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Il 1° aprile entreranno in vigore i nuovi parametri notarili per oneri e contribuzioni

Da lunedì 1° aprile entreranno in vigore i parametri notarili previsti dal decreto ministeriale 265 del 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 51 del 1° marzo 2013: si tratta del “Regolamento recante la determinazione dei parametri per oneri e contribuzioni dovuti alle Casse professionali e agli Archivi a norma dell`articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27“.

Il decreto definisce i parametri per oneri e contribuzioni, in precedenza basati sulle tariffe ora abrogate, dovuti alla Cassa nazionale del notariato e al Consiglio nazionale del notariato e agli Archivi notarili.

Dal 1° aprile ogni notaio dovrà versare alla Cassa del notariato 2 euro per ciascun atto iscritto nei repertori, all’Archivio notarile dovrà essere corrisposto 1 euro per la verbalizzazione della richiesta di ogni singola operazione e 5 euro per la ricerca di un atto.

Le parti dovranno corrispondere per l’originale di ogni atto una tassa di Archivio pari al 10% degli importi determinati in modo graduale in base al valore del documento.

La tassa di iscrizione al registro generale dei testamenti è il 20% del parametro indicato nell’allegato A, che varia secondo il valore dell’atto.

Le tasse previste in misura fissa sono:

–       229 euro per le convenzioni urbanistiche di lottizzazione;

–       91 euro per i verbali di assemblea, convenzioni matrimoniali e verbali di inventariato;

–       46 euro per l’accettazione di eredità e la convenzione di scelta di regime patrimoniale della famiglia.

Il Ministero della Giustizia, con la circolare 2/2013, n 592 del 5 marzo, ha scritto agli Uffici notarili per ricordare l’entrata in vigore del decreto 265/2012.


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Studio Notariato n. 15-2013/I – Le modalità di pubblicazione o comunicazione dell’avviso di convocazione nelle S.p.A. non quotate

 

– di Carlo Alberto Busi

Sommario: 1. I principi ispiratori in tema di convocazione dell’assemblea nella S.p.A. non quotata; 2. La natura non libera del termine di convocazione; 3. La scelta della modalità di convocazione nel caso di previsione statutaria molteplice. Sua attribuibilità all’organo amministrativo; 4. La previsione statutaria di pubblicazione su almeno un quotidiano. La diffusione del quotidiano; 5. La convocazione con avviso personale nella S.p.A. prima della riforma; 6. La possibilità di prevedere statutariamente il cumulo tra un avviso di convocazione in incertam personam e un avviso di convocazione ad personam; 7. La convocazione (per previsione statutaria) con avviso personale nella S.p.A. che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio dopo la riforma. Ricevimento o spedizione 8 giorni prima dell’assemblea?; 8 Legittimazione passiva all’avviso di convocazione; 9. L’individuazione del domicilio del destinatario dell’avviso nella S.p.A. che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio; 10. Obbligo delle spa che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio di rendere conoscibile l’avviso di convocazione o obbligo della stessa di renderlo effettivamente conosciuto; 11. L’analiticità della clausola statutaria che prevede l’invio ad personam con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento; 12. I mezzi di comunicazione dell’avviso di convocazione nella S.p.A. che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Approfondisci: leggi lo Studio

 

 


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Srl semplificate e a capitale ridotto: massime del Consiglio notarile di Milano

Il Consiglio notarile di Milano ha redatto alcune massime, pubblicate il 5 marzo 2013, sulle Srls semplificate e Srlcr (a capitale ridotto) del Dl 83/2012.

Tra le principali disamine quella sulla possibilità di intervenire sul modello standard dell’atto costitutivo, ex decreto 138/2012 del ministero della Giustizia, che, secondo il Consiglio notarile, è sempre possibile arricchire di clausole convenzionali e aggiuntive, se compatibili con la relativa disciplina, o eventuali clausole concernenti la durata della società, la scelta del modello di amministrazione (collegiale, unipersonale, pluripersonale congiunta o disgiunta) e la previsione della possibilità di decisioni non assembleari.

