Notaio BLOG

Il Blog del Portale Notarile Notaio.org


Lascia un commento

Cass. 3802/2014: notaio e privacy del cliente

DOSSIER SISMI: P.CHIGI, TOTALE FIDUCIA IN MAGISTRATI. EVENTUALI SOPRUSI SERVIZI NON RIENTRANO IN CORRETTA GESTIONE

(Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 3802 del 18 Febbraio 2014)

 

Quid iuris se il notaio, intimato dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza all’esibizione di particolare documentazione, rifiuta la stessa contestando, in caso contrario, violazione del diritto alla privacy del proprio cliente?

La Suprema Corte ha ritenuto legittima l’irrogazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento, poiché l’emanazione di tali tipi di ordini rientra nei poteri di vigilanza esercitati dai Consigli notarili.

Ciò poiché si tratta di funzioni pubbliche espressamente riservate; e commette infrazione il notaio che, nell’esercizio di tale pubblica funzione, non ottempera all’ordine impartito.

Sia il notaio che il Consiglio sarebbero dunque soggetti pubblici, e l’invio di documentazione inerente l’esercizio di tali funzioni rientra nel campo della trasmissione di dati tra soggetti pubblici, non sottoponibili a normativa privacy.

Nel caso in oggetto il notaio coinvolto si è rifiutato di trasmettere alcune fatture inerenti atti oggetto di esame da parte del Consiglio.

Condannato sia in primo che in secondo grado alla sanzione disciplinare sopra riportata, l’interessato ha proposto ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte conferma che il potere esercitato dal Consiglio notarile non è di natura ispettiva, bensì di vigilanza sull’attività svolta dai notai; “attività questa che certamente rientra nelle attribuzioni dei Consigli notarili, in quanto collegate alle funzioni pubbliche loro riservate”.

Si tratterebbe di “atti strumentali che non presentano profili di illegittimità” poiché appunto pienamente rientranti nella trasmissione e nell’uso legittimo tra soggetti pubblici così come previsto sia dalla legge professionale notarile che dal d.lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (normativa privacy).

Il ricorso è rigettato.

APPROFONDISCI –> Testo della sentenza


Lascia un commento

Cass. 3203/2014: illegittima la sanzione disciplinare se il notaio procede al ravvedimento operoso

 

DOSSIER SISMI: P.CHIGI, TOTALE FIDUCIA IN MAGISTRATI. EVENTUALI SOPRUSI SERVIZI NON RIENTRANO IN CORRETTA GESTIONE

(Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 3203 del 12 Febbraio 2014)

La categoria professionale dei notai ha un proprio codice deontologico: si tratta della c.d. legge notarile, la legge 16 Febbraio 1913 n. 89, la quale all’art. 144 prevede la trasformazione di sanzioni di vario genere (dall’avvertimento alla destituzione) nel caso in cui tale soggetto, dopo aver commesso un’infrazione, si adoperi al fine di eliminarne le conseguenze lesive.

Nel caso in oggetto al notaio interessato la Commissione regionale di disciplina (CO.RE.DI.) irrogava la sospensione dall’ufficio a causa di numerose registrazioni, trascrizioni ed iscrizioni tardive.

Confermata parzialmente tale statuizione anche innanzi alla Corte d’appello, il notaio proponeva ricorso in Cassazione lamentando violazione di legge per mancata applicazione delle attenuanti generiche di cui alla legge sopra citata.

Il ravvedimento operoso è riscontrabile ove il notaio, sebbene con trascrizione tardiva, si adoperi al fine di far cessare la situazione di inadempienza, ponendo in atto gli effetti di legge favorevoli alla parte assistita.

Tale comportamento, anche secondo un precedente della stessa Corte, è suscettibile di valutazione alla stregua di attenuante e sarebbe dovuta essere stata presa in considerazione dal giudice del merito.

Questa circostanza può essere applicata solo alle situazioni suscettibili di provocare un danno di natura non patrimoniale; secondo l’interpretazione della Suprema Corte sarebbe quindi sufficiente il solo “adoperarsi”, e non anche l’effettiva eliminazione delle conseguenze lesive.

Nei casi come in quello esaminato, la condotta omissiva posta inizialmente in essere può ben essere corretta attraverso tale pratica, dando modo al notaio di usufruire delle attenuanti di cui all’art. 144, “facendo cessare l’effetto permanente della lesione”.

La decisione impugnata è cassata con rinvio.

APPROFONDISCI –> Testo della sentenza