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DL 69/2013: possibilità di trascrivere l’accordo di mediazione che accerta l’usucapione

usucapione

Dl 69/2013: usucapione, nuovi spiragli sulla trascrizione.

a cura del Notaio Angelo Busani

La possibilità di trascrivere l’accordo di mediazione che accerta l’usucapione (introdotta dal DL 69/2013, che ha inserito il nuovo numero 12-bis nell’articolo 2643 del codice civile) ha aperto scenari di notevole interesse professionale, precedentemente impraticabili, che sono stati oggetto di un approfondito studio (n. 718-2013/C datato 31 gennaio 2014) del Consiglio nazionale del notariato.

Questo nuovo n. 12-bis testualmente ammette la trascrizione degli «accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato».

Oltre a mettere la parola fine sul contrasto giurisprudenziale in tema di ammissibilità di un accordo conciliativo sull’usucapione e della sua trascrivibilità, la nuova norma sollecita infatti numerose importanti riflessioni.

Riassuntivamente:

a) se l’usucapione sia oggetto di una sentenza di accertamento, la sua trascrizione produce gli effetti previsti dall’art. 2651 codice civile e cioè ha il valore di “pubblicità notizia” e quindi non ha l’effetto tipico della pubblicità dichiarativa (di cui agli articoli 2644 e 2650 del codice civile, vale a dire quello di rendere l’atto trascritto opponibile ai terzi e, quindi, di risolvere l’eventuale conflitto tra una pluralità di aventi causa di diritti tra loro contrastanti, avendo come autore lo stesso dante causa);

b) se invece l’usucapione sia oggetto di un accordo di mediazione, la sua pubblicità, ai sensi del nuovo n. 12-bis dell’art. 2643 del codice civile, ha l’effetto dichiarativo di cui all’art. 2644 del codice civile, e cioè l’effetto di essere opponibile ai terzi qualora sussista una continua catena di trascrizioni risalendo all’indietro dall’attuale avente causa a ogni precedente dante causa.

Qualora questa continuità di trascrizioni invece non sussista (in quanto il soggetto che ha subito l’usucapione e che ha sottoscritto l’accordo di mediazione non risulti legittimato in base a un titolo debitamente trascritto nei registri immobiliari), la trascrizione dell’accordo di mediazione, effettuata ai sensi del n. 12-bis dell’articolo 2643 del codice civile, ha solamente un effetto “prenotativo”, vale a dire che sarà opponibile ai terzi una volta che la catena delle trascrizioni sia ricomposta e cioè sia trascritto anche l’acquisto del soggetto che ha ammesso, a suo svantaggio, il compimento dell’usucapione.

Sempre per effetto della introduzione del nuovo articolo 2643, n. 12-bis, del codice civile, si rende oggi pacifico:

a) stipulare un atto negoziale di mero accertamento dell’intervenuta usucapione, anche al di fuori di una procedura conciliativa, che potrà essere trascritto nei registri immobiliari con gli stessi effetti che si producono con la trascrizione dell’accordo di mediazione (e ciò ai sensi dell’articolo 2645 del codice civile, il cui contenuto si è “arricchito” nella stessa misura in cui si è arricchito l’elenco degli atti trascrivibili nei registri immobiliari, in ragione dell’introduzione del predetto n. 12-bis dell’art. 2643 cod. civ.);

b) riconoscere l’usucapione in un accordo transattivo soggetto a trascrizione ai sensi del n. 13 dell’art. 2643 del codice civile e i cui effetti sono perciò regolamentati dagli articoli 2644 e 2650 del codice civile, con l’effetto dell’opponibilità ai terzi.

APPROFONDISCI –> Studio n. 718-2013/C del Consiglio Nazionale del Notariato

LA TRASCRIZIONE DELL’ACCORDO CONCILIATIVO ACCERTATIVO DELL’USUCAPIONE

Approvato dall’Area Scientifica – Studi Civilistici il 24 ottobre 2013

Approvato dal CNN il 31 gennaio 2014

a cura del Notaio Marco Krogh


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Cass. 3203/2014: illegittima la sanzione disciplinare se il notaio procede al ravvedimento operoso

 

DOSSIER SISMI: P.CHIGI, TOTALE FIDUCIA IN MAGISTRATI. EVENTUALI SOPRUSI SERVIZI NON RIENTRANO IN CORRETTA GESTIONE

(Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 3203 del 12 Febbraio 2014)

La categoria professionale dei notai ha un proprio codice deontologico: si tratta della c.d. legge notarile, la legge 16 Febbraio 1913 n. 89, la quale all’art. 144 prevede la trasformazione di sanzioni di vario genere (dall’avvertimento alla destituzione) nel caso in cui tale soggetto, dopo aver commesso un’infrazione, si adoperi al fine di eliminarne le conseguenze lesive.

Nel caso in oggetto al notaio interessato la Commissione regionale di disciplina (CO.RE.DI.) irrogava la sospensione dall’ufficio a causa di numerose registrazioni, trascrizioni ed iscrizioni tardive.

Confermata parzialmente tale statuizione anche innanzi alla Corte d’appello, il notaio proponeva ricorso in Cassazione lamentando violazione di legge per mancata applicazione delle attenuanti generiche di cui alla legge sopra citata.

Il ravvedimento operoso è riscontrabile ove il notaio, sebbene con trascrizione tardiva, si adoperi al fine di far cessare la situazione di inadempienza, ponendo in atto gli effetti di legge favorevoli alla parte assistita.

Tale comportamento, anche secondo un precedente della stessa Corte, è suscettibile di valutazione alla stregua di attenuante e sarebbe dovuta essere stata presa in considerazione dal giudice del merito.

Questa circostanza può essere applicata solo alle situazioni suscettibili di provocare un danno di natura non patrimoniale; secondo l’interpretazione della Suprema Corte sarebbe quindi sufficiente il solo “adoperarsi”, e non anche l’effettiva eliminazione delle conseguenze lesive.

Nei casi come in quello esaminato, la condotta omissiva posta inizialmente in essere può ben essere corretta attraverso tale pratica, dando modo al notaio di usufruire delle attenuanti di cui all’art. 144, “facendo cessare l’effetto permanente della lesione”.

La decisione impugnata è cassata con rinvio.

APPROFONDISCI –> Testo della sentenza