Tra le clausole ammesse:

–          le dichiarazioni, le menzioni e le attestazioni di carattere formale, con particolare riguardo a quelle richieste dalla legge notarile in ordine all’intervento delle parti, alla loro capacità e ad altri aspetti della formazione dell’atto pubblico;

–          le dichiarazioni che le parti rivolgono al notaio al fine della redazione della domanda di iscrizione della società nel registro delle imprese, quali ad esempio l’indicazione dell’indirizzo della sede sociale, ai sensi dell’art. 111-ter disp.att.c.c., o l’indicazione della data di scadenza degli esercizi sociali;

–          le clausole meramente riproduttive di norme di legge, quand’anche redatte in documento separato, eventualmente contenente anche gli elementi non contingenti e transitori dell’atto costitutivo.

Altra importante considerazione riguarda il passaggio da un sotto-tipo all’altro.

Si reputa ammissibile l’adozione di modifiche statutarie che prevedano:

–          il passaggio da Srl semplificata a quella a capitale ridotto e viceversa;

–          il passaggio dalle due tipologie alla forma giuridica della Srl ordinaria;

–          il passaggio da Srl ordinaria ad Srls o Srlcr.

Resta fermo che l’atto costitutivo (o lo statuto, ove sussistente) risultante, sia conforme alla disciplina del modello di destinazione e che siano rispettati i requisiti soggettivi dei soci, richiesti dalla legge in sede di costituzione del modello di destinazione.

È, inoltre, necessario il contestuale aumento del capitale sociale sino a un ammontare di almeno 10mila euro, a titolo gratuito o a pagamento senza redazione di stima del capitale, o diminuzione sotto i 10mila euro, a seconda del passaggio.

Gli ulteriori punti esaminati riguardano: i requisiti soggettivi (ad esempio il non aver superato i 35 anni, caratteristica di carattere non permanente) per l’assunzione e la detenzione di partecipazioni; l’ambito di applicazione dell’obbligo di integrale versamento dei conferimenti in denaro e del divieto di conferimenti diversi dal denaro; la disciplina del capitale sociale in caso di perdite.

–> APPROFONDISCI

Aumento di capitale e compensazione di crediti (artt. 2342, 2343, 2343-ter e 2465 c.c.) [5 marzo 2013]

Ripartizione non proporzionale del corrispettivo di vendita o di riscatto di partecipazioni sociali (artt. 2348 e 2468 c.c.) [5 marzo 2013]

Limiti di ammissibilità di clausole convenzionali nella s.r.l. semplificata (art. 2463-bis c.c.) [5 marzo 2013]

Requisiti soggettivi e partecipazioni in s.r.l. semplificata (art. 2463-bis c.c.) [5 marzo 2013]

Requisiti soggettivi e partecipazioni in s.r.l. a capitale ridotto (art. 44 d.l. 83/2012) [5 marzo 2013]

Ambito di applicazione dell’obbligo di integrale versamento dei conferimenti in denaro e del divieto di conferimenti diversi dal denaro, nella s.r.l. semplificata e nella s.r.l. a capitale ridotto (art. 2463-bis c.c. e art. 44 d.l. 83/2012) [5 marzo 2013]

La disciplina del capitale sociale in caso di perdite, nella s.r.l. semplificata e nella s.r.l. a capitale ridotto (art. 2463-bis c.c. e art. 44 d.l. 83/2012) [5 marzo 2013]

Modificazioni statutarie e “trasformazione” di s.r.l. semplificata e s.r.l. a capitale ridotto (art. 2463-bis e art. 44 d.l. 83/2012) [5 marzo 2013]


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[Cass. 5270/2013] Il notaio non può fare commercio

Il notaio non può fare il commerciante: neppure se l’oggetto della vendita è un software per la gestione dei mutui.

La Corte di cassazione avalla la sanzione dell’avvertimento che il consiglio notarile di Milano aveva inflitto a un iscritto colpevole di aver lanciato sul mercato, attraverso una società di capitali che faceva capo interamente a lui, una piattaforma informatica diretta soprattutto alle banche.

Iniziativa che non poteva essere considerata “ancillare o accessoria alla professione” perché si “sovrapponeva e si confondeva” con lo studio a causa della coincidenza della sede, dei numeri telefonici oltre che per via della doppia veste del notaio che oltre ad essere un pubblico ufficiale era anche il dominus di una società di capitali.

Una sovrapposizione che giustifica la sanzione per la violazione del codice deontologico.

Inutile il tentativo del professionista di citare il caso, secondo lui sovrapponibile alla situazione esaminata, in cui il notaio si dedica all’attività letteraria e scientifica, non “come dipendente di istituti”, ma come ideatore autonomo di “prodotti” che offre sul mercato: dai libri di diritto, ai formulari per gli atti.

