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Consiglio Nazionale del Notariato: Guida Operativa in tema di convivenza

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Vademecum sulla tutela patrimoniale del convivente more uxorio in sede di esplicazione dell’autonomia negoziale

L’iniziativa del Consiglio Nazionale del Notariato, volta a fornire agli esercenti la professione notarile un vademecum in tema di esplicazione dell’autonomia negoziale con riferimento alla tutela delle prerogative di natura patrimoniale scaturenti dalla convivenza more uxorio, merita di essere sottolineata e condivisa per una molteplicità di ragioni.

Si tratta della prima iniziativa con un taglio di questo genere, avente cioè una finalità spiccatamente operativa, proveniente da una categoria professionale capace di coniugare rigore e approfondimento scientifico in una dimensione che, per quel che concerne il lavoro in oggetto, si coglie anche nelle note di commento – con gli specifici interessi e bisogni la cui emersione è decretata dalle applicazioni pratiche quotidiane.

L’obiettivo perseguito è quello di offrire un ausilio al professionista chiamato a cimentarsi con le problematiche legate alla convivenza more uxorio, senza però trascurare – anzi, tutto all’opposto, esaltandolo il fondamentale apporto intellettuale di cui il singolo Notaio deve darsi carico nel fornire, in sede di stesura del contratto di convivenza, adeguate risposte alle esigenze e agli interessi prospettati dai clienti.

APPROFONDISCI –> Scarica la Guida Operativa in tema di convivenza


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Errore nella redazione della denuncia di successione e responsabilità professionale del notaio

DICHIARAZIONE-DI-SUCCESSIONE

Tribunale di Milano – Sezione I civile – Sentenza 15 luglio 2013 n. 10023

Si configura una responsabilità professionale del notaio, fonte di pregiudizio risarcibile in favore del cliente, nell’ipotesi di errore nella redazione della denuncia di successione e di formalizzazione di atti di rinuncia all’eredità, determinante l’acquisto di quote degli immobili caduti in successione da parte dello Stato.

L’azione di responsabilità contrattuale nei confronti del notaio che abbia in tal modo violato i propri obblighi professionali è accolta, secondo le regole generali che disciplinano la materia risarcitoria, nei limiti della verificazione del danno, occorrendo a tale scopo valutare se il cliente avrebbe potuto conseguire, con ragionevole certezza, una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione.

Questo è l’orientamento della prima sezione civile del Tribunale di Milano con la sentenza 10023/13, in riferimento alla condanna al risarcimento dei danni subiti dal cliente di un notaio in seguito all’inadempimento dell’incarico professionale, avente ad oggetto la predisposizione delle misure idonee a far ottenere l’intera quota di proprietà di un immobile.

Nel caso di specie, l’errore del notaio nella redazione della denuncia di successione aveva determinato l’acquisto in via automatica in capo allo Stato di una quota dell’immobile, impedendo alla cliente di acquisirne l’intera proprietà.

I giudici di Milano, nell’affermare la risarcibilità solo dei danni di diretta e immediata conseguenza del comportamento del professionista, in merito al profilo dell’inadempimento ritengono che: ” il notaio è tenuto all’espletamento dell’incarico ad esso affidato dalle parti con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato ed avveduto, secondo il disposto di cui all’art. 1176, comma secondo, c.c.. La diligenza esigibile dal professionista non può, dunque, identificarsi con quella dell’uomo medio, ma con quella exacta diligentia esigibile dall’homo eiusdem generis et condicionis, cioè dall’astratta figura di agente modello, esperto ed accorto, che ipoteticamente svolga quello stesso tipo di attività posta in essere nel caso concreto.”

APPROFONDISCI –> Testo della sentenza