Dl 69/2013: usucapione, nuovi spiragli sulla trascrizione.
a cura del Notaio Angelo Busani
La possibilità di trascrivere l’accordo di mediazione che accerta l’usucapione (introdotta dal DL 69/2013, che ha inserito il nuovo numero 12-bis nell’articolo 2643 del codice civile) ha aperto scenari di notevole interesse professionale, precedentemente impraticabili, che sono stati oggetto di un approfondito studio (n. 718-2013/C datato 31 gennaio 2014) del Consiglio nazionale del notariato.
Questo nuovo n. 12-bis testualmente ammette la trascrizione degli «accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato».
Oltre a mettere la parola fine sul contrasto giurisprudenziale in tema di ammissibilità di un accordo conciliativo sull’usucapione e della sua trascrivibilità, la nuova norma sollecita infatti numerose importanti riflessioni.
Riassuntivamente:
a) se l’usucapione sia oggetto di una sentenza di accertamento, la sua trascrizione produce gli effetti previsti dall’art. 2651 codice civile e cioè ha il valore di “pubblicità notizia” e quindi non ha l’effetto tipico della pubblicità dichiarativa (di cui agli articoli 2644 e 2650 del codice civile, vale a dire quello di rendere l’atto trascritto opponibile ai terzi e, quindi, di risolvere l’eventuale conflitto tra una pluralità di aventi causa di diritti tra loro contrastanti, avendo come autore lo stesso dante causa);
b) se invece l’usucapione sia oggetto di un accordo di mediazione, la sua pubblicità, ai sensi del nuovo n. 12-bis dell’art. 2643 del codice civile, ha l’effetto dichiarativo di cui all’art. 2644 del codice civile, e cioè l’effetto di essere opponibile ai terzi qualora sussista una continua catena di trascrizioni risalendo all’indietro dall’attuale avente causa a ogni precedente dante causa.
Qualora questa continuità di trascrizioni invece non sussista (in quanto il soggetto che ha subito l’usucapione e che ha sottoscritto l’accordo di mediazione non risulti legittimato in base a un titolo debitamente trascritto nei registri immobiliari), la trascrizione dell’accordo di mediazione, effettuata ai sensi del n. 12-bis dell’articolo 2643 del codice civile, ha solamente un effetto “prenotativo”, vale a dire che sarà opponibile ai terzi una volta che la catena delle trascrizioni sia ricomposta e cioè sia trascritto anche l’acquisto del soggetto che ha ammesso, a suo svantaggio, il compimento dell’usucapione.
Sempre per effetto della introduzione del nuovo articolo 2643, n. 12-bis, del codice civile, si rende oggi pacifico:
a) stipulare un atto negoziale di mero accertamento dell’intervenuta usucapione, anche al di fuori di una procedura conciliativa, che potrà essere trascritto nei registri immobiliari con gli stessi effetti che si producono con la trascrizione dell’accordo di mediazione (e ciò ai sensi dell’articolo 2645 del codice civile, il cui contenuto si è “arricchito” nella stessa misura in cui si è arricchito l’elenco degli atti trascrivibili nei registri immobiliari, in ragione dell’introduzione del predetto n. 12-bis dell’art. 2643 cod. civ.);
b) riconoscere l’usucapione in un accordo transattivo soggetto a trascrizione ai sensi del n. 13 dell’art. 2643 del codice civile e i cui effetti sono perciò regolamentati dagli articoli 2644 e 2650 del codice civile, con l’effetto dell’opponibilità ai terzi.
APPROFONDISCI –> Studio n. 718-2013/C del Consiglio Nazionale del Notariato
LA TRASCRIZIONE DELL’ACCORDO CONCILIATIVO ACCERTATIVO DELL’USUCAPIONE
Approvato dall’Area Scientifica – Studi Civilistici il 24 ottobre 2013
Approvato dal CNN il 31 gennaio 2014
a cura del Notaio Marco Krogh