Opere informatiche che, secondo l’incolpato, sarebbero sottoposte alla stessa disciplina (legge 22 aprile 1941) sul diritto d’autore.

Ma per la Cassazione così non è.

La Suprema corte “salva” però il ricorrente dall’addebito di avere con il suo comportamento da “affarista” infangato il decoro e il prestigio della professione notarile. Una conseguenza – spiega la Cassazione – che non scatta automaticamente “in qualsiasi fattispecie disciplinarmente rilevante, ma richiede che in concreto le modalità della condotta abbiano provocato riflessi negativi per l’intera categoria”.

Respinta anche la terza accusa, per la violazione del dovere di imparzialità.

Non poteva essere, infatti, attribuito al notaio l’utilizzo di procacciatori d’affari: attraverso la sua società totalmente identificata con lui aveva, infatti, “dato vita a un soggetto procacciatore di affari, ma rispetto al quale l’incolpato non poteva porsi come terzo o come cliente”. In più le banche erano rimaste completamente libere di avvalersi di altri notai.

Cosa che era puntualmente avvenuta.

–> La sentenza

 


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[G.U. n. 51 del 01/03/2013] Oneri e contribuzioni notarili: dal 1° aprile i nuovi parametri

Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 51 del 1 marzo 2013 è stato pubblicato il decreto del Ministero della Giustizia n. 265 del 27 novembre 2012 che fissa i nuovi parametri per gli onorari dei notai, che entreranno in vigore il 1 aprile 2013.

Ogni notaio dovrà versare alla Cassa del notariato 2 euro per ciascun atto iscritto nei repertori, mentre all’Archivio Notarile dovrà essere corrisposto 1 euro per la verbalizzazione della richiesta di ogni singola operazione e 5 euro per la ricerca di un atto.

Le parti dovranno pagare per l’originale di ogni atto una tassa di archivio pari al 10% degli importi determinati in modo graduale in base al valore del documento.

La tassa di iscrizione al registro generale dei testamenti è il 20% del parametro indicato nell’allegato A, che varia secondo il valore dell’atto.

Le tasse previste in misura fissa sono:

– 229 euro per le convenzioni urbanistiche di lottizzazione;
– 91 euro per i verbali di assemblea, convenzioni matrimoniali e verbali di inventariato;
– 46 euro per l’accettazione di eredità e la convenzione di scelta di regime patrimoniale della famiglia.

–> APPROFONDISCI

“Stabiliti i nuovi oneri per gli atti dei notai”

Articolo a cura di Angelo Busani


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Eletto il nuovo Consiglio Nazionale del Notariato

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Roma, 25 febbraio 2013 – Si sono conclusi gli scrutini delle elezioni dei componenti del Consiglio Nazionale del Notariato che si sono tenute sabato 23 febbraio 2013.

Sono stati eletti Consiglieri Nazionali i notai:

Ivo Grosso e Roberto Martino – Piemonte e Valle d’Aosta;

Franco Amadeo – Liguria;

Domenico Cambareri e Enrico Maria Sironi – Lombardia;

Gabriele Noto e Paolo Pasqualis– Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia;

Maria Luisa Cenni – Emilia-Romagna;

Massimo Palazzo – Toscana;

Maurizio D’Errico e Giuseppe Celeste – Lazio;

Enrico Dolia – Sardegna;

Albino Farina – Marche e Umbria;

Michele Nastri – Campania (con esclusione della corte di appello di Salerno);

Sergio Sideri – Abruzzo e Molise;

Roberto Braccio – Puglia;

Aniello Calabrese – Basilicata (con l’aggiunta della corte di appello di Salerno);

Giampiero Monteleone – Calabria;

Salvatore Lombardo e Melchiorre Macrì Pellizzeri – Sicilia.

 

Sono stati eletti a comporre il Collegio dei Revisori dei Conti i notai:

Marco Marchetti – Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto;

Andrea Teti – Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria;

Francesco Giglio – Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

La proclamazione dei risultati delle elezioni avverrà con un decreto del Ministro della Giustizia.

Dopo tale nomina i Consiglieri nazionali eleggeranno nel corso della prima riunione di Consiglio Presidente, Vicepresidente e Segretario oltre ai componenti del Comitato Esecutivo.

Fino ad allora rimarrà in carica l’attuale Consiglio Nazionale.


