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[Cass. 5270/2013] Il notaio non può fare commercio

Il notaio non può fare il commerciante: neppure se l’oggetto della vendita è un software per la gestione dei mutui.

La Corte di cassazione avalla la sanzione dell’avvertimento che il consiglio notarile di Milano aveva inflitto a un iscritto colpevole di aver lanciato sul mercato, attraverso una società di capitali che faceva capo interamente a lui, una piattaforma informatica diretta soprattutto alle banche.

Iniziativa che non poteva essere considerata “ancillare o accessoria alla professione” perché si “sovrapponeva e si confondeva” con lo studio a causa della coincidenza della sede, dei numeri telefonici oltre che per via della doppia veste del notaio che oltre ad essere un pubblico ufficiale era anche il dominus di una società di capitali.

Una sovrapposizione che giustifica la sanzione per la violazione del codice deontologico.

Inutile il tentativo del professionista di citare il caso, secondo lui sovrapponibile alla situazione esaminata, in cui il notaio si dedica all’attività letteraria e scientifica, non “come dipendente di istituti”, ma come ideatore autonomo di “prodotti” che offre sul mercato: dai libri di diritto, ai formulari per gli atti.

Opere informatiche che, secondo l’incolpato, sarebbero sottoposte alla stessa disciplina (legge 22 aprile 1941) sul diritto d’autore.

Ma per la Cassazione così non è.

La Suprema corte “salva” però il ricorrente dall’addebito di avere con il suo comportamento da “affarista” infangato il decoro e il prestigio della professione notarile. Una conseguenza – spiega la Cassazione – che non scatta automaticamente “in qualsiasi fattispecie disciplinarmente rilevante, ma richiede che in concreto le modalità della condotta abbiano provocato riflessi negativi per l’intera categoria”.

Respinta anche la terza accusa, per la violazione del dovere di imparzialità.

Non poteva essere, infatti, attribuito al notaio l’utilizzo di procacciatori d’affari: attraverso la sua società totalmente identificata con lui aveva, infatti, “dato vita a un soggetto procacciatore di affari, ma rispetto al quale l’incolpato non poteva porsi come terzo o come cliente”. In più le banche erano rimaste completamente libere di avvalersi di altri notai.

Cosa che era puntualmente avvenuta.

–> La sentenza

 


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[G.U. n. 51 del 01/03/2013] Oneri e contribuzioni notarili: dal 1° aprile i nuovi parametri

Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 51 del 1 marzo 2013 è stato pubblicato il decreto del Ministero della Giustizia n. 265 del 27 novembre 2012 che fissa i nuovi parametri per gli onorari dei notai, che entreranno in vigore il 1 aprile 2013.

Ogni notaio dovrà versare alla Cassa del notariato 2 euro per ciascun atto iscritto nei repertori, mentre all’Archivio Notarile dovrà essere corrisposto 1 euro per la verbalizzazione della richiesta di ogni singola operazione e 5 euro per la ricerca di un atto.

Le parti dovranno pagare per l’originale di ogni atto una tassa di archivio pari al 10% degli importi determinati in modo graduale in base al valore del documento.

La tassa di iscrizione al registro generale dei testamenti è il 20% del parametro indicato nell’allegato A, che varia secondo il valore dell’atto.

Le tasse previste in misura fissa sono:

– 229 euro per le convenzioni urbanistiche di lottizzazione;
– 91 euro per i verbali di assemblea, convenzioni matrimoniali e verbali di inventariato;
– 46 euro per l’accettazione di eredità e la convenzione di scelta di regime patrimoniale della famiglia.

–> APPROFONDISCI

“Stabiliti i nuovi oneri per gli atti dei notai”

Articolo a cura di Angelo Busani