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Errore nella redazione della denuncia di successione e responsabilità professionale del notaio

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DICHIARAZIONE-DI-SUCCESSIONE

Tribunale di Milano – Sezione I civile – Sentenza 15 luglio 2013 n. 10023

Si configura una responsabilità professionale del notaio, fonte di pregiudizio risarcibile in favore del cliente, nell’ipotesi di errore nella redazione della denuncia di successione e di formalizzazione di atti di rinuncia all’eredità, determinante l’acquisto di quote degli immobili caduti in successione da parte dello Stato.

L’azione di responsabilità contrattuale nei confronti del notaio che abbia in tal modo violato i propri obblighi professionali è accolta, secondo le regole generali che disciplinano la materia risarcitoria, nei limiti della verificazione del danno, occorrendo a tale scopo valutare se il cliente avrebbe potuto conseguire, con ragionevole certezza, una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione.

Questo è l’orientamento della prima sezione civile del Tribunale di Milano con la sentenza 10023/13, in riferimento alla condanna al risarcimento dei danni subiti dal cliente di un notaio in seguito all’inadempimento dell’incarico professionale, avente ad oggetto la predisposizione delle misure idonee a far ottenere l’intera quota di proprietà di un immobile.

Nel caso di specie, l’errore del notaio nella redazione della denuncia di successione aveva determinato l’acquisto in via automatica in capo allo Stato di una quota dell’immobile, impedendo alla cliente di acquisirne l’intera proprietà.

I giudici di Milano, nell’affermare la risarcibilità solo dei danni di diretta e immediata conseguenza del comportamento del professionista, in merito al profilo dell’inadempimento ritengono che: ” il notaio è tenuto all’espletamento dell’incarico ad esso affidato dalle parti con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato ed avveduto, secondo il disposto di cui all’art. 1176, comma secondo, c.c.. La diligenza esigibile dal professionista non può, dunque, identificarsi con quella dell’uomo medio, ma con quella exacta diligentia esigibile dall’homo eiusdem generis et condicionis, cioè dall’astratta figura di agente modello, esperto ed accorto, che ipoteticamente svolga quello stesso tipo di attività posta in essere nel caso concreto.”

APPROFONDISCI –> Testo della sentenza

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