Cassazione civile , sez. III, sentenza 16.12.2014 n° 26369 di Francesco Machina Grifeo – IlSole24Ore (16/12/2014)
Si allarga il perimetro della responsabilità professionale del notaio. Egli, infatti, oltre ad essere il garante verso entrambe le parti della correttezza dell’atto pubblico redatto, è sempre di più un «consulente tecnico», con particolare riguardo al rispetto della disciplina fiscale di cui dunque può essere chiamato a rispondere. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 26369/2014, accogliendo il ricorso di una Arciconfraternita religiosa condannata dall’amministrazione finanziaria a corrispondere 13.700 euro per l’erronea dichiarazione Invim in una compravendita.
Il caso – Il notaio si era difeso sostenendo che il perimetro del proprio mandato si estendeva alla sola redazione dell’atto, mentre la dichiarazione relativa alla base imponibile competeva alla parte venditrice, dunque egli correttamente si era limitato a trascrivere i dati fornitigli dalla controparte. Una posizione accolta dalla Corte di appello di Firenze che, ribaltando la decisione di primo grado, aveva escluso una responsabilità del professionista nell’accertamento fiscale.
L’Invim – La Suprema corte ricorda come la dichiarazione Invim è sì una dichiarazione di scienza della parte, per cui non è ipotizzabile che il notaio possa sostituirsi ad essa, tuttavia, siccome la norma impone al professionista di richiederla al cliente e poi trasmetterla, unitamente all’atto stipulato, all’autorità competente, «è indubbio» che essa entra a far parte della «complessa attività del notaio». Tale attività infatti si compone anche delle fasi «preparatoria» e «successiva» alla stesura dell’atto. In questo senso, vi è un obbligo di avvertire la parte delle conseguenze derivanti da dichiarazioni non veritiere, almeno quando è «ragionevolmente probabile» che lo siano, come nel caso in questione dove i valori iniziali e finali coincidevano pur dopo un lungo periodi intercorso tra gli atti di trasferimento, in modo dunque del tutto disallineato rispetto alla continua crescita del mercato. Non solo, per i giudici di Piazza Cavour si registra «l’innalzamento della soglia di diligenza media esigibile, cui corrisponde l’estensione dell’area di responsabilità per sola colpa lieve e la riduzione dell’area di speciale difficoltà della prestazione, della quale il professionista risponde solo in caso di dolo o di colpa grave».
Regime fiscale favorevole – In generale, prosegue la sentenza, «la funzione del notaio non si esaurisce nella mera registrazione delle dichiarazioni delle parti, ma si estende all’attività di consulenza, anche fiscale», con la conseguenza di ravvisare la violazione dell’obbligo di diligenza di cui all’articolo 1176, secondo comma del codice civile in assenza di una «adeguata ricerca legislativa, ed una successiva consulenza, al fine di far conseguire alle parti il regime fiscale più favorevole». Sul notaio incombe dunque una «dovere di consiglio» sulle questioni tecniche. In questo senso in presenza di danni, «non ha alcun rilievo che l’incarico di redigere l’atto pubblico sia stato conferito, e remunerato, da una delle parti, sussistendo la responsabilità professionale nei confronti di tutte le parti dell’atto rogato».
Il principio – In conclusione, la Suprema corte ha affermato che «il notaio incaricato di redigere l’atto pubblico di trasferimento immobiliare, il quale abbia compilato la dichiarazione a fini Invim, sottoscritta dal venditore, riportando quanto da questi dichiarato rispetto ai valori finali e iniziali, e abbia provveduto alla relativa registrazione senza avvertire la parte delle conseguenze derivanti da dichiarazioni non veritiere, almeno quando è ragionevolmente probabile che quelle fornite dalla parte non lo siano, pone in essere un comportamento non conforme alla diligenza qualificata richiesta dalla particolare qualificazione tecnico/giuridica della prestazione professionale». Infatti, «tra i mezzi e i comportamenti rientranti nella prestazione professionale cui il notaio si è obbligato vi è quello di fornire consulenza tecnica alla parte, finalizzata non solo al raggiungimento dello scopo privatistico e pubblicistico tipico al quale l’atto rogando è preordinato, ma anche a conseguire gli effetti vantaggiosi eventualmente previsti dalla normativa fiscale e a rispettare gli obblighi imposti da tale normativa; con la conseguenza di rispondere dei danni originati da tale comportamento anche nella sola ipotesi di colpa lieve».