Il notaio non può fare il commerciante: neppure se l’oggetto della vendita è un software per la gestione dei mutui.
La Corte di cassazione avalla la sanzione dell’avvertimento che il consiglio notarile di Milano aveva inflitto a un iscritto colpevole di aver lanciato sul mercato, attraverso una società di capitali che faceva capo interamente a lui, una piattaforma informatica diretta soprattutto alle banche.
Iniziativa che non poteva essere considerata “ancillare o accessoria alla professione” perché si “sovrapponeva e si confondeva” con lo studio a causa della coincidenza della sede, dei numeri telefonici oltre che per via della doppia veste del notaio che oltre ad essere un pubblico ufficiale era anche il dominus di una società di capitali.
Una sovrapposizione che giustifica la sanzione per la violazione del codice deontologico.
Inutile il tentativo del professionista di citare il caso, secondo lui sovrapponibile alla situazione esaminata, in cui il notaio si dedica all’attività letteraria e scientifica, non “come dipendente di istituti”, ma come ideatore autonomo di “prodotti” che offre sul mercato: dai libri di diritto, ai formulari per gli atti.
Opere informatiche che, secondo l’incolpato, sarebbero sottoposte alla stessa disciplina (legge 22 aprile 1941) sul diritto d’autore.
Ma per la Cassazione così non è.
La Suprema corte “salva” però il ricorrente dall’addebito di avere con il suo comportamento da “affarista” infangato il decoro e il prestigio della professione notarile. Una conseguenza – spiega la Cassazione – che non scatta automaticamente “in qualsiasi fattispecie disciplinarmente rilevante, ma richiede che in concreto le modalità della condotta abbiano provocato riflessi negativi per l’intera categoria”.
Respinta anche la terza accusa, per la violazione del dovere di imparzialità.
Non poteva essere, infatti, attribuito al notaio l’utilizzo di procacciatori d’affari: attraverso la sua società totalmente identificata con lui aveva, infatti, “dato vita a un soggetto procacciatore di affari, ma rispetto al quale l’incolpato non poteva porsi come terzo o come cliente”. In più le banche erano rimaste completamente libere di avvalersi di altri notai.
Cosa che era puntualmente avvenuta.
–> La sentenza