Non può essere riconosciuto l’interesse del notaio che non ha rilevato la trascrizione dei pignoramenti di un immobile ad impugnare la sentenza che lo ha condannato alla restituzione del prezzo ed al risarcimento del danno perché non ha statuito sulla responsabilità solidale degli altri convenuti e precedenti chiamati (i notai che hanno rogato i precedenti trasferimenti ed i precedenti proprietari) «atteso che lo stesso, non essendosi costituito nel giudizio di primo grado, non aveva proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti dei pretesi condebitori solidali». Lo ha stabilito la Corte d’Appello Lecce, sezione staccata di Taranto, sentenza 23 settembre 2014 n. 365 , respingendo il ricorso del professionista.
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