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Responsabilità del notaio per non avere eseguito l’ordinaria visura ipocatastale sull’immobile oggetto del contratto (Cass. n. 3657/2013)

Corte di Cassazione Civile n. 3657/2013, sez. III del 14/2/2013

Svolgimento del processo
G.S. e T.C. propongono ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che, in riforma della pronuncia di primo grado del Tribunale di Palermo, ha rigettato la domanda risarcitoria svolta nei confronti del notaio C.L., per non avere compiuto le visure ipo-catastali su un appartamento comprato dagli attori e venduto dalla Siciliana Costruzioni, nonchè le domande di garanzia e di rimborso spese giudiziali svolte dal notaio nei confronti delle Assicurazioni Generali.

Il notaio C.L. resiste con controricorso, proponendo altresì un motivo di ricorso incidentale condizionato.
Le Generali resistono pure con controricorso, proponendo un motivo di ricorso incidentale condizionato.
Sia i ricorrenti che Le Generali hanno depositato memorie.

Motivi della decisione
1.- I ricorsi incidentali, promossi in seno a quello principale iscritto al n. R. G. 12164/07, vanno decisi unitamente a quest’ultimo.
2.- Con i primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sotto il profilo della violazione di legge, i ricorrenti si dolgono dell’accoglimento dell’appello del C., in particolare ove la Corte di Appello giudica irrilevante l’inadempimento del notaio all’obbligo di effettuare le visure, considerato che le parti erano già ascritte da un preliminare di vendita ed il prezzo era stato interamente pagato.
2.1.- I due motivi sono fondati, con l’avvertenza che, essendo stato il prezzo già interamente pagato, l’unico danno risarcibile è costituito dalle spese connesse al rogito (Cass. 20/7/10 n. 16905).
Costituisce invero approdo esegetico pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, per il notaio richiesto della preparazione e della stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e della disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei pubblici registri, attraverso la loro visura, rappresenta, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall’incarico conferitogli dal cliente, di talchè l’inosservanza dello stesso, da luogo a responsabilità ex contractu del notaio medesimo per inadempimento della prestazione d’opera intellettuale demandatagli (confr. Cass. 28 novembre 2007, n. 24733; Cass. 11 gennaio 2006, n. 264).
E’ tuttavia altrettanto indubitabile che l’azione di responsabilità contrattuale nei confronti del professionista che abbia violato i propri obblighi può essere accolta, secondo le regole generali che governano la materia risarcitoria, se e nei limiti in cui un danno si sia effettivamente verificato. Ai fini dell’accertamento di tale danno è dunque necessario valutare se il cliente avrebbe, con ragionevole certezza, potuto conseguire una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il notaio avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione (confr. Cass. civ. 19 gennaio ?0no. n. 566). Ora, nella fattispecie, risulta invincibile il rilievo che, al momento della stipula del rogito, il danno costituito dal versamento del corrispettivo per l’acquisto di un immobile gravato da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli si era irreversibilmente prodotto, e per una serie causale affatto indipendente dall’attività del notaio. E invero, a prezzo già versato, nulla più poteva risparmiare l’ignara acquirente, ove il notaio avesse diligentemente adempiuto l’incarico affidatogli, se non gli ulteriori esborsi connessi alla sottoscrizione del rogito.
3.- Sono assorbiti gli altri motivi.
4.- Con il ricorso incidentale condizionato il C., per il caso di accoglimento del ricorso principale, insiste per l’accoglimento del motivo di appello inteso ad affermare che le Generali sono obbligate a garantire esso notaio sino alla concorrenza di L 500.000.000 per ogni sinistro.
4.1.- Il ricorso incidentale del C. è inammissibile, in difetto del quesito di diritto (o del momento di sintesi) richiesti dall’art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie, trattandosi di ricorso avverso sentenza depositata l’8/3/06.
5.- Le Generali, in via di ricorso incidentale condizionato, assumono, per il caso di accoglimento del ricorso principale e di decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., l’ammissibilità dei cinque motivi di appello ritenuti assorbiti dal giudice di secondo grado.
5.1.- Anche il ricorso incidentale delle Generali è inammissibile, in difetto dei quesiti di diritto.
6.- Accolti dunque, per quanto di ragione, i primi due motivi del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Palermo, che si atterrà ai principi esposti sub 2.1.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sui risorsi riuniti, accoglie per quanto di ragione i primi due motivi del ricorso principale, assorbiti gli altri; dichiara inammissibili i ricorsi incidentali; cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione.