Il notaio che ritarda la trasmissione degli elenchi protesti alla Camera di Commercio, è soggetto esclusivamente a procedimento disciplinare e non anche ad ulteriori sanzioni di altro genere.
Questo principio è stato enunciato con sentenza della Corte di Cassazione n. 26765 depositata in data 5 gennaio 2015.
In tale contesto, la Cassazione è stata sottoposta ad un quesito cui ha cercato di dare risposta proprio mediante la pronuncia in esame, ovvero, se la previsione di cui all’art. 235 Legge Fallimentare sia tacitamente venuta meno per effetto della legge che abolisce l’obbligo di trasmettere gli elenchi potresti al Presidente del Tribunale.
L’articolo 235 Legge Fallimentare, in particolare, riguarda proprio la punibilità con sanzione amministrativa, del notaio che senza giustificato motivo, omette di inviare gli elenchi protesti cambiari o trasmette elenchi incompleti.
Ha stabilito in proposito la Cassazione che, pur sussistendo tuttora l’obbligo di trasmettere i suddetti elenchi alla Camera di Commercio, la violazione dello stesso costituisce esclusivamente un illecito disciplinare sanzionato dal Consiglio Notarile; non comporta invece l’irrogazione di sanzioni amministrative.