTALE FIDUCIA IN MAGISTRATI. EVENTUALI SOPRUSI SERVIZI NON RIENTRANO IN CORRETTA GESTIONE

(Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 3203 del 12 Febbraio 2014)

La categoria professionale dei notai ha un proprio codice deontologico: si tratta della c.d. legge notarile, la legge 16 Febbraio 1913 n. 89, la quale all’art. 144 prevede la trasformazione di sanzioni di vario genere (dall’avvertimento alla destituzione) nel caso in cui tale soggetto, dopo aver commesso un’infrazione, si adoperi al fine di eliminarne le conseguenze lesive.

Nel caso in oggetto al notaio interessato la Commissione regionale di disciplina (CO.RE.DI.) irrogava la sospensione dall’ufficio a causa di numerose registrazioni, trascrizioni ed iscrizioni tardive.

Confermata parzialmente tale statuizione anche innanzi alla Corte d’appello, il notaio proponeva ricorso in Cassazione lamentando violazione di legge per mancata applicazione delle attenuanti generiche di cui alla legge sopra citata.

Il ravvedimento operoso è riscontrabile ove il notaio, sebbene con trascrizione tardiva, si adoperi al fine di far cessare la situazione di inadempienza, ponendo in atto gli effetti di legge favorevoli alla parte assistita.

Tale comportamento, anche secondo un precedente della stessa Corte, è suscettibile di valutazione alla stregua di attenuante e sarebbe dovuta essere stata presa in considerazione dal giudice del merito.

Questa circostanza può essere applicata solo alle situazioni suscettibili di provocare un danno di natura non patrimoniale; secondo l’interpretazione della Suprema Corte sarebbe quindi sufficiente il solo “adoperarsi”, e non anche l’effettiva eliminazione delle conseguenze lesive.

Nei casi come in quello esaminato, la condotta omissiva posta inizialmente in essere può ben essere corretta attraverso tale pratica, dando modo al notaio di usufruire delle attenuanti di cui all’art. 144, “facendo cessare l’effetto permanente della lesione”.

La decisione impugnata è cassata con rinvio.

APPROFONDISCI –> Testo della sentenza


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Art.35 Legge Stabilità 2014: Notai e conto corrente dedicato

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L’art 35 della legge di stabilità 2014 contiene una piccola rivoluzione per la compravendita immobiliare e non solo. 

I soldi versati dall’acquirente per l’acquisto di una casa al momento del rogito non andranno direttamente al venditore, ma ad un fondo gestito dal notaio che li consegnerà solo a trasferimento di proprietà avvenuto.

Gli interessi del fondo serviranno allo stato per alimentare i finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese.

Seminascosta nella legge di stabilità arriva quindi la creazione di questo fondo dove verranno parcheggiati i soldi delle compravendite immobiliari fino a trascrizione avvenuta.

Lo scopo è quello di evitare che il compratore versi direttamente nelle mani del costruttore o del venditore di un immobile i soldi della compravendita prima che il trasferimento di proprietà sia regolamente avvenuto, e prima che il venditore abbia adempiuto a tutte le sue obbligazioni.

Il venditore di un immobile non riceverà il prezzo del bene venduto il giorno del rogito, ma gli importi saranno consegnati nelle mani del notaio che li dovrà versare su un conto corrente costituito ad hoc.

Nel fondo confluiranno:

1) tutte le somme dovutegli a titolo di onorari, tributi e rimborsi spese, in caso di compravendita immobiliare,

2) le somme affidategli in deposito fiduciario,

3) l’intero prezzo se si tratta di compravendite immobiliari o di aziende

Gli interessi sulle somme depositate serviranno a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati alle piccole e medie imprese.

Secondo quanto stabilito dalla legge, il denaro potrà essere “trattenuto” fino ad un massimo di 30 giorni, termine entro il quale dovrà avvenire il passaggio di proprietà.

Gli importi depositati non saranno di proprietà né del venditore né del notaio, costituendo una sorta di patrimonio separato e impignorabile.

Sarà lo stesso notaio a trasmettere il denaro al venditore solo una volta che sarà stata effettuata la trascrizione dell’atto definitivo nei pubblici registri immobiliari.

Una formalità che serve a tutelare il compratore nel caso in cui il vendiore lo destini anche ad altri acquirenti.

Il primo che trascrive prevale infatti sugli altri evenutali acquirenti.

APPROFONDISCI –> Art. 35 Legge Stabilità 2014


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Trasferimenti immobiliari: la Guida dell’Associazione dei Geometri Fiscalisti

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TRASFERIMENTI IMMOBILIARI – Cosa cambia dal 1° Gennaio 2014

a cura del Geometra Alberto Bonino

PREMESSA

Il D.L. n.104 del 12.9.2013 pubblicato in G.U. n.214 del 12 settembre 2013 noto come “Decreto Istruzione” contiene al suo interno alcune norme fiscali che decorreranno dal prossimo 1^ gennaio 2014 sommandosi ai provvedimenti già previsti dal precedente D.Lgs 14.03.2011 n. 23 più noto come “decreto IMU”.

Tali provvedimenti riguardano in modo particolare l’applicazione dell’Imposta di Registro sui trasferimenti immobiliari.

APPROFONDISCI –> Scarica la Guida ai Trasferimenti Immobiliari


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Consiglio Nazionale del Notariato: Guida Operativa in tema di convivenza

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Vademecum sulla tutela patrimoniale del convivente more uxorio in sede di esplicazione dell’autonomia negoziale

L’iniziativa del Consiglio Nazionale del Notariato, volta a fornire agli esercenti la professione notarile un vademecum in tema di esplicazione dell’autonomia negoziale con riferimento alla tutela delle prerogative di natura patrimoniale scaturenti dalla convivenza more uxorio, merita di essere sottolineata e condivisa per una molteplicità di ragioni.

Si tratta della prima iniziativa con un taglio di questo genere, avente cioè una finalità spiccatamente operativa, proveniente da una categoria professionale capace di coniugare rigore e approfondimento scientifico in una dimensione che, per quel che concerne il lavoro in oggetto, si coglie anche nelle note di commento – con gli specifici interessi e bisogni la cui emersione è decretata dalle applicazioni pratiche quotidiane.

L’obiettivo perseguito è quello di offrire un ausilio al professionista chiamato a cimentarsi con le problematiche legate alla convivenza more uxorio, senza però trascurare – anzi, tutto all’opposto, esaltandolo il fondamentale apporto intellettuale di cui il singolo Notaio deve darsi carico nel fornire, in sede di stesura del contratto di convivenza, adeguate risposte alle esigenze e agli interessi prospettati dai clienti.

APPROFONDISCI –> Scarica la Guida Operativa in tema di convivenza


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Notaio.org per Save the Children: fermiamo la mortalità infantile

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http://ioper.savethechildren.it/every-one/comincia-a-raccogliere-fondi.aspx?col=6-408

Sosteniamo Save the Children, come persone fisiche, da oltre 10 anni.

Ma solo tante gocce possono dare vita al mare.

I bambini sono il seme della VITA ed a loro va data la possibilità di viverla.

Come madri e padri non possiamo non sentire una stretta al cuore vedendo la sofferenza negli occhi e nel corpo dei più piccoli.

Aiutiamo Save the Children a dare un futuro a questi bambini.

Dona anche tu (anche pochi euro) con gioia ed orgoglio e ti sentirai “genitore speciale” che, seppur a distanza, è così vicino a questi piccini